RISOLUZIONE N. 56
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 16/10/2023  
 
 
 
  OGGETTO: Regime  di  ''realizzo  controllato''  –  Conferimento  delle  quote 
complessivamente  detenute,  parte  in  piena  proprietà  e  parte  in  nuda 
proprietà – Conferimento ''minusvalente'' – articolo 177, comma 2–bis, 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 (Tuir)
 
 
 
 
  Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
L'Istante  (soggetto  passivo  persona  fisica,  residente  in  Italia)  detiene  in  piena 
proprietà una quota di partecipazione nella società Alfa (di seguito, ''Società''), pari al 
XXX per cento del capitale sociale. Il costo fiscale di tale quota è pari a XXX euro.  
È titolare altresì della nuda proprietà del XXX per cento delle quote della Società
il cui costo fiscale è pari a XXX euro. Titolare del diritto di usufrutto (e dei diritti di 
voto) è la madre dell'Istante. Le quote detenute in piena proprietà rappresentano oltre il 
20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della Società.  
Pagina 2 di 17
L'Istante rappresenta che «applicando i coefficienti di cui al decreto ministeriale 
20  dicembre  2022,  tenuto  conto  dell'età  della  madre  (anni  XXX)»  le  partecipazioni 
detenute  in  nuda  proprietà  «costituiscono  il  XXX  per  cento  del  capitale»?  osserva 
inoltre  che  «le  partecipazioni  detenute  in  nuda,  computate  congiuntamente  a  quelle 
detenute in piena proprietà, rappresentano il XXX per cento del capitale rapportando la 
quota detenuta in nuda proprietà al coefficiente desumibile dal decreto ministeriale 20 
dicembre 2022, in corrispondenza dell'età della madre (XXX anni compiuti)».  
La Società esercita diverse attività, tra le quali rientra l'assunzione e gestione di 
partecipazioni in altre società o enti.  
È  intenzione  dell'Istante conferire  la  totalità  delle  proprie  partecipazioni  nella
Società in una società di nuova costituzione interamente partecipata dal conferente.  
Il  conferimento verrebbe  effettuato  in  regime di  c.d.  ''realizzo  controllato'',  ai 
sensi  dell'articolo  177,  comma 2bis,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22 
dicembre 1986, n. 917 (Tuir).  
Al  riguardo,  viene  precisato  che «è  in  corso  una  verifica  sulla  qualificazione 
di  Alfa  come  società  la  cui  attività  non  consista  in  via  esclusiva  nell'assunzione 
di  partecipazioni.  Nel  caso  in  cui  la  società  risultasse  ''holding'',  saranno  dismesse 
le  partecipazioni  che,  tenendo  conto  del  meccanismo  di  demoltiplicazione,  risultino 
indirettamente detenute in misura inferiore alle percentuali di qualificazione».  
L'Istante  precisa,  inoltre,  di  voler  «effettuare  il  conferimento  ad  un  importo 
inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita non ritenendo necessaria una 
eccessiva patrimonializzazione della holding. Così agendo, l'Istante darà origine ad un 
conferimento ''minusvalente''».     
Pagina 3 di 17
Con  documentazione  integrativa,  l'Istante  precisa  che  a  livello  contabile,  allo 
stato attuale, ovvero nelle more della risposta alla presente istanza, è stato ipotizzato il 
conferimento della sola quota sociale detenuta in piena proprietà, la quale, come detto, 
ha un costo fiscale pari a XXX euro. A seguito del conferimento, la newco rileverebbe 
un aumento del patrimonio netto pari a complessivi XXX euro, di cui XXX euro a titolo 
di capitale sociale, e XXX euro a titolo di riserva di sovraprezzo.  
Al fine di meglio illustrare le ragioni che motivano il prospettato conferimento
''minusvalente'', con documentazione integrativa, l'Istante precisa che le ragioni generali 
che  motivano  l'operazione  di  conferimento  risiedono  nel  fatto  che  la  Società  è  una
holding familiare la cui politica di investimento negli ultimi tempi è divenuta fonte di 
contrasti  tra  i  vari  soci/famigliari.  In  particolare,  l'Istante  ha maturato  una  personale 
visione  riguardo  al  futuro  impiego  dei  flussi  di  cassa  derivanti  da  tali  investimenti. 
