RISOLUZIONE N. 40
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 23/07/2024  
 
 
 
 
  OGGETTO: Istanza di interpello – Indennità corrisposte a titolo di incentivo all'esodo 
e a titolo di importo transattivo – Applicabilità del ''regime speciale per 
lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015
 
 
 
 
  Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
L'Istante (di seguito ''Banca'' o ''Istante'') rappresenta di aver raggiunto un accordo 
per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con tre dipendenti in base al quale 
è tenuta a corrispondere agli stessi, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, 
somme  a  titolo  di  ''incentivo  all'esodo''  e  di  generale  transazione  (di  seguito  anche 
''importo transattivo'').  
L'Istante  fa  presente  che,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  17  e 
19 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, 
n.  917  (Tuir),  le  somme  corrisposte  a  titolo  di  ''incentivo  all'esodo''  e  di  ''importo   
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transattivo'' sono assoggettate a tassazione separata, fermo il concorso dei predetti redditi 
alla  formazione  del  reddito  complessivo  dell'anno  di  percezione,  laddove  ciò  risulti 
più favorevole per  il contribuente. Inoltre,  l'articolo 24, comma 31, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'applicazione 
della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità 
erogate,  in  denaro  o  in  natura,  in  occasione  della  cessazione  di  rapporti  di  lavoro 
dipendente che eccedono l'importo di euro 1.000.000,00.
L'Istante  rappresenta  che  i  dipendenti,  al momento  della  corresponsione  delle 
predette  somme,  beneficiano  del  ''regime  speciale  per  lavoratori  impatriati''  di  cui 
all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e, pertanto, in qualità di 
sostituto d'imposta, chiede se il predetto regime agevolativo possa:  
  applicarsi  alle  indennità  sopra  citate,  qualora  le  stesse  concorrano,  fino  ad 
un importo non eccedente euro 1.000.000,00, alla formazione del reddito complessivo 
dell'anno di percezione, in deroga al regime di tassazione separata di cui agli articoli 17 e 
19 del Tuir. In caso di risposta affermativa, inoltre, l'Istante chiede chiarimenti in merito 
alle modalità operative da seguire, stante le peculiarità del meccanismo della tassazione 
separata. In particolare, l'Istante chiede conferma che il regime fiscale di cui al citato 
articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 sia riconosciuto dai competenti uffici territoriali 
dell'Agenzia delle entrate a fronte di specifica istanza presentata dal contribuente?  
 essere riconosciuto per il tramite del sostituto di imposta, in via ordinaria, sugli 
importi eccedenti euro 1.000.000,00.  
  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE  
     
