RISOLUZIONE N. 28
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 10/04/2025  
 
 
 
 
  OGGETTO: PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati 
detenuti tramite OICR NON PIR Compliant–– Articolo 13, commi 2 e 2–
bis, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124
 
 
 
 
  Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
La società di gestione del risparmio istante (di seguito, ''Istante'' o ''SGR'') intende 
offrire alla propria clientela l'investimento in fondi di investimento alternativi (di seguito 
''FIA'')  ai  sensi  della  legge  lussemburghese  del  12  luglio  2013  che  ha  recepito  la 
direttiva europea 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 
(direttiva AIFM).  
Nel caso di specie, i FIA saranno principalmente costituti sotto forma di SCSp 
(société en commandite spéciale) o di SCA  SICAR (société en commandite par actions 
 Société d'Investissement en Capital à Risque) di diritto lussemburghese.  
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Le SCSp sono delle partnership (società di persone) la cui struttura prevede due 
tipologie di soci:  
 il general partner (GP) che ha il potere di controllo e di gestione dell'attività di 
ordinaria amministrazione della struttura e che risponde con responsabilità illimitata?  
 i limited partners (LP) che non hanno diritto a partecipare alla gestione in virtù 
di una responsabilità limitata al patrimonio sociale.  
Al  riguardo,  l'Istante  rappresenta  che  la  figura  del GP  verrà  ricoperta  da  una 
società di diritto lussemburghese, quale la S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), e i 
LP italiani investiranno tramite l'Istante che, in qualità di distributore italiano, opererà 
come «nominee on behalf of its clients».  
Le SCA sono società in accomandita per azioni la cui struttura prevede due diversi 
tipi di partecipanti:  
 l'azionista accomandatario, responsabile in solido di qualsiasi obbligo?
  gli  azionisti  accomandanti,  la  cui  responsabilità  è  limitata  all'importo 
dell'investimento.  
Le SCA  SICAR sono, generalmente,  strutture multicomparto che, come  tali, 
possono  gestire  comparti  separati  che  si  distinguono  per  la  loro  specifica  politica 
d'investimento  o  per  altre  caratteristiche  particolari,  ognuno  dei  quali  può  essere 
rappresentato da una o più classi di azioni.  
I  gestori  delle  SCSp  e  delle  SCA    SICAR  saranno  management  company
costituite  secondo  la  legge  lussemburghese  e  vigilate  dall'autorità  di  vigilanza 
lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier  CSSF).  
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La SGR fa presente che «le SCSp e le SCA  SICAR che verranno proposte [...]
saranno veicoli  di  investimento  esteri  che avranno  tutte  le  caratteristiche per  essere 
qualificate come Fondi di Investimento Alternativo (FIA) esteri. [...] La conformità di tali 
strutture alle disposizioni dell'AIFMD verrà esplicitata anche nei regolamenti e negli atti 
costitutivi delle strutture stesse [...]. Anche la politica di investimento degli stessi (che 
deve essere sempre conforme alla AIFMD) sarà esplicitata nei regolamenti dei veicoli.  
In conclusione, sia le SCSp sia le SCA  SICAR sono veicoli societari per mezzo 
dei quali in Lussemburgo è possibile istituire fondi d'investimento alternativi conformi 
alla direttiva 2011/61/EU».  
I FIA proposti investiranno esclusivamente in attività finanziare aventi i requisiti 
necessari per essere considerate ''investimenti qualificati'' ai fini della normativa sui piani 
di investimento a lungo termine (cd. ''PIR'') di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ma non nelle percentuali 
per essere qualificati come OICR PIR compliant.  
La SGR fa presente che presso la medesima sono stati costituiti PIR, sia ordinari 
sia alternativi, in forma di rapporti di custodia e amministrazione in regime di risparmio 
amministrato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1996, n. 461.  
Al  riguardo,  la SGR  «chiede  se  i  sottoscrittori  dei FIA potranno  inserire  tale 
investimento  in  un PIR  cd.  ''fai  da  te'',  dando  rilevanza  non  alle  quote  o  azioni  dei 
FIA, ma all'investimento effettivamente effettuato indirettamente in ''strumenti finanziari 
qualificati'' per il tramite dei predetti veicoli».  
  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE  
     