La costituzione di una newco  in  cui  far  confluire  l'intera partecipazione che  l'Istante
detiene nella Società, pertanto, risponde principalmente all'esigenza dello stesso di poter 
reinvestire i redditi dalla medesima secondo le proprie idee personali.  
In  tale contesto,  l'Istante ha  ritenuto opportuno semplificare  il più possibile  la 
costituzione  e  la  gestione  della  newco.  In  questo  senso,  «mantenere  la  società  con 
un patrimonio limitato permette alla stessa di beneficiare di molte semplificazioni sia 
sul  piano  contabile,  che  su  quello  gestionale  e  di  compliance  (ad  es.  è  più  agevole 
l'inquadramento della società nella definizione di piccola impresa o microimpresa, ai 
fini dell'applicazione delle diverse disposizioni di legge che fanno riferimento a questa 
definizione)».  
Pagina 4 di 17
Inoltre,  l'Istante  precisa  di  non  ravvedere  «la  necessità  di  patrimonializzare 
in modo  eccessivo  la  newco  in  quanto,  essendo  una  holding  di  partecipazioni,  essa 
non avrà  rapporti  con  terzi  che  richiederanno di  essere  salvaguardati mediante una 
particolare dotazione patrimoniale. Inoltre, le somme che vengono destinate a capitale 
o  a  sovrapprezzo  risultano  vincolate  e  ''immobilizzate''  (si  consideri,  ad  esempio,  il 
divieto di distribuire utili fino a quando la riserva legale non abbia raggiunto il limite 
di un quinto del capitale)? di nuovo, non avendo la holding particolari esigenze cui far 
fronte, una eccessiva patrimonializzazione non sarebbe efficiente da un punto di vista 
economico e finanziario né per l'Istante né per la newco».  
La  scelta  del  conferimento  ''minusvalente''  viene  inoltre  motivata  dall'Istante
con l'incertezza in ordine alla corretta ed esatta determinazione del costo fiscale delle 
partecipazioni che detiene in piena e nuda proprietà.  
In  ogni  caso,  l'Istante  precisa  di  non  avere  intenzione  di  pianificare  passaggi 
generazionali o dismissioni della propria quota nella Società che verrebbe conferita nella
newco, nemmeno dopo l'avvenuto conferimento (quindi dopo il conferimento l'Istante
non intende donare o cedere le quote della newco).  
In  ordine  al  valore  economico  delle  partecipazioni  detenute  in  nuda  e  piena 
proprietà nella Società, con documentazione integrativa, l'Istante precisa di non disporre 
di  una  relazione  di  stima  di  detto  valore,  in  quanto  la  stessa  verrebbe  elaborata  al 
momento  dell'effettiva  realizzazione  dell'operazione,  e  di  ritenere     «probabile  che  il 
valore ''minimo'' delle quote oggetto di conferimento da attestare nella relazione venga 
individuato in misura pari al valore della corrispondente quota del patrimonio netto» 
Pagina 5 di 17
della Società, pari, al 31 dicembre 2022, a XXX euro (pertanto il valore economico delle 
quote detenute dall'Istante è maggiore del costo fiscale delle medesime).
Con riguardo al  fatto che  il conferimento verrebbe effettuato a valori  inferiori 
al  valore  economico  dei  beni  conferiti,  l'Istante,  richiamando  la  disposizione  di 
cui  all'articolo  2465  del  codice  civile  (secondo  cui  in  relazione  alle  operazioni  di 
conferimento è richiesto di allegare all'atto di conferimento una relazione giurata di un 
revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, nella quale, 
oltre alla descrizione dei beni oggetto di conferimento e ai criteri di valutazione adottati, 
sia contenuta  l'attestazione che il  loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito 
ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo) osserva 
come «sia nella piena disponibilità delle parti fissare convenzionalmente il valore del 
conferimento in misura inferiore al valore indicato nella perizia. La sottovalutazione, 
nel senso dell'attribuzione ai beni di un valore inferiore a quello di perizia, non comporta 
alcuna minaccia per l'effettività del capitale sociale, né tantomeno pregiudica le ragioni 
dei creditori sociali, stante l'ingresso nel patrimonio di beni di valore effettivo superiore 
a quello della frazione di capitale sociale sottoscritta».  
Ciò posto, in relazione all'operazione di conferimento, l'Istante chiede:
1)  se  possono  essere  conferite  in  regime  di  realizzo  controllato  solo  le 
partecipazioni  detenute  in  piena  proprietà,  oppure  anche  quelle  detenute  in  nuda 
proprietà,  considerato  che  queste  ultime,  prese  isolatamente,  non  raggiungono  la 
percentuale di qualificazione richiesta dall'articolo 177, comma 2bis, del Tuir?  
