Interpello art.11, legge 27 luglio 2000, n.212. Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo della certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale.
  	
   	
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente  l'interpretazione, del DPR n. 642 del 1972 è stato esposto il seguente:   	
Quesito
Il Ministero XXX -Direzione YYY - cura la tenuta del  Registro Pubblico delle Opere Protette (RPG), di cui all'articolo 103 della  legge sul diritto d'autore del 22 aprile 1941, n. 633.   	
La Direzione istante rappresenta che la  registrazione assolve ad una funzione di pubblicità-notizia circa la paternità  dell'opera e della sua pubblicazione; quindi gli autori o produttori delle  opere indicate nel registro sono ritenuti tali fino a prova contraria.   	
L'interpellante aggiunge, inoltre, che ai sensi  dell'articolo 31 del Regio Decreto n. 1369 del 1942, coloro che sono  interessati alla registrazione di un'opera nel RPG possono effettuare il  deposito di un esemplare dell'opera, accompagnato da due dichiarazioni in  originale, entrambe assoggettate   all'imposta di bollo, datate e firmate dal dichiarante.   	
In proposito, evidenzia, inoltre, che l'ufficio dopo  aver acquisito i due originali della dichiarazione di deposito ed inserito nel  Registro il contenuto della predetta dichiarazione, provvedendo alla  registrazione dell'opera, restituisce un originale della dichiarazione,  certificando in esso la eseguita registrazione.   	
Premesso quanto sopra, la Direzione YYY, chiede di  conoscere se la certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette  nel Registro Pubblico Generale, posta in calce alla dichiarazione di deposito  che viene restituita all'interessato, comporti l'applicazione di una ulteriore  imposta di bollo sul predetto documento, ovvero se possa essere ritenuta  sufficiente l'imposta già assolta dalla dichiarazione stessa, in applicazione  della previsione recata dall'articolo 13, comma 3, punto 7, del DPR 26 ottobre  1972, n. 642.   	
   	
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente   	
   	
La Direzione YYY ritiene che la certificazione di  avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale,  posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito, già soggetta  all'imposta di bollo, non comporta l'applicazione di una ulteriore imposta.    	
Parere dell'Agenzia delle Entrate
   	
Con riferimento al quesito proposto, appare utile  ricordare, in via preliminare, che l'articolo 4, comma 1, della tariffa  allegata al DPR 26 ottobre   	
1972, n. 642, stabilisce  che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00,  per ogni foglio, per gli "Atti e  provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, (...) degli enti  pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in  estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano  fatto richiesta".    	
In applicazione della richiamata disposizione,  dunque, i certificati rilasciati dalle Amministrazioni dello Stato sono  assoggettati all'imposta di bollo nella misura di euro 16,00.   	
Con riferimento al quesito proposto rileva,  tuttavia, la previsione recata dall'articolo 13 dello stesso DPR che disciplina  la "Facoltà di scrivere più atti sul  medesimo foglio".    	
In particolare, tale disposizione stabilisce, al comma 3, che "(...)In ogni caso e con il pagamento di un sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: (...)
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento  sui pubblici registri apposto sulla nota relativa;(...).   	
Per quanto attiene  alla fattispecie proposta con la presente istanza di interpello, si rammenta  che l'articolo 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (recante Protezione del diritto d'autore e di altri  diritti connessi al suo esercizio), stabilisce, al comma 1, che " E' istituito presso la Presidenza del  consiglio dei ministri un registro pubblico generale delle opere protette ai  sensi di questa legge".   	
Il Regio Decreto 18  maggio 1942, n. 1369, recante "Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la  prestazione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"all'articolo 31, comma 1, dispone che "Il  deposito delle opere, (...) si effettua per tutte le opere, (...) con la  presentazione all'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica  di un esemplare dell'opera, accompagnato da una dichiarazione, in doppio  originale ...".   	
Il comma 2 al medesimo  articolo stabilisce che "L'ufficio  inserisce nel registro generale, previsto nell'art. 103 della legge, il  contenuto della dichiarazione (...). Restituisce, quindi, a chi effettua il  deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso la eseguita  registrazione, con le indicazioni suddette".   	
L'articolo 41, comma  1, del RD n.1369 del 1942, stabilisce, inoltre, che "Il registro pubblico generale, contemplato nell'art. 103 della legge,  le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può  prenderne visione e ottenere, (...) notizia delle registrazioni o delle  annotazioni ...".   	
A seguito della presentazione delle dichiarazioni di  deposito, dunque, le attività preparatorie ed istruttorie relative al  procedimento di iscrizione sono concluse con l'atto formale della  registrazione, ovvero con la trascrizione sul Registro Pubblico Generale delle  opere protette delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni. Il numero  attribuito ad ogni opera iscritta nel Registro viene apposto sull'opera e su  entrambe le dichiarazioni, sul retro delle quali è certificata l'avvenuta  registrazione.   	
A parere delle scrivente, tenuto conto che la  certificazione oggetto del presente quesito attesta l'avvenuta iscrizione  dell'opera in un pubblico registro, e viene apposta su un documento che ha già  scontato l'imposta di bollo   	
(dichiarazione di deposito  dell'opera), deve ritenersi applicabile la previsione recata dal richiamato  articolo 13, comma, 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972 e, dunque, non è dovuta  una ulteriore imposta di bollo per l'attestazione di eseguita registrazione.    	
Pertanto, in relazione alla certificazione di  avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro Pubblico Generale,  posta in calce ad una delle due dichiarazioni di deposito che viene restituita  all'interessato, l'imposta di bollo può essere assolta con il pagamento di  un'unica imposta nella misura di euro   	
16,00,  per ogni foglio, secondo il principio  enunciato dall'articolo 13, comma 3, punto 7) del DPR n. 642 del 1972.