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L'Istante  ritiene,  in  primis,  che  le  somme  da  erogare  a  titolo  di  ''incentivo 
all'esodo''  e  ''importo  transattivo'',  «qualificandosi  quali  redditi  di  lavoro dipendente 
prodotti in Italia e indipendentemente dal loro importo, rientrino nell'ambito oggettivo 
del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 
2015».  
In  particolare,  l'Istante  ritiene  di  dover  assoggettare  a  tassazione  separata  le 
predette  somme  e  che,  i  dipendenti,  successivamente  alla  notifica  della  liquidazione 
definitiva dell'imposta, a fronte di specifica  istanza, possano richiedere ai competenti 
uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate di beneficiare del predetto regime agevolativo 
facendo concorrere i medesimi importi al reddito complessivo.  
Al  riguardo,  l'Istante  fa presente  che  l'Amministrazione Finanziaria, nel  corso 
di  un  incontro  con  la  stampa  specializzata  effettuato  in  occasione  di  ''Telefisco''  del 
26 gennaio 2023, ha chiarito che ove il contribuente ritenga più favorevole far concorrere 
al reddito complessivo i redditi soggetti a tassazione separata, al fine di beneficiare delle 
agevolazioni previste dal ''regime speciale per lavoratori impatriati'', dopo il ricevimento 
della comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta, lo stesso potrà rivolgersi 
al competente ufficio  territoriale dell'Agenzia delle entrate, che procederà,  in sede di 
assistenza, alla modifica dell'esito della comunicazione, previa verifica dei presupposti, 
facendo  concorrere  i  redditi  in  questione  alla  formazione  del  reddito  complessivo 
dell'anno in cui sono percepiti.  
L'Istante  ritiene,  inoltre,  che  nel  caso  in  cui  i  dipendenti  non  ricevano  la 
comunicazione degli  esiti  della  liquidazione dell'imposta    atto necessario  affinché  il 
contribuente  possa  chiedere  di  modificarne  l'esito  tenendo  conto  del  regime  di  cui   
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all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015  gli stessi possano,  in ogni caso, presentare 
un'istanza di rimborso entro i termini di cui all'articolo 38, del d.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 602 (''Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito''), decorrenti dalla data 
in cui l'Istante ha versato le ritenute applicate.
In merito al secondo quesito, l'Istante ritiene che gli importi da erogare a titolo 
di ''incentivo all'esodo'' e di ''importo transattivo'' eccedenti euro 1.000.000,00, debbano 
concorrere alla formazione del reddito dei percipienti nell'anno di corresponsione nelle 
misure  previste  dall'articolo  16  del  d.lgs.  n.  147  del  2015.  L'Istante  ritiene,  quindi, 
di dover applicare,  su detti  importi,  le  ritenute avendo a  riferimento  il minor  reddito 
imponibile previsto dal ''regime speciale per lavoratori impatriati''.  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
In  via  preliminare,  si  fa  presente  che  il  presente  parere  ha  ad  oggetto 
esclusivamente  l'applicazione  del  ''regime  speciale  per  lavoratori  impatriati''  di  cui 
all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 alle somme corrisposte a titolo di  ''incentivo 
all'esodo'' e di ''importo transattivo'', nel presupposto del soddisfacimento dei dipendenti 
dell'Istante dei requisiti richiesti per poter fruire di detto regime speciale, non verificabili 
in questa sede.  
L'articolo 17, comma 1,  lettera a), del Tuir prevede che «L'imposta si applica 
separatamente sui seguenti redditi: a) [...] altre indennità e somme percepite una volta 
tanto  in  dipendenza  della  cessazione  dei  predetti  rapporti  [ndr.  rapporti  di  lavoro 
dipendente]  [...], nonché  le somme e  i valori comunque percepiti al netto delle spese 
legali  sostenute,  anche  se a  titolo  risarcitorio o nel  contesto di  procedure  esecutive,   
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a  seguito  di  provvedimenti  dell'autorità  giudiziaria  o  di  transazione  relativi  alla 
risoluzione del rapporto di lavoro».
Come chiarito con la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E, cap. II, par. 1.2,  tra  le 
«altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del 
rapporto di lavoro rientrano anche le somme corrisposte a titolo di incentivo all'esodo.  
In  relazione  alle  modalità  di  tassazione  delle  predette  somme,  l'articolo  19, 
comma 2, primo periodo, del Tuir prevede che «Le altre indennità e somme indicate alla 
lettera a) del comma 1 dell'art. 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di 
lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per 
il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con 
l'aliquota determinata agli effetti del comma 1», e cioè la stessa aliquota di tassazione 
del TFR (cfr. circolare 16 febbraio 2007, n. 10/E).  
Ai sensi del comma 3, ultimo periodo del medesimo articolo 17, per i redditi di 
cui al comma 1, lettere a), b), c) e cbis) «gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le 
maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo 
concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono 
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».  
In sostanza, in applicazione della citata disposizione, per tali redditi la tassazione 
avviene, in via provvisoria, da parte del sostituto d'imposta e, successivamente, l'imposta 
dovuta  è  oggetto  di  riliquidazione  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  applicando 
l'aliquota media del quinquennio precedente o «facendo concorrere i redditi stessi alla 
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più 
favorevole per il contribuente».  
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Il comma 31 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede 
che «Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere 
a)  e  c),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  (TUIR),  approvato  con  decreto  del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, 
di  importo  complessivamente  eccedente  euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di 
tassazione separata di cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla 
formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in 
ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori 
delle società di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212, le 
disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento alle indennità ed ai 
compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011».  
Al riguardo, la circolare 28 febbraio 2012, n. 3/E ha evidenziato che «la valenza 
esclusivamente fiscale della disposizione in esame non determina un mutamento della 
natura  delle  indennità  erogate.  In  altri  termini,  le  indennità  erogate  (ad  esempio 