2)  «a  prescindere  dalla  soluzione  del  primo  quesito»,  se  nel  caso  in  cui 
il  conferimento  risulti  ''minusvalente''  possa  continuare  a  valere  il  metodo  di   
Pagina 6 di 17
determinazione  del  reddito  ''a  realizzo  controllato''  o  ''neutralità  indotta''  ovvero  se 
debba essere applicato il metodo del valore normale di cui all'articolo 9 del Tuir.
  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE  
     
Con  riguardo  al  primo  quesito,  l'Istante  ritiene  che  per  valutare  l'attivazione 
del «diritto  di  applicare  il meccanismo del  ''realizzo  controllato''  alle  partecipazioni 
detenute  in nuda proprietà» occorre considerare «che  l'articolo 177, comma 2bis, si 
applica alle partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di 
diritti  di  voto  esercitabili  nell'assemblea  ordinaria  superiore  al  2  o  al  20  per  cento 
ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento».
L'Istante ritiene che nel caso che lo riguarda «questa condizione è rispettata in quanto 
il ''pacchetto'' (piena e nuda proprietà) complessivamente conferito rappresenta il XXX 
per cento dei diritti di voto e il XXX per cento del capitale».  
In relazione al secondo quesito,  l'Istante  richiama  il dato  letterale della norma 
in commento, osservando che essa «riproduce, in buona parte, la disciplina contenuta 
nell'art. 5 del D. Lgs. n. 358 del 1997 (abrogato dal Decreto Legislativo 12 dicembre 
2003 n. 344)2. Sia nell'art. 5 del D. lgs. 358 del 1997 sia nell'art. 177, comma 2 del Tuir la 
valutazione delle azioni o quote ricevute con il metodo ''a realizzo controllato'' è prevista 
''ai fini della determinazione del reddito del conferente''. Come è noto, il  ''reddito'' in 
quanto tale può  per definizione  essere sia positivo che negativo».  
L'Istante prosegue osservando che «anche gli orientamenti di prassi e di dottrina 
formatisi a seguito dell'emanazione dell'art. 5 del D. lgs. 358 del 1997 confermano la 
possibilità che dall'applicazione del criterio del ''realizzo controllato'' possa emergere   
Pagina 7 di 17
sia  un  reddito  positivo  sia  un  reddito  negativo.  Nella  circolare  320/E  del  1997,  ad 
esempio, in aderenza al tenore letterale della norma di cui all'art. 5 del D. Lgs. 358, era 
stato chiarito che l'adozione del criterio del ''realizzo controllato'' non solo comporta 
la  evidenziazione  di  plusvalenze  fiscalmente  rilevanti,  ma  anche  di  minusvalenze 
fiscalmente rilevanti. [...]  Il medesimo concetto era stato poi ripreso anche nelle più 
recenti circolari 57/E del 2007 e 33/E del 2010».
L'Istante quindi rileva che «solo a partire dal 2012 è stato introdotto il concetto 
della ''potenziale'' indeducibilità delle minusvalenze emergenti dall'applicazione della 
norma  in  commento.  Nella  Risoluzione  38/E  del  2012,  richiamando  la  relazione 
illustrativa all'articolo 5 del  dlgs.  358 del  1997,  viene affermato  che,  non  essendovi 
un  esplicito  riferimento  alla  determinazione  della  minusvalenza  né  nella  norma  (in 
cui si fa riferimento alla ''determinazione del reddito del conferente''), né, tantomeno, 
nella relazione illustrativa (nella quale viene meglio chiarito il concetto di  ''reddito'', 
specificando  che  il  meccanismo  basato  sulla  differenza  tra  il  ''valore  iscritto  dalla 
conferitaria'' e ''l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote'' si applica 
unicamente per la ''determinazione della plusvalenza'' in capo al soggetto conferente ), si 
evince che per essa la deroga al criterio del ''valore normale'' non operi. Di conseguenza, 
secondo l'Agenzia era lecito ritenere realizzate e fiscalmente riconosciute solo quelle 
minusvalenze determinate ai sensi dell'articolo 9 del Tuir».  
