Consulenza giuridica
Infedele dichiarazione - Errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito - Sanzione - Circostanza attenuante - Applicabilità del ravvedimento operoso - Articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
  	
   	
Con la richiesta di consulenza giuridica  specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 1, comma 4,  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è stato esposto il seguente   	
QUESITO
L'Ufficio Controlli fiscali della Direzione  Regionale X (di seguito "Ufficio  Controlli fiscali") ha avviato un'attività istruttoria nei confronti della  società Alfa S.p.A.. All'esito di  detta attività, è stata rilevata la non corretta deduzione, negli anni  d'imposta dal 2012 al 2015, degli accantonamenti relativi alle spese di cui  all'articolo 107, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), relative alla gestione di tratte  autostradali.   	
   	
La violazione, qualificata dall'Ufficio Controlli  fiscali come errore legato all'imputazione temporale di elementi negativi di  reddito, ha determinato, per l'anno 2012, l'emissione di un avviso di  accertamento con il quale è stata comminata la sanzione per infedele  dichiarazione, ridotta di un terzo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.   	
Nei confronti di detto atto, la società Alfa S.p.A. ha presentato istanza di  definizione con adesione.   	
Poiché il medesimo errore è stato commesso anche nei  periodi d'imposta successivi al 2012 (ovvero dal 2013 al 2015), la società ha  manifestato la volontà di regolarizzare la violazione, ravvedendo la sanzione  di cui al citato articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997.  Tanto premesso, l'Ufficio Controlli fiscali ha chiesto all'Ufficio Consulenza  della Direzione Regionale X (di  seguito "Ufficio Consulenza") di chiarire se il contribuente possa  autonomamente applicare, nell'ambito del ravvedimento, la suddetta circostanza  attenuante.   	
In considerazione della rilevanza della questione  prospettata, l'Ufficio Consulenza ha ravvisato la necessità di chiedere alla  scrivente un parere in merito alla soluzione interpretativa formulata.   	
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Ufficio Controlli fiscali e l'Ufficio Consulenza  ritengono, concordemente, che, sulla base del tenore letterale della  disposizione, la circostanza attenuante di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto legislativo n. 471 del 1997, non sia applicabile spontaneamente da  parte del contribuente, stante il riferimento alla maggiore imposta o al minore  credito "accertati". In particolare, i suddetti Uffici rilevano come la  circostanza in esame sia applicabile alle sole ipotesi di infedeltà  caratterizzate da una condotta del contribuente non insidiosa per  l'Amministrazione finanziaria nonché dall'assenza di frode, la cui ricorrenza  deve necessariamente essere valutata dall'organo accertatore.   	
Tuttavia, i medesimi Uffici rilevano come tale  prudente interpretazione potrebbe non essere giustificata qualora il  ravvedimento da parte del contribuente segua, come nel caso di specie, ad  un'attività di accertamento già conclusa. In tale ipotesi, infatti, il  contribuente si limiterebbe a regolarizzare la medesima violazione che  l'Ufficio accertatore ha già avuto modo di qualificare come errore legato  all'imputazione temporale di elementi negativi di reddito.   	
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 471, introduce, nell'ambito della disciplina dell'infedele  dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, due "circostanze attenuanti"  che si applicano solo qualora il contribuente non abbia posto in essere  condotte fraudolente. In particolare, è disposta la riduzione di un terzo della  sanzione base (dal 90 al 180%) se, alternativamente:    	
  	  	-                      	  	la maggiore imposta o il minore credito  accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito  dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000;    	
  	  	-                      	  	l'infedeltà sia conseguenza di un errore  sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché  il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito  nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una  precedente. Per beneficiare di tale riduzione - specifica ai fini delle imposte  sui redditi - è necessario che il componente positivo sia stato già  erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del  reddito, nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una  precedente. Con riferimento al componente negativo, invece, è necessario che lo  stesso non sia stato dedotto più volte.    	
Come emerge dal tenore della relazione illustrativa,  le riduzioni in esame possono essere applicate solo in sede di accertamento,  con la conseguenza che il contribuente non può tenerne autonomamente conto per  determinare la sanzione in caso di ravvedimento operoso. E ciò perché  presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria è la  presenza di un'attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a  verificare che l'infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata  dall'elemento soggettivo della colpevolezza, dall'assenza di frode e costruita  attraverso una condotta non insidiosa per l'Amministrazione finanziaria. In  altre parole, solo l'Ufficio può effettuare un'analisi ponderata di tutte le  irregolarità riscontrate al fine di verificare l'esiguità dell'evasione e la  scarsa insidiosità della condotta posta in essere. La medesima cautela,  tuttavia, non sussiste nel caso in questione in quanto l'errore, già rilevato  in un'annualità dall'Ufficio, è stato reiterato anche nei periodi d'imposta  successivi. In tal caso, infatti, il contribuente non sarebbe neppure chiamato  ad inquadrare la violazione commessa nella tipologia "errata imputazione  temporale" dal momento che la stessa è già stata in tal senso qualificata  dall'organo accertatore.    	
Pertanto, in base alle considerazioni che precedono,  si è dell'avviso che, nel caso di specie, la società Alfa S.p.A. possa autonomamente regolarizzare la violazione, già  contestata dall'Amministrazione finanziaria relativamente al periodo d'imposta  2012, ravvedendo la sanzione, nella misura ridotta, di cui al citato articolo  1, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997, in relazione alle  annualità 2013, 2014 e 2015.