il  TFR)  conservano  la  loro  natura  ancorché  gli  importi  eccedenti  il  limite  di  euro 
1.000.000  siano  esclusi  dalla  tassazione  separata  e  concorrano  alla  formazione  del 
reddito complessivo».  
Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del ''regime speciale per i 
lavoratori  impatriati'',  con  la  circolare 23 maggio 2017, n. 17/E è  stato chiarito  (cfr.
Parte II, paragrafo 4.1) che  i  redditi agevolati «devono essere determinati secondo le 
disposizioni previste dal TUIR per le singole categorie di reddito, vale a dire dall'articolo 
51,  se  derivanti  da  rapporti  di  lavoro  dipendente,  dall'articolo  52,  se  derivanti  da   
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rapporti assimilati al lavoro dipendente e dall'articolo 54 se derivanti dall'esercizio di 
arti e professioni».
Detta  disposizione  deve,  tuttavia,  intendersi  riferita  ai  redditi  che 
''ordinariamente'' concorrono alla formazione del reddito complessivo e non anche ai 
redditi  soggetti  a  tassazione  separata,  per  i  quali,  il  legislatore,  in  ragione  delle  loro 
peculiarità, ha previsto una specifica modalità di tassazione, disciplinata dall'articolo 17 
e seguenti del Tuir.  
Sul  punto,  si  fa  presente  che  anche  la  circolare  28  dicembre  2020,  n.  33/E 
(paragrafo 7.7), seppur con riferimento ai redditi soggetti all'aliquota addizionale di cui 
all'articolo 33 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, ha affermato che, ai fini dell'applicazione 
del  regime  speciale  in  esame,  «oggetto  di  agevolazione  sono  i  redditi  di  lavoro 
dipendente prodotti  in Italia che concorrono alla formazione del reddito complessivo 
secondo le ordinarie disposizioni del TUIR (mediante la confluenza degli stessi nelle 
misure ridotte previste)».  
In  applicazione di  tale principio, pertanto,  sono esclusi dal  regime  speciale  in 
commento  i  redditi che non concorrono alla  formazione della base  imponibile ai  fini 
Irpef,  compresi  quelli  ai  quali  l'imposta  si  applica  separatamente  ai  sensi  del  citato 
articolo 17 del Tuir, tra cui le «altre indennità e somme percepite una volta tanto» in 
dipendenza della cessazione di rapporto di lavoro dipendente.  
Ai sensi del comma 3, ultimo periodo del medesimo articolo 17, per i redditi di 
cui al comma 1, lettere a), b), c) e cbis) «gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le 
maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo   
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concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono 
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente».
In  tale  contesto,  si  ritiene  che  qualora  il  contribuente  intenda  beneficiare  del
regime speciale può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della 
liquidazione dell'imposta, al competente Ufficio  territoriale dell'Agenzia delle entrate 
che, in sede di assistenza, previa verifica dei presupposti, riliquiderà l'imposta dovuta, 
facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla 
formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti.  
Nel  caso  di  specie,  le  somme  spettanti  (a  titolo  di  ''incentivo  all'esodo''  e  di 
''importo transattivo'') ai tre dipendenti, in occasione della risoluzione del rapporto di 
lavoro con  l'Istante,  in generale,  sono soggette al  regime della  tassazione separata di 
cui all'articolo 17 sopra citato, fino all'importo di 1.000.000,00 euro e al regime della 
tassazione ordinaria, per la quota parte eccedente detto importo.  
Pertanto,  fino all'importo di euro 1.000.000,00,  l'Istante,  in qualità di sostituto 
d'imposta, dovrà applicare il regime della tassazione separata in sede di loro erogazione 
ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 e 19 del Tuir.  
In  base  ai  chiarimenti  sopra  illustrati,  i  dipendenti,  dopo  il  ricevimento  della 
comunicazione degli esiti della liquidazione dell'imposta dovuta su tali somme, potranno 
rivolgersi,  al  competente  Ufficio  territoriale  dell'Agenzia  delle  entrate.  L'Ufficio,  in 
sede di assistenza, previa verifica dei presupposti per l'applicazione del predetto regime 
speciale,  riliquiderà  l'imposta dovuta,  facendo concorrere  i  redditi  in questione, nella 
misura ridotta prevista dalla norma, alla formazione del reddito complessivo dell'anno 
in cui sono percepiti.  
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In attesa di ricevere tale comunicazione, i dipendenti, ove lo ritengano opportuno, 
potranno presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del medesimo d.P.R. n. 
602 del 1973. Tale disposizione prevede che «Il soggetto che ha effettuato il versamento 
diretto  può  presentare  all'intendente  di  finanza  nella  cui  circoscrizione  ha  sede  il 
concessionario  presso  la  quale  è  stato  eseguito  il  versamento  istanza  di  rimborso, 
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel 
caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di 
versamento.  
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle 
somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla 
data in cui la ritenuta è stata operata».  
Riguardo alla possibilità di applicare il regime speciale di cui all'articolo 16 del 
d.lgs. n. 147 del 2015 alle predette somme per la soglia superiore a un milione di euro, 
si  fa presente che, come chiarito nella citata circolare 3/E del 2012,  l'Istante ai  sensi 
dell'articolo 24,  comma 31, del d.l.  n.  201 del 2011, dovrà  assoggettare  a  tassazione 
ordinaria le somme eccedenti la predetta soglia.  
L'assoggettamento alle ordinarie regole di tassazione per scaglioni delle somme in 
oggetto, per la soglia eccedente un milione di euro, consente di applicare alle stesse, nel 
rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, il regime speciale in commento. 
Pertanto, sull'importo eccedente euro 1.000.000,00, l'Istante potrà operare le ritenute di 
imposta ai fini Irpef, avendo a riferimento il minor reddito imponibile previsto dal regime 
speciale.  
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Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva 
residenza  fiscale  di  un  soggetto  riguarda  elementi  di  fatto  che,  come  precisato  con 
circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, non possono essere oggetto di istanza di interpello ai 
sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, 
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della 
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.  
Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria 
volto a verificare se  lo scenario delle operazioni descritto  in  interpello, per effetto di 
eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall'Istante, possa 
condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.  
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
 
 
  LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)