Conclude l'Istante che successivamente, con il principio di diritto n. 10 pubblicato 
in data 28  luglio 2020 (riferito al caso di un conferimento effettuato ai sensi dell'art. 
177,  comma  2  del  Tuir,  ma    applicabile  anche  ai  casi  di  conferimento  ex  art.  177, 
comma  2bis  del  Tuir),  è  stato  affermato  che  «Ad  ogni  modo  le  partecipazioni  non   
Pagina 8 di 17
rientranti nel regime di ''realizzo controllato'', perché minusvalenti [...] Nelle ipotesi in 
cui ricorrano i presupposti per l'applicazione del ''criterio generale'' del valore normale 
(i.e conferimenti minusvalenti) e il conferimento avvenga in favore di società quotate, il 
corrispettivo del conferente deve essere valutato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Tuir».
Nella risposta n. 537, pubblicata il 9 novembre 2020, riguardante lo stesso caso 
affrontato nel citato principio di diritto si afferma «Si pensi al caso in cui un conferimento 
inizialmente minusvalente (con un pro quota di aumento di patrimonio inferiore al valore 
fiscale delle azioni conferite)  come tale escluso dal regime di realizzo controllato  muti 
di segno e divenga plusvalente per effetto dell'''aggiunta'' del corrispettivo in denaro. 
In tale caso si assisterebbe a una ''anomala'' estensione del regime di cui all'articolo 
177,  comma  2  ad  una  ipotesi  in  cui,  ordinariamente,  tale  regime  sarebbe  risultato 
inapplicabile  (cfr.  principio  di  diritto  n.  10/2020  in  merito  al  regime  applicabile  ai 
conferimenti minusvalenti)».  
L'Istante, ritenendo condivisibili le conclusioni di cui alla richiamata risoluzione 
n. 38/E del 2012  (ribadite  anche  in  successive  risposte  a  interpello),  e  ritenendo che 
anche il principio di diritto n. 10 del 2020 debba essere interpretato in linea con la citata 
risoluzione, ritiene che «anche un'operazione di conferimento minusvalente possa essere 
effettuata ai sensi dell'art. 177 comma 2bis del Tuir. L'unica conseguenza,  in questo 
caso, è quella di veder preclusa la possibilità di dedurre la relativa minusvalenza».  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
L'articolo 9 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 
1986,  n.  917  (di  seguito  Tuir)  stabilisce,  come  principio  generale  che  «ai  fini  delle   
Pagina 9 di 17
imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche 
per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di 
godimento e per i conferimenti in società».
Per effetto di  tale disposizione  laddove un socio persona fisica, non in regime 
di  impresa,  conferisce  una  partecipazione  ad  una  società,  realizza  una  plusvalenza 
(o  minusvalenza)  costituita  dalla  differenza  tra  il  corrispettivo  percepito  ed  il  costo 
fiscalmente  riconosciuto  della  partecipazione  conferita,  da  quantificarsi  tenuto  conto 
dell'articolo  9,  comma  2,  secondo  periodo  del  Tuir,  in  base  al  quale  «in  caso  di 
conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il 
valore normale dei beni e dei crediti conferiti».  
L'articolo  177,  comma  2,  del  Tuir,  applicabile  anche  ai  soggetti  privati  non 
imprenditori (in conseguenza della modificazione introdotta dall'articolo 12, comma 4, 
lettera b), del decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247), stabilisce che le azioni o 
quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria 
acquisisce il controllo di un'altra società (cd. ''scambiata''), ai sensi dell'articolo 2359, 
primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale 
o  di  un  vincolo  statutario)  la  percentuale  di  controllo,  «sono  valutate,  ai  fini  della 
determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci 
di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento».  
La  fruizione  del  regime  fiscale  di  cui  all'articolo  177,  comma  2  del  Tuir  è 
subordinata al ricorrere di due circostanze:  
1)  i  soggetti  scambiati/conferenti  devono  ricevere,  a  fronte  dei  conferimenti 
eseguiti, azioni o quote della società conferitaria?  
Pagina 10 di 17
2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo 
della  società  scambiata,  ai  sensi dell'articolo 2359,  comma 1, n. 1, del  codice civile, 
ovvero  incrementare,  in  virtù  di  un  obbligo  legale  o  di  un  vincolo  statutario,  la 
percentuale di controllo.  
