Consulenza Giuridica  - Biglietto dinamico per la vendita dei  biglietti nel settore dello spettacolo. Imponibilità ai fini IVA. Criteri per  la determinazione del prezzo di vendita al quale commisurare  i biglietti gratuiti. Art. 3, comma 5, del DPR  n. 633 del 1972.   	
                      	
   	
Con la consulenza giuridica specificata in oggetto,  concernente l'interpretazione dell'art. 3, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, è  stato esposto il seguente   	
QUESITO    	
   	
Concernente le problematiche fiscali inerenti all'introduzione del principio del prezzo dinamico (dynamic ticket pricing) per la vendita di biglietti nel settore degli spettacoli. Questa metodologia, assimilabile a quella già utilizzata nel settore dei trasporti aerei, prevede che il prezzo di ogni biglietto possa continuamente variare, sia in aumento che in riduzione, in base ad algoritmi di calcolo che tengono conto di varianti predeterminate. L'istante ritiene che tale modalità di vendita necessiti di approfondimenti con riferimento alla disciplina impositiva dei biglietti omaggio, la cui cessione costituisce prestazione di servizi, imponibile ai fini Iva, quando viene superato il limite massimo del 5 per cento dei posti disponibili del locale o di ciascun settore (art. 3, comma 5 lett. a) del D.P.R. 633 del 1972).In particolare, i chiarimenti chiesti concernono la corretta individuazione del prezzo di vendita al quale commisurare i biglietti gratuiti.
SOLUZIONE  INTERPRETATIVA PROSPETTATA   	
   	
L'istante ritiene che per l'individuazione del prezzo di  riferimento per determinare il valore dei biglietti omaggio, potrebbe essere  corretto far riferimento al prezzo intero massimo praticato durante il periodo  di vendita - compresa la vendita svolta al botteghino - per la categoria di  posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad accedere.   	
In alternativa, potrebbe essere preso a riferimento il  primo prezzo a catalogo per ogni tipo di titolo/settore (a condizione che venga  sempre convenzionalmente utilizzato, per ogni ordine di posto/settore, la  stessa codificazione del titolo)   	
   	
                                     PARERE DELL'AGENZIA DELLE  ENTRATE   	
L'art. 3, comma 5, del D.P.R. n. 633 prevede che "Non costituiscono ... prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
  	
a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità...".
  	
La norma in esame esclude, quindi, dall'imposizione ai fini  Iva le prestazioni  spettacolistiche  gratuite solo quando siano rese ai possessori di  titoli   di  accesso  rilasciati   gratuitamente  dagli organizzatori  di spettacoli nel  limite  del   5  per  cento   dei  posti  del settore,   secondo  la  capienza   del  locale  o    del   complesso   sportivo ufficialmente riconosciuta dalle  competenti autorità.    	
I biglietti omaggio che eccedono tale limite sono  imponibili ai fini Iva; l'imposta si applica con riferimento al prezzo  praticato nelle cessioni a titolo oneroso.   	
Tanto premesso, si concorda con l'istante nel ritenere che  nel caso prospettato, caratterizzato dalla notevole variabilità dei prezzi di  vendita dei biglietti, per ragioni di certezza e di uniformità, tenendo  presente anche l'esigenza di scongiurare abusi, sia corretto far  riferimento  al prezzo intero massimo  praticato durante il periodo di vendita   per la categoria di posti cui i biglietti omaggio danno diritto ad  accedere.