RISOLUZIONE N. 29
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 11/04/2025  
 
 
 
 
  OGGETTO: Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione 
dell'aliquota di  tassazione nel caso di  iscrizione contemporanea a più 
forme pensionistiche complementari – Articolo 11, decreto legislativo 5 
dicembre 2005, n. 252
 
 
 
 
  Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
L'associazione istante (di seguito, ''Associazione'' o ''Istante'') chiede chiarimenti 
in merito  al  calcolo  dell'anzianità  di  partecipazione,  rilevante  ai  fini  della  riduzione 
dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9 per cento su determinate prestazioni di previdenza 
complementare, nel caso in cui un aderente sia iscritto contemporaneamente a più forme 
pensionistiche complementari.  
Al riguardo, l'Associazione fa presente che il decreto legislativo 5 dicembre 2005, 
n. 252 prevede, in relazione a determinate prestazioni, l'applicazione di una ritenuta a 
titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento,  ridotta progressivamente  fino al 9 per   
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cento,  in  ragione dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente  il quindicesimo anno 
di partecipazione a forme pensionistiche complementari.Si  tratta,  in particolare, delle 
somme erogate a titolo di:
      ''rendita integrativa temporanea anticipata'' (RITA) ai sensi dell'articolo 11, 
comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005?  
      anticipazioni per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari 
riconosciuti  dalle  competenti  strutture  pubbliche  a  seguito  di  gravissime  situazioni 
relative all'iscritto, al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera a), del 
citato d.lgs. n. 252 del 2005?  
      riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale 
maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per 
un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di 
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni 
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. 
n. 252 del 2005?  
            riscatto  totale della posizione  individuale maturata,  in  caso di  invalidità 
permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a 
seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo 
di tempo superiore a 48 mesi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 
252 del 2005?  
      riscatto totale, da parte degli eredi o dei beneficiari designati, della posizione 
individuale maturata nel caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto   
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alla prestazione pensionistica ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 
2005?
            prestazioni  definitive  erogate  in  forma  di  rendita  o  di  capitale  ai  sensi 
dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005.  
Ciò  premesso,  l'Istante  chiede  di  chiarire  se,  nel  caso  in  cui  l'aderente  risulti 
iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari,  l'anzianità di 
partecipazione possa essere calcolata anche con riguardo al periodo maturato presso una 
forma pensionistica diversa da quella a cui viene richiesta la prestazione.  
In caso di risposta affermativa, l'Associazione chiede se per far valere l'anzianità 
maturata l'aderente possa presentare alla forma pensionistica a cui è richiesta l'erogazione 
della prestazione, un'attestazione rilasciata da un'altra forma pensionistica, dalla quale 
risulti  la data di  adesione e  la  circostanza  che  la posizione non  sia  stata  interamente 
riscattata.  
  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA  
     
L'Associazione evidenzia che «dal  tenore  letterale delle citate disposizioni del 
Decreto, che considerano rilevanti, in generale, tutti i periodi di ''partecipazione a forme 
pensionistiche complementari'', si evince che, sia ai fini regolamentari sia per gli aspetti 
fiscali,  rileva  l'anzianità complessivamente maturata dall'iscritto presso  il  sistema di 
previdenza complementare, a prescindere dalla circostanza che abbia aderito ad una 
sola forma pensionistica o detenga contemporaneamente più posizioni».  
Tale  impostazione,  sarebbe  coerente  con  il  caso  in  cui  l'aderente  a  più  forme 
previdenziali complementari proceda a consolidare le diverse posizioni in un unico fondo   
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di previdenza complementare. In tale ipotesi, infatti, l'anzianità risultante corrisponde a 
quella di adesione al fondo più remota.
Con riguardo alla documentazione da produrre per far valere l'anzianità maturata 
presso altra  forma pensionistica per  la  riduzione dell'aliquota,  l'Istante  ritiene che,  in 
assenza di specifiche indicazioni nel d.lgs. n. 252 del 2005, l'aderente possa presentare 
alla  forma pensionistica a cui è  richiesta  l'erogazione della prestazione,  l'attestazione 
rilasciata  da  altra  forma  pensionistica  dalla  quale  risulti  la  data  di  adesione  e  la 
circostanza che la posizione non è stata interamente riscattata.  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
L'articolo  11  del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252  (rubricato 
''Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari'')  prevede  che  determinate 
prestazioni  sono  assoggettate  alla  «ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota  del  15 
per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente 
il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un 
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali».  
Al riguardo, si osserva che il comma 9 del medesimo articolo 11 stabilisce che «Ai 
fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni 
e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione 
alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non 
abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale».  
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La  normativa,  dunque,  ammette  che  l'aderente  può  simultaneamente  essere 
iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, può 
accedere alle prestazioni pensionistiche.  
In  particolare,  con  riferimento  alle  prestazioni  pensionistiche  complementari 
erogate sia in forma di rendita che di capitale, nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70/
E  è  stato  chiarito  che  «Ai  fini  della  determinazione  dell'aliquota  applicabile  in  sede 
di ritenuta, si ritiene che il  ''periodo di partecipazione'' debba essere individuato con 
riferimento agli  anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo  versamento 
dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme 
pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della 
posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006».  
Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota della ritenuta applicabile alla 
prestazione è necessario individuare con esattezza l'anzianità complessiva.  
Ai fini regolamentari, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) 
nella  Relazione  per  l'anno  2012  chiarisce  che  «l'anzianità  necessaria  ai  fini  della 
maturazione  degli  otto  anni  previsti  per  accogliere  alcune  richieste  di  anticipazione 
non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata 
la  richiesta  di  anticipazione, ma  deve  essere  calcolata  considerando  la  complessiva 
permanenza in forme pensionistiche complementari».  
In base alla citata normativa   e alla predetta Relazione COVIP, dunque, l'anzianità 
necessaria per la richiesta delle prestazioni non va riferita esclusivamente al periodo di 
iscrizione al fondo al quale è richiesta la prestazione, ma al periodo di partecipazione   
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complessivamente maturato  in  relazione alle posizioni  in essere alla data di  richiesta 
della prestazione.
L'adesione  contestuale  a  più  forme  di  previdenza  complementare  comporta, 
quindi,  che  il  periodo  di  partecipazione  rilevante  ai  fini  del  calcolo  dell'aliquota  di 
tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere 
definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati 
presso altre forme pensionistiche a cui  l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, 
diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.  
In sostanza, nell'ipotesi  in cui  l'aderente sia  iscritto a più forme pensionistiche 
complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota 
di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, 
non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.  
Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene 
richiesta la prestazione, si ritiene che l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di 
adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione 
non è stata  interamente  riscattata. Ciò permetterà al  fondo al quale viene  richiesta  la 
prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.  
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
 
 
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  LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)