Pertanto, al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla norma, le azioni o quote ricevute 
dal  soggetto  conferente  a  seguito  dei  predetti  conferimenti  di  partecipazioni,  sono 
valutate, ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente, in base 
alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria 
per effetto del conferimento.  
Applicando tale criterio e diversamente da quanto avverrebbe attraverso il ricorso 
al  criterio  del  cd.  ''valore  normale''  di  cui  all'articolo  9  del  Tuir,  può  non  emergere 
alcuna plusvalenza, qualora il valore di iscrizione delle partecipazioni ricevute e, quindi, 
l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risulti pari all'ultimo 
valore fiscale, presso il socio conferente, delle partecipazioni conferite (cd. ''neutralità 
indotta'').  
Con circolare 17 giugno 2010, n. 33/E è stato precisato che  la disposizione  in 
commento non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento 
ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito 
del conferimento, che rimane realizzativo, ai fini della determinazione del reddito del 
soggetto conferente (c.d. regime a realizzo controllato).  
L'articolo 11bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto Crescita), 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto il comma 
2bis nell'articolo 177 del Tuir.  
Pagina 11 di 17
La  novella  legislativa  è  intervenuta  sulla  disciplina  fiscale  dello  scambio  di 
partecipazioni  di  cui  al  precedente  comma  2,  prevedendo  che  «Quando  la  società 
conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo 
comma  , numero 1), del codice civile, né  incrementa,  in virtù di un obbligo  legale o 
di un vincolo statutario,  la percentuale di controllo,  la disposizione di cui al comma 
2 del presente articolo  trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, 
le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, 
una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o 
al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di 
altre partecipazioni, b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova 
costituzione, interamente partecipate dal conferente [..]».  
Il comma 2bis estende, dunque, il regime del realizzo controllato ai casi in cui 
la società conferitaria non acquisisce  il controllo di diritto ai  sensi del citato articolo 
2359 del  codice  civile,  nè  incrementa  la  percentuale  di  tale  controllo  (in  virtù  di  un 
obbligo legale o di un vincolo statutario), a condizione che oggetto del conferimento 
siano partecipazioni che rispettino le percentuali di diritti di voto o di partecipazione al 
capitale o al patrimonio fissate dalla lettera a).  
Per effetto della modifica normativa,  il  regime di realizzo controllato è quindi 
applicabile  anche  ai  casi  in  cui  le  partecipazioni  non  integrano  o  non  accrescono  il 
requisito del controllo sulla conferita purché il conferimento abbia comunque ad oggetto 
partecipazioni che superano determinate soglie di qualificazione dettate dalla norma.  
Pagina 12 di 17
La  collocazione  del  comma  2bis  all'interno  della  disciplina  generale  di  cui 
all'articolo 177 del Tuir, nonché il richiamo contenuto nel medesimo comma 2bis alle
«partecipazioni conferite», lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni 
di «scambio di partecipazioni» (secondo la rubrica contenuta nella norma menzionata). 
L'estensione  del  regime  è  difatti  subordinata  al  ricorrere  congiunto  delle 
condizioni seguenti:  
1)  le  partecipazioni  conferite  devono  rappresentare  complessivamente  una 
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 per cento 
o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 per 
cento o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o 
di altre partecipazioni (con regole particolari per la verifica delle soglie di qualificazione 
nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni in una holding)?  
2)  le  partecipazioni  devono  essere  conferite  in  società,  esistenti  o  di  nuova 
costituzione, interamente partecipate dal conferente.  
La norma intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo 
delle  partecipazioni  anche nel  caso  in  cui  la  riallocazione delle  stesse  è  effettuata  in 
società interamente partecipate dal conferente e le stesse rappresentano una percentuale 
di  diritti  di  voto  o  di  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio  almeno  superiore  a 
quelle  soglie  utilizzate  per  distinguere  le  partecipazioni  ''qualificate''  da  quelle  ''non 
qualificate''.  
Con  riguardo all'oggetto dei  conferimenti  che possono  rientrare nell'ambito di 
applicazione del comma 2bis dell'articolo 177, alla luce della formulazione della lettera
a),  che  richiama,  oltre  che  i  diritti  di  voto,  anche  la  partecipazione  al  capitale,  il   
Pagina 13 di 17
conferimento  della  nuda  proprietà  priva  di  diritto  di  voto  è  astrattamente  idonea  ad 
integrare i presupposti della norma in esame.
