Istituzione dei codici per il versamento, tramite modello F24 Accise, dei contributi di spettanza della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 51 del 24.05.2012
 
      Il decreto interministeriale del 3 febbraio 2011 del Ministro dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche alle somme dovute alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
      Con la convenzione del 21 aprile 2011 è stato regolato il servizio di riscossione per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Cassa.
      Ciò premesso, per consentire il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, tramite modello F24 Accise, si istituiscono i seguenti codici, da esporre nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza degli “Importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “ente” del carattere “G”, per i quali di seguito si indicano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di versamento: 
|   CODICE  |    DENOMINAZIONE  |    CODICE IDENTIFICATIVO  |    RATEAZIONE  |    ANNO DI RIFERIMENTO  |  
|   GE07  |    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di contribuzione nel formato AAAA  |  
|   GE17  |    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO SOGGETTIVO AUTOLIQUIDAZIONE  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA  |  
|   GE27  |    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di contribuzione nel formato AAAA  |  
|   GE37  |    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO INTEGRATIVO AUTOLIQUIDAZIONE  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di produzione del volume d'affari nel formato AAAA  |  
|   GE53  |    SANZIONE PER TARDIVO/OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MATERNITA'  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di contribuzione nel formato AAAA  |  
|   GE54  |    INTERESSI DI MORA PER RECUPERO DELLA SANZIONE PER TARDIVO/OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MATERNITA'  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di contribuzione nel formato AAAA  |  
|   GE55  |    INTERESSI DI DILAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO MATERNITA'  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di contribuzione nel formato AAAA  |  
|   GE57  |    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO MATERNITA'  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di contribuzione nel formato AAAA  |  
|   GE81  |    CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA  |  
|   GE82  |    INTERESSI DI MORA RECUPERO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA  |  
|   GE83  |    SANZIONE PER TARDIVO/OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA  |  
|   GE84  |    INTERESSI DI MORA PER RECUPERO DELLA SANZIONE PER TARDIVO/OMESSO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA  |  
|   GE85  |    INTERESSI DI DILAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA  |  
|   GE87  |    MAGGIORAZIONE 0,40 CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO  |    MATRICOLA iscritto  |    COMPILARE  |    Anno di produzione del reddito nel formato AAAA  |  
     Si precisa che i campi “prov” e “mese” presenti nel modello “F24 accise” non devono essere valorizzati.
      Le modalità di compilazione dei campi “codice identificativo” e “rateazione” si applicano anche ai codici tributo istituiti con la risoluzione n. 58/E del 24 maggio 2011, a decorrere dal 5 giugno 2012.
      I codici istituiti con la presente risoluzione sono operativi a partire dal 5 giugno 2012.