RISOLUZIONE N. 37
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 22/07/2024  
 
 
 
 
  OGGETTO: Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle 
Comunità energetiche (CER) costituite in forma di enti non commerciali 
– Articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
 
 
 
 
  Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
L'Associazione istante (di seguito Associazione o Istante) dichiara:
 di essere un ente del Terzo settore che «sostiene la difesa dell'ambiente e della 
salute umana supportando modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, 
gestione  e  distribuzione  dell'energia  attraverso  la  generazione  distribuita  da  fonti 
rinnovabili, in particolare fotovoltaico»?  
 che, nell'ambito della propria attività, favorisce «la diffusione delle comunità 
energetiche  rinnovabili  e  dei  progetti  di  autoconsumo  collettivo  nel  settore  civile,   
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industriale ed agricolo» e la rimozione di eventuali ostacoli che rallentino l'affermazione 
del modello delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).
L'Istante rappresenta, al riguardo, che:
  «l'art.  31  D.Lgs.  199/2021  ha  consentito  l'attivazione  dell'autoconsumo 
collettivo da fonti rinnovabili nonché di comunità energetiche rinnovabili»?  
    «in  data  8  aprile  2024  è  stata  avviata  l'apertura  dei  portali  del  GSE  per 
presentare le domande di ammissione agli incentivi, che comprendono, fra l'altro (i) una 
tariffa incentivante ventennale calcolata in funzione dell'energia condivisa (cd. ''Tariffa 
premio'')? (ii) un contributo di valorizzazione (cd. ''contributo ARERA'') dei benefici che 
l'autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica, anch'essa calcolata 
sull'energia condivisa?  
 ai sensi dell'art. 3 c. 1 d.m. n. 414/2023 la tariffa premio, così come il contributo 
ARERA, sono dovuti dal GSE alla CER. Le CER, ai sensi dell'Articolo 31, comma 1, 
del D.lgs 199/2021 hanno facoltà di distribuire la tariffa e il contributo (totalmente o 
parzialmente) ai propri membri, come benefici economici diversi dai profitti, in base a 
pattuizioni concordate (ad esempio in proporzione per i consumatori all'energia dagli 
stessi  autoconsumata  e  quindi  rilevante  per  la  produzione  dell'incentivo),  ovvero  di 
impiegarli in progetti che forniscano benefici ambientali, economici o sociali [...]».  
Richiamando,  tra  gli  altri,  la  risoluzione  n.  18/E  del  12  marzo  2021  e  la 
risposta ad interpello n. 37 pubblicata il 30 gennaio 2022, l'Istante chiede chiarimenti 
«sul  trattamento  tributario  delle  restituzioni  che  la CER,  costituita  in  forma  di  ente 
associativo del terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno 
concorso all'autoconsumo di energia».  
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  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA  
     