Pertanto, nel caso in cui le quote detenute in nuda proprietà vengano conferite 
unitamente a quelle detenute in piena proprietà, e tale conferimento «complessivamente»
integri le soglie di qualificazione di cui alla lettera a) dell'articolo 177, comma 2bis, il 
conferimento nel suo complesso può beneficiare del regime di realizzo controllato.  
Con  riguardo  agli  effetti  prodotti  dal  conferimento  in  regime  di  realizzo 
controllato  sul  reddito  del  conferente,  la  risoluzione  20  aprile  2012,  n.  38/E,  con 
specifico riferimento al concetto di ''realizzo'' contenuto nella disposizione in commento, 
ha  evidenziato  che  il  secondo  comma  dell'articolo  177  dà  rilievo,  ai  soli  fini  della 
determinazione  del  ''reddito''  del  soggetto  conferente,  al  valore  di  iscrizione  della 
partecipazione nel bilancio della società conferitaria (che si traduce, dal punto di vista 
contabile,  in  un  equivalente  incremento  del  patrimonio  netto  da  parte  della  società 
medesima),  con  ciò  introducendo  una  (implicita)  deroga  alla  regola  generale  di  cui 
all'articolo 9 del Tuir, che individua, invece, il corrispettivo nel ''valore normale''.  
In  altre  parole,  ai  soli  fini  di  determinazione  del  reddito  del  conferente  non 
sarà preso in considerazione il valore normale delle partecipazioni conferite, così come 
previsto dalla disposizione di carattere generale recata dall'articolo 9 del Tuir, bensì la 
differenza tra l'aumento del patrimonio netto effettuato dalla conferitaria per effetto di 
detto conferimento e il costo fiscale della partecipazione scambiata.  
La  risoluzione  continua  argomentando  che  tale  criterio  di  valutazione  della 
partecipazione  conferita  trova  la  relativa  spiegazione  nella  relazione  illustrativa 
all'articolo  5  del  decreto  legislativo  8  ottobre  1997,  n.  358  (regime  fiscale  che   
Pagina 14 di 17
disciplinava  lo  scambio  di  partecipazioni,  successivamente  abrogato  dal  decreto 
legislativo  12  dicembre  2003,  n.  344):  «[c]on  il  comma  2,  vista  la  difficoltà  di 
stabilire  la  continuità  dei  costi  tra  il  conferente  ed  il  conferitario,  si  è  esteso  agli 
scambi  di  azioni  o  quote  il meccanismo  di  determinazione  della  plusvalenza  basato 
sul  valore  iscritto  dalla  conferitaria.  La  plusvalenza  per  il  soggetto  conferente  sarà 
conseguentemente determinata in base alla differenza tra tale valore e l'ultimo valore 
fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote».
Pertanto, la risoluzione 38/E del 2012 conclude che «non essendovi un esplicito 
riferimento  alla  determinazione  della minusvalenza  in  tal  senso,  né  nella  norma  (in 
cui si  fa riferimento alla  ''determinazione del reddito del conferente''), né tantomeno, 
nella  suddetta  relazione  illustrativa  (nella  quale  viene meglio  chiarito  il  concetto  di 
''reddito'',  già  esistente  nella  precedente  versione  della  norma,  specificando  che  il 
meccanismo basato sulla differenza tra il ''valore iscritto dalla conferitaria'' e ''l'ultimo 
valore  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o  quote''  si  applica  unicamente  per  la 
''determinazione della plusvalenza'' in capo al soggetto conferente), si evince che per 
essa la deroga non operi.  
In  assenza  di  una  espressa  previsione  normativa,  è  lecito  rifarsi,  pertanto,  al 
principio generale sopra esposto (''valore normale'') e ritenere realizzate e fiscalmente 
riconosciute solo quelle minusvalenze determinate ai sensi dell'articolo   9 del Tuir.».  
Le  considerazioni  esposte  nel  documento  di  prassi  richiamato  sono  state 
riproposte  nel  principio  di  diritto  del  28  luglio  2020,  n.  10,  in  cui  è  stato  ribadito 
che il regime del  ''realizzo controllato'' risulta essere una deroga al principio generale 
di  determinazione  delle  plusvalenze  recato  dall'articolo  9,  del  Tuir  (valore  normale)   
Pagina 15 di 17
«costituendo un'ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente 
natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla 
norma».