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L'Istante ritiene che, nell'ambito di un PIR  ''fai da te'', una persona fisica possa 
investire indirettamente in strumenti finanziari qualificati anche per il tramite di un OICR 
NON PIR compliant.  
In  tal  senso,  l'Istante  evidenzia  che  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  2  e  2bis
dell'articolo 13bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che prevedono la possibilità 
di  destinare  le  somme  e  valori  in  un  PIR  anche  ''indirettamente''  agli  investimenti 
qualificati, sono state introdotte per dare rilevanza normativa all'approccio look through, 
in  precedenza  utilizzato  limitatamente  agli  investimenti  ''indiretti''  effettuati  tramite
OICR NON PIR compliant da parte dei cd. ''fondi di fondi''.  
A parere della SGR, «è la stessa Agenzia delle entrate che, nella circolare 19/
E del 2021 ha affermato che ''Gli investimenti nei predetti veicoli societari assumono 
rilevanza sia qualora effettuati da OICR PIR compliant sia nell'ambito dei PIR c.d. ''fai 
da te'''' (pag. 27).  
Pertanto,  il medesimo principio non può che applicarsi anche con riferimento 
agli investimenti qualificati effettuati nell'ambito di un PIR ''fai da te''  indirettamente 
attraverso  la  partecipazione  in  un  OICR  che  effettui  esclusivamente  investimenti 
''qualificati  o  non  qualificati''  ammessi  al  regime  PIR  (con  esclusione,  quindi  degli 
investimenti in società residenti in Paesi non white list). Ciò in quanto il chiarimento 
fornito dall'Agenzia delle entrate esprime un principio di carattere generale applicabile 
anche al PIR ''fai da te''.  
Tanto premesso, a parere dell'istante, fermo restando il rispetto di tutte le altre 
condizioni, tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla fattispecie in esame, nella 
quale i veicoli di investimento esteri pur avendo forma societaria, possiedono anche le   
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caratteristiche per qualificarsi anche come FIA alternativi ai sensi della direttiva AIFM. 
In altri termini, laddove il FIA non si qualifichi come ''OICR PIR compliant'', ma investa 
esclusivamente  in  attività  finanziarie  ammissibili  ai  fini  PIR,  dovrebbe  poter  essere 
considerato semplicemente un ''veicolo'', al di là della circostanza che sia anche un FIA, 
tramite il quale il titolare di un PIR ''fai da te'' realizza un investimento indiretto che può 
essere valorizzato nell'ambito degli investimenti qualificati da detenere nel PIR».
In tale ipotesi, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di investimento e del 
limite di concentrazione in capo al titolare del piano sarà necessario considerare l'effetto 
''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione al veicolo medesimo, così 
come previsto dai documenti di prassi (cfr. circolare 19/E del 2021, par. 2).  
In  conclusione, «l'Istante  ritiene che  le  somme o  i  valori  conferiti  nell'ambito 
della quota obbligatoria di un ''PIR fai da te'', possano essere destinati ''indirettamente'' 
agli investimenti qualificati che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR anche tramite 
un veicolo che si qualifichi come OICR in base alla normativa del Paese nel quale è 
istituito, a prescindere dalla forma giuridica assunta».  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
L'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge 
di  bilancio  2017)  prevede  un  regime  di  non  imponibilità  dei  redditi  di  capitale  e 
dei  redditi  diversi  di  natura  finanziaria,  derivanti  da  determinati  investimenti  (cd. 
''investimenti qualificati'') operati  tramite piani di  investimento del  risparmio a  lungo 
termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche espressamente previste 
dalla normativa (vincoli e divieti di investimento), cd. regime PIR.  
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Gli  investimenti  che  compongono  il  PIR  devono  rispettare  specifici  limiti 
quantitativi  di  investimento  (c.d.  plafond  annuo  e  complessivo),  determinate 
caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli 
di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e 
liquidità).  
Come affermato nella  relazione  illustrativa alla predetta  legge,  si  tratta di una 
disciplina fiscale diretta a favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso 
gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed 
europee, radicate sul territorio italiano, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse 
finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario.  
I chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei PIR sono stati resi con le circolari 
26 febbraio 2018, n. 3/E, 29 dicembre 2021, n. 19/E e 4 maggio 2022, n. 10/E.  
Come  chiarito  dalle  richiamate  circolari,  oltre  agli  investimenti  ''diretti'', 
costituiscono investimenti qualificati anche quelli effettuati ''indirettamente'' attraverso
OICR PIR compliant, vale a dire OICR che  investono negli strumenti  finanziari che, 
secondo il regime PIR, si definiscono qualificati.  
Al riguardo, nella circolare n. 19/E del 2021 è stato affermato che ai fini della 
verifica dei vincoli e divieti di investimento in capo agli OICR PIR compliant facenti 