L'Istante ritiene che:
 la rilevanza reddituale degli incentivi erogati dal GSE (che comprendono, fra 
l'altro, la cd. ''Tariffa premio'' e il cd. ''contributo ARERA'') restituiti dalla CER ai propri 
soci «deve essere valutata in capo ai singoli membri, con l'applicazione del trattamento 
fiscale  in  base  alla  natura  propria  del  soggetto,  come  già  ampiamente  delineato  da 
codesta  Agenzia  nella  risoluzione  18/E  del  2021,  nella  risposta  n.  37  del  2022  [...]
(i.e., quando le somme sono restituite a persone fisiche non hanno rilevanza reddituale, 
quando sono restituite a imprese concorrono a formare il reddito di impresa)»?  
 «tali somme non si trasformano mai in utile dell'esercizio della CER (che, in 
quanto ente associativo, avrebbe il divieto di distribuirlo ai soci ex art. 8 Codice Terzo 
Settore e più in generale ex art.148 Tuir), dal momento che sono incassate sì in nome 
proprio, ma per conto dei membri (titolari delle unità di consumo attraverso cui si svolge 
l'autoconsumo) che hanno dato mandato alla CER per la costituzione e gestione della 
configurazione». Ciò in quanto «l'art. 5 del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, ha 
esplicitamente previsto che, nell'ambito della regolamentazione del terzo settore, sono 
da considerarsi attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ''...gli interventi e i servizi finalizzati .. 
alla produzione all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini 
di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199''. Ne deriva 
che l'attività di condivisione e i relativi scambi economici fra la CER e gli utenti che la 
rendono possibile non costituiscono un profitto finanziario, ma l'esercizio dell'attività di 
interesse generale di condivisione.».  
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Relativamente a tale ultimo aspetto, l'Istante rileva che:
 tale «lettura è del tutto aderente all'art. 31 del Dl Lgs. 199/2021 ai sensi del 
quale  ''l'obiettivo  principale  della  comunità  è  quello  di  fornire  benefici  ambientali, 
economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e 
non quello di realizzare profitti finanziari''. È evidente che tale norma, distinguendo tra 
benefici economici ai soci e profitti finanziari, esclude che le retrocessioni degli importi 
a chi ha messo a disposizione la propria utenza siano qualificabili come utile»?  
  «i  membri  consumatori  associati  alla  CER,  con  l'adesione  all'associazione, 
conferiscono mandato a quest'ultima, quale referente, ai fini della costituzione e gestione 
della configurazione di autoconsumo diffuso, secondo quanto previsto dall'art. 3.4, lett. 
e) del TIAD1 (Testo  integrato per  l'autoconsumo diffuso delibera ARERA 727/2022), 
individuandola  quale  delegata  responsabile  del  riparto  dell'energia  condivisa  e 
demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento dell'incentivo verso il 
GSE e i venditori ai sensi dell'Articolo 32 del D.Lgs 199/2021.».  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
  L'articolo  42bis  del  decreto  legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito 
con modificazioni  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  ha  introdotto,  nelle more  del 
completo  recepimento  della  direttiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da medesima 
direttiva, una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare 
«configurazioni»  sperimentali  di  «autoconsumo  collettivo  da  fonti  rinnovabili»  e  di 
«comunità energetiche rinnovabili» nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo   
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articolo. Il definitivo recepimento della predetta direttiva (UE) 2018/2001, è avvenuto 
con l'emanazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 la cui piena operatività 
era subordinata all'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'Ambiente 
e della Sicurezza Energetica,  emanato  il 7 dicembre 2023,  e di una deliberazione da 
parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), emanata il 27 
dicembre 2022 (727/2022/R/eel).
Con riferimento alle Comunità energetiche rinnovabili (CER), l'articolo 31, del 
predetto decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che «I clienti finali, ivi inclusi i 
clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, 
purché siano rispettati i seguenti requisiti:  
a) l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, 
economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui 
opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari?  
b)  la  comunità  è  un  soggetto  di  diritto  autonomo  e  l'esercizio  dei  poteri 
di  controllo  fa  capo  esclusivamente  a  persone  fisiche,  PMI,  associazioni  con 
personalità  giuridica  di  diritto  privato,  enti  territoriali  e  autorità  locali,  ivi  incluse 
le  amministrazioni  comunali,  gli  enti  di  ricerca  e  formazione,  gli  enti  religiosi, 
quelli  del  terzo  settore  e  di  protezione  ambientale  nonché  le  amministrazioni  locali 
contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale 
di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in 
cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a)?  
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c) per quanto riguarda  le  imprese,  la partecipazione alla comunità di energia 
rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale?  
d)  la  partecipazione  alle  comunità  energetiche  rinnovabili  è  aperta  a  tutti  i 
consumatori,  compresi  quelli  appartenenti  a  famiglie  a  basso  reddito  o  vulnerabili, 
fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le 
caratteristiche di cui alla lettera b).».  
Il successivo articolo 32 stabilisce, al comma 1, che i clienti finali associati in una 
delle configurazioni previste «a) mantengono i  loro diritti di cliente finale, compreso 
quello  di  scegliere  il  proprio  venditore?  b)  possono  recedere  in  ogni momento  dalla 
configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso 
di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono 
comunque risultare equi e proporzionati? c) regolano i rapporti tramite un contratto di 
diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle  lettere a) e b), e che individua 
univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali 
partecipanti  possono,  inoltre,  demandare  a  tale  soggetto  la  gestione  delle  partite  di 
pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.».  
Dal punto di vista fiscale, in vigenza della disciplina transitoria di cui all'articolo 
42bis  del  decreto  legge  n.  162  del  2019,  sono  stati  forniti  chiarimenti  in  ordine  al 
trattamento tributario delle somme erogate dal GSE alle «configurazioni» sperimentali 
di «autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» e di «comunità energetiche rinnovabili» 
con  la  risoluzione  n.  18/E  del  12 marzo  2021  e  con  la  risposta  ad  interpello  n.  37 
pubblicata il 30 gennaio 2022 richiamate dall'Istante.  
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In  particolare,  con  la  citata  risoluzione  n.  18/E  del  2021,  riferita  all'ipotesi  di 
un  gruppo  di  «autoconsumo  collettivo  da  fonti  rinnovabili»  costituito  da  condomìni 
composti da  sole persone  fisiche non esercenti  attività d'impresa arti  e professioni,  è 
stato precisato che è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell'energia 
immessa in rete che si configura come reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 
1, lett. i) del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).  
Anche  con  la  richiamata  risposta  n.  37  del  2022  si  perviene  alle  medesime 
conclusioni con  riferimento,  tra  l'altro, alle «comunità energetiche strutturatesi come 
enti non commerciali», affermando che «i proventi derivanti dalla vendita di energia 
concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, essendo gli stessi riconducibili 
allo svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata  in  forma non abituale  in 
forza  dell'articolo  119  comma  16bis  del  DL  34/2020.  Pertanto,  tenuto  conto  della 
disposizione di cui al citato all'articolo 119 comma 16bis del DL 34/2020, che dispone 
che ''l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche 
costituite in forma di Enti non commerciali [...] non costituisce svolgimento di attività 
commerciale abituale'', i proventi derivanti dalla vendita dell'energia sono riconducibili 
alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), ovvero tra i ''redditi 
derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente''».  
Con  la  circolare  23  giugno  2022,  n.  23/E  (cfr.  paragrafo  1.6)  è  stato,  infine, 
precisato che «per quanto riguarda i soggetti diversi da quelli che producono reddito 
d'impresa,  quanto  affermato  nella  risoluzione  n.  18/E  del  2021,  relativamente  alla   
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rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia, attiene necessariamente alla 
energia eccedente l'autoconsumo istantaneo».
Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento alle somme erogate 
dal GSE ad una Comunità Energetica costituita nella forma di ente non commerciale ai 
sensi del citato articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 per la quale assume 
rilevanza  fiscale  solo  il  corrispettivo  per  la  vendita  di  energia  relativo  alla  quota  di 
energia stessa eccedente l'autoconsumo istantaneo.  
Ciò  premesso,  con  riferimento  al  quesito  in  esame,  relativo  al  trattamento  da 
riservare alle somme ricevute dal GSE che la CER attribuisce ai propri membri, si osserva 
che, ai sensi del citato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, i clienti finali 
partecipanti possono demandare alla Comunità la «gestione delle partite di pagamento 
e di incasso verso i venditori e il GSE».  
In merito alla «gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori 
e il GSE», l'articolo 3.4 lettera e) del Testo integrato per l'autoconsumo diffuso (TIAD) 
approvato con la citata delibera ARERA 727/2022 (adottata ai sensi del comma 3 del 
medesimo articolo 32) prevede che, «ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo 
diffuso, nel caso di comunità energetica rinnovabili» va verificato, tra l'altro che «i clienti 
finali e i produttori facenti parte della configurazione hanno dato mandato al medesimo 
referente per la costituzione e gestione della configurazione».  
In altri  termini, ai  fini della «gestione delle partite di pagamento e di  incasso 
verso  i  venditori  e  il GSE»,  sussiste,  sostanzialmente,  un  rapporto  di mandato  senza 
rappresentanza.  
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In tale contesto, in cui la CER, in qualità di Referente, gestisce tutti i rapporti con 
il GSE, compreso l'incasso per conto dei membri della configurazione degli incentivi, 
il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente 
l'autoconsumo istantaneo ricevuto dal GSE e attribuito ai partecipanti assume rilevanza 
reddituale  in capo ai  singoli membri,  e non  in capo alla CER, con  l'applicazione del 
trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto, come delineato nella citata 
risoluzione n. 18/E del 2021 e nella risposta n. 37 del 2022.  
Per completezza si osserva che, come precisato, ai sensi del citato articolo 31 del 
decreto legislativo n. 199 del 2021, «l'obiettivo principale della comunità è quello di 
fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali 
in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari».  
Ciò  sembra  escludere  che  l'attribuzione  degli  incentivi  ricevuti  dalla  CER  ai 
partecipanti  della  Comunità  medesima  possa  considerarsi  distribuzioni  di  utili,  non 
costituendo tali incentivi «profitti finanziari».  
Tra  l'altro,  l'articolo  5  del  decreto  legislativo  3  luglio  2017  n.  117  (CTS)  ha 
espressamente  previsto  tra  le  attività  di  interesse  generale  che  gli  enti  del  Terzo 
settore  possono  svolgere,  se  effettuate  in  conformità  alle  norme  specifiche  che  ne 
disciplinano l'esercizio, anche quelle aventi ad oggetto «gli interventi e servizi finalizzati 
alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione 
accorta  e  razionale  delle  risorse  naturali,  con  esclusione  dell'attività,  esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela 
degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, 
n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla  condivisione di  energia da  fonti   
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rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 
199.».
Il successivo articolo 8 stabilisce che per gli enti del Terzo settore «è vietata la 
distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque 
denominate a  fondatori, associati,  lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti  degli  organi  sociali,  anche  nel  caso  di  recesso  o  di  ogni  altra  ipotesi 
di  scioglimento  individuale  del  rapporto  associativo»  (comma  2)  e  che  sono  vietate 
le  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  agli  associati,  «salvo  che  tali  cessioni 
o  prestazioni  non  costituiscano  l'oggetto  dell'attività  di  interesse  generale  di  cui 
all'articolo 5» (comma 3, lett. d).  
Pertanto,  anche  alla  luce  delle  disposizioni  contenute  nel CTS,  la  restituzione 
delle somme da parte di una CER costituita nella forma di ETS ai propri associati non 
costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili sancito nel 
citato articolo 8.  
                            
     
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
 
 
  LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)