In considerazione del richiamato quadro normativo e di prassi, quindi, i commi 2 e 
2bis dell'art. 177, del Tuir si applicano nelle sole ipotesi di conferimenti di partecipazioni 
il cui valore normale sia superiore al relativo valore fiscale  
Pertanto, nel caso in cui dovesse verificarsi  la condizione sopra esposta, ma il 
costo fiscale della partecipazione conferita dovesse essere maggiore dell'incremento di 
patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria (cd. conferimento minusvalente), 
tale circostanza non determinerà l'applicazione delle regole di determinazione del reddito 
previste dall'articolo 9 del Tuir in capo al soggetto conferente.  
In altri termini, la differenza (negativa) tra il minor valore della partecipazione 
ricevuta  dal  conferente,  successivamente  all'operazione  di  conferimento,  rispetto  al 
valore  fiscale  della  partecipazione  conferita,  comporta  comunque  l'applicazione  dei 
commi 2 e 2bis, dell'articolo 177, del Tuir, ma non consente al conferente di dedurre la 
minusvalenza (cfr. la citata risoluzione 38/E del 2012).  
Nel caso di specie l'Istante, titolare in piena proprietà di una quota che rappresenta 
oltre  il  20  per  cento  dei  diritti  di  voto  esercitabili  nell'assemblea  della Società,  e  in 
nuda proprietà di una quota pari al XXX del capitale della Società, intende conferire la 
totalità delle predette partecipazioni in una società di nuova costituzione, interamente 
partecipata dallo stesso, che, sulla base di quanto rappresentato, rileverà, a seguito del 
conferimento, un incremento del patrimonio netto di valore inferiore rispetto al costo 
fiscale delle partecipazioni in capo al conferente.  
Pagina 16 di 17
Al riguardo, alla luce del quadro sopra illustrato, si ritiene, in relazione al quesito
sub  1,  che  la  descritta  operazione  di  conferimento  della  complessiva  partecipazione 
detenuta soddisfa i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2bis dell'articolo 177 del 
Tuir.  
Pertanto,  al  conferimento  della  totalità  delle  quote  detenute  dall'Istante  è 
applicabile regime di realizzo controllato, nel rispetto degli altri requisiti e condizioni 
poste dalla norma (non oggetto del presente parere).  
Con  il  quesito  sub  2,  l'Istante  pone  un  dubbio  relativo  all'applicabilità  del 
regime  di  realizzo  controllato  nel  caso  del  conferimento  che  lo  riguarda,  atteso  che 
all'esito di detto conferimento la società conferitaria rileverà una corrispondente quota di 
patrimonio netto di importo inferiore al valore fiscale delle partecipazioni riconosciuto 
in capo al conferente.  
Al riguardo, nel precisare che i chiarimenti di prassi sopra richiamati si estendono 
al comma 2bis dell'articolo 177 del Tuir, si ritiene che nel caso che interessa l'Istante sia 
applicabile il regime di realizzo controllato, producendosi per il conferente unicamente 
l'effetto della non deducibilità della minusvalenza, ovvero dalla differenza negativa tra il 
minor valore della partecipazione (nella newco) ricevuta, rispetto al valore fiscale della 
partecipazione (nella Società) conferita.  
In altri termini, la circostanza che, all'esito del conferimento in regime di realizzo 
controllato, l'Istante consegua una partecipazione (nella conferitaria) di valore inferiore 
al  costo  fiscale  della  partecipazione  originaria  nella Società  (le  cui  quote  sono  state 
oggetto di conferimento) non pregiudica l'applicabilità del regime stesso, ma produce 
l'effetto della non deducibilità della minusvalenza in capo al conferente.  
Pagina 17 di 17
Il  presente  parere  non  implica  una  valutazione  degli  aspetti  civilistici 
dell'operazione  di  conferimento  prospettata.  Inoltre,  il  parere  non  comporta  la 
qualificazione della Società  come società  la cui attività non consiste  in via esclusiva 
nell'assunzione di partecipazioni.     
Esso  viene  reso  sulla  base  degli  elementi  e  dei  documenti  presentati,  assunti 
acriticamente così come  illustrati nell'istanza di  interpello, nel presupposto della  loro 
veridicità e concreta attuazione del contenuto.  
In relazione agli elementi fattuali, ai termini e alle modalità di realizzazione della 
prospettata operazione di conferimento e di altre eventuali operazioni ad essa correlate, 
rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, anche in ottica 
antiabuso, ai sensi dell'articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
 
 
  LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)