parte  del  PIR  o  dell'unico  OICR  che  costituisce  il  PIR,  tenuto  conto  che  trattasi  di 
entità soggette alla vigilanza delle competenti autorità di regolamentazione del settore 
bancario e finanziario, si può far riferimento alla politica di investimento indicata nel 
relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero, 
nella documentazione d'offerta pubblicata.  
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In  particolare,  come  chiarito  dalla  circolare  n.  3/E  del  2018,  nel  regolamento 
o nella documentazione di offerta dell'OICR devono essere specificatamente indicati i 
vincoli di investimento, ivi compreso il divieto di investimento in Paesi non collaborativi, 
e il limite di concentrazione previsti dalla normativa fiscale sui PIR.  
In ogni caso, anche gli OICR PIR compliant devono essere conformi, in base alla 
tipologia di ciascun OICR, alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalle disposizioni 
di vigilanza. Ne consegue che detti OICR possono considerarsi investimenti qualificati
ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento (o documentazione di 
offerta) indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla 
normativa fiscale protempore vigente in materia.  
Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2018, gli investimenti conferiti nel piano 
possono essere costituiti anche esclusivamente da quote o azioni di un medesimo OICR 
PIR compliant.  
In tal caso,  i vincoli e  i divieti, soddisfatti dall'OICR, risultano implicitamente 
soddisfatti anche in capo al  titolare del piano. Diversamente, nel caso di  investimenti 
qualificati  diversi da OICR PIR compliant  i vincoli devono essere rispettati, in capo 
al titolare del piano.  
La citata circolare, inoltre, ha precisato che possono rientrare tra gli investimenti 
qualificati  anche  le  quote  o  azioni  di OICR  che  investano  negli  strumenti  finanziari 
rilevanti  ai  fini  della  normativa  in  commento  per  il  tramite  di  altri  organismi  di 
investimento (c.d. ''fondi di fondi'').  
In tal caso, qualora i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR siano rispettati, 
sia dall'organismo di investimento in cui la persona fisica investe direttamente sia dagli   
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OICR ''sottostanti'' all'organismo di investimento medesimo, l'investimento può essere 
considerato qualificato  senza necessità di  considerare  le  singole attività  in cui hanno 
investito l'OICR oggetto di investimento diretto da parte della persona fisica e gli OICR 
in cui questo, a sua volta, investe.
Diversamente, nel caso in cui l'OICR investa in OICR NON PIR compliant al fine 
di stabilire se l'investimento nel primo OICR rispetti i vincoli di composizione (e dunque 
possa essere considerato PIR compliant) rilevano le singole attività in cui è investito il 
patrimonio dell'OICR sottostante (look through).  
In  altri  termini,  le  indicazioni  fornite nelle  citate  circolari  sull'approccio  look
through nell'ipotesi di investimento in un OICR che investa in altri OICR evidenziano 
che  tale  criterio  consente  di  ''isolare''  gli  investimenti  utili  al  raggiungimento  delle 
soglie minime di investimenti qualificati previste da ciascuna tipologia di PIR, al fine di 
considerare l'OICR oggetto di investimento diretto come PIR compliant.  
Ciò premesso, a seguito delle modifiche normative al regime PIR, nella circolare 
n.  19/E  del  2021  è  stato  precisato  anche  che  la  normativa  sui  PIR  3.0  e  sui  PIR
Alternativi prevede che le somme o i valori conferiti nel piano nell'ambito della quota 
obbligatoria possono essere destinati anche «indirettamente» agli investimenti qualificati
che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR (cfr. commi 2 e 2bis dell'articolo 13€bis, 
del decreto legge n. 124 del 2019).  
Tale previsione normativa è volta a dare rilevanza all'approccio lookthrough, già 
utilizzato  nella  circolare  n.  3/E del  2018  con  riferimento  agli  investimenti  ''indiretti'' 
effettuati tramite OICR Non PIR compliant da parte dei ''fondi di fondi''.  
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In base a tale approccio, legittimato dallo stesso legislatore quale criterio generale 
per valorizzare nell'ambito degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, anche quelli 
effettuati indirettamente, nella citata circolare n. 19/E del 2021 si è ritenuto che assumano 
ora rilevanza anche gli investimenti qualificati effettuati indirettamente per il tramite di 
un veicolo.  
Detti investimenti andranno computati tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo 
dato dalla percentuale di partecipazione nel veicolo stesso.  
Affinché  il  veicolo possa  essere utilizzato per  dare  rilevanza  agli  investimenti 
qualificati indiretti, deve essere di natura partecipativa e rispettare determinati requisiti, 
in coerenza con la normativa generale PIR.  
Pertanto, deve trattarsi di veicoli societari, italiani o esteri, istituiti in Stati UE o 
SEE che consentano un adeguato scambio di informazioni.  
In quest'ultimo caso, il citato documento di prassi precisa che considerato che ai 
fini dell'agevolazione rileva l'investimento sottostante, al fine di garantire la ratio della 
normativa di esenzione, si ritiene che il veicