Decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 237 - Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari dipendenti dal Dipartimento delle Entrate - Quesiti
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 81 del 04.06.2001
 
      La Direzione regionale della ... ha chiesto chiarimenti in ordine alle modalità operative da seguire per l'attribuzione delle somme contabilizzate dai soppressi servizi autonomi di cassa presso gli uffici finanziari a tutto  il 31 dicembre 1997 e ancora da devolvere agli aventi diritto (Mod. 69).
      Al riguardo, si fa presente che il rimborso di tali crediti,  nell'ipotesi che le somme delle relative riscossioni siano, comunque,  affluite al capo VIII -Tasse - capitolo 1400 - Entrate eventuali e diverse,  e, ad eccezione, ovviamente, delle somme già restituite (quali quelle  relative alle spese di notifica pagate secondo quanto disposto dalla cessata  Direzione centrale per la riscossione con nota prot. n. 1998/176874 del 16  novembre 1998), dovrà essere effettuato mediante emissione di ordinativi di  pagamento a favore dei terzi aventi diritto, imputando la relativa spesa sull'unità previsionale di base del bilancio dello Stato 2.1.2.2 -capitolo 1621 - concernente restituzioni e rimborsi di altre imposte.
      Inoltre, poiché le somme di cui al citato mod. 69, costituiscono debito  di cassa del cessato agente contabile, in quanto iscritte nel conto residui  delle aziende speciali, dovrà essere curata l'emissione dei conseguenti  provvedimenti formali di discarico, provvedimenti che, inviati anche alla  competente Ragioneria provinciale dello Stato, saranno, poi, allegati,  quali giustificazioni, al conto giudiziale del cessato cassiere.  Codesta Direzione, sempre con riferimento alle problematiche ancora aperte conseguenti alla cessazione dei suddetti servizi autonomi di cassa,  ha segnalato, inoltre, che il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica ha sollecitato la chiusura delle contabilità  speciali inattive tra cui rientrano anche quelle di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1998.
      Su quest'ultime contabilità, istituite, transitoriamente, per il  riversamento di entrate di pertinenza di enti e uffici ministeriali diversi  da quelli finanziari (Aziende speciali) nonché di somme iscritte a ruolo  che, fino al 31 dicembre 1997, venivano riversate alle casse degli uffici  finanziari, risultano giacenti somme non ancora attribuite agli aventi  diritto.
      Al riguardo, al fine della chiusura delle citate contabilità, si fa  presente che qualora non sia stato oggettivamente possibile agli uffici  finanziari procedere all'attribuzione ai capitoli erariali o alle aziende  speciali delle somme in argomento, le stesse somme andranno imputate all'unità previsionale di base del bilancio dello Stato 1.1.11.2 - capitolo  1400 - concernente entrate eventuali e diverse.
      Con l'occasione, infine, con riferimento al citato capitolo di spesa  1621, si ritiene opportuno rappresentare che su tale capitolo deve essere  imputata la spesa relativa all'erogazione di rimborsi concernenti sanzioni  amministrative introitate in capitoli di pertinenza del Ministero delle  finanze e risultate, poi, indebite.
      Il contenuto della presente risoluzione è stato concordato con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di  finanza.