Obblighi IVA  del  professionista  delegato al compimento delle operazioni di vendita ai  sensi  dell'art.  591-bis  c.p.c.  nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare di cui agli articoli 555 ss. c.p.c.
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 62 del 16.05.2006
     ALFA ha  chiesto  alla scrivente chiarimenti in merito agli obblighi IVA che il  professionista  delegato  al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo   591-bis   c.p.c.   deve   assolvere   nell'ambito  della procedura di  espropriazione  immobiliare di cui agli articoli 555 ss. c.p.c., qualora il  debitore  esecutato  non  emetta fattura relativa al trasferimento dell'immobile a  seguito  della  sua aggiudicazione e l'aggiudicatario non sia a volta soggetto passivo IVA. 
      Al riguardo,  si  segnala  che,  recentemente,  con risoluzione n. 158/E dell'11 novembre  2005,  l'Agenzia  delle  Entrate  si è pronunciata  sugli adempimenti tributari  gravanti  sul  custode  giudiziario  con riferimento ai canoni derivanti  da  un  contratto  di  locazione  di  un immobile oggetto di espropriazione forzata. 
      In particolare,  circa  il  trattamento  ai  fini IVA di tali canoni, in base alla  ricostruzione  della  fattispecie processual-civilistica, l'Agenzia ha ritenuto  che  in  capo  al debitore esecutato, pur sempre soggetto passivo d'imposta, permanga  l'obbligo  di  liquidazione,  versamento  e dichiarazione del tributo,  mentre  obbligato  ad  emettere fattura, in nome e per conto del contribuente, sia  il  custode  giudiziario,  trattandosi  di  una formalità strettamente funzionale    alla   riscossione   dei   canoni   di   locazione.
      Quest'ultima attività,  infatti,  rientra  tra  i  compiti  fondamentali  del  custode, che  provvede  non  solo  alla  custodia del bene pignorato, ma anche alla conservazione  dei  suoi frutti. La citata risoluzione ha evidenziato che in tutti  i  casi  in  cui il custode giudiziario si trovi nell'impossibilità di trasmettere   copia   della   fattura   e   l'importo   dell'IVA  incassata all'esecutato, come  ad  esempio  nell'ipotesi  in  cui  lo  stesso  si  renda irreperibile, costui dovrà    corrispondere    direttamente   il   tributo all'amministrazione finanziaria. 
      A tale  proposito,  si  precisa  ulteriormente  che  se  da  un  lato il custode giudiziario   non   assume   la titolarità   del  bene  oggetto  di espropriazione forzata,  che  va  riconosciuta pur sempre in capo al debitore, quest'ultima non  si  delinea come una titolarità piena nel suo esercizio, in quanto priva, appunto, del potere dispositivo sul bene. 
      Ne consegue  che  anche  la soggettività passiva d'imposta del debitore esecutato, deve  ritenersi,  per così  dire,  in  parte  "limitata" sotto il profilo dei  concreti  adempimenti  che  ne  discendono,  in  particolare  con riguardo agli obblighi di fatturazione e versamento del tributo. 
      La procedura  espropriativa  di  cui  agli  articoli 555 ss. c.p.c., del resto, rappresenta   un   momento   patologico  nella  circolazione  del  bene immobile, cosicché anche  sotto  il  diverso  profilo della necessità della tutela  degli  interessi  dell'erario,  i  medesimi obblighi di fatturazione e versamento del   tributo,   non   solo  nell'ipotesi  di irreperibilità  del contribuente, ma  in  ogni  caso,  devono ritenersi accentrati nella procedura stessa, anziché in capo al debitore esecutato. 
      Ciò premesso  in  via generale, si è del parere che, nella prospettata fattispecie del  professionista  delegato  a compiere le operazioni di vendita ai sensi  dell'art.  591-bis  c.p.c.,  anch'essa  caratterizzata  da  un vuoto normativo quanto  agli  obblighi  IVA,  non ricorrano elementi distintivi tali da giustificare  una  soluzione diversa rispetto a quella già adottata per il custode giudiziario con la risoluzione n. 158/E dell'11 novembre 2005.
      Sia il  custode  che  il  professionista delegato, infatti, intervengono nell'ambito della  medesima  procedura  di  espropriazione  immobiliare di cui agli articoli.  555  e  seguenti  c.p.c.,  seppure  in fasi differenti, ossia, rispettivamente, in  quella  del  pignoramento  e  in quella della vendita del bene, ed entrambi a seguito di ordinanza del giudice dell'esecuzione. 
      In base  alle  considerazioni  sopra  esposte,  quindi, si è del parere che obbligato  ad  emettere  fattura  in nome e per conto del contribuente e a versare il    l'IVA   incassata   all'amministrazione   finanziaria   sia   il professionista delegato  delle  operazioni  di  vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c. 
      Costui, del  resto,  ai  sensi  dell'articolo  591-bis c.p.c è tenuto a vigilare sul  versamento  del  prezzo  da parte dell'aggiudicatario, oltre che ad eseguire  le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento. 
      Ai sensi,  infatti,  dell'articolo 6,  comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 633 del  1972,  per  le  cessioni  di beni mobili o immobili conseguenti ad un atto della  pubblica autorità  il  momento  impositivo si determina all'atto del pagamento  del  corrispettivo,  ossia  con  riferimento al caso di specie, nel momento  in  cui il prezzo viene pagato ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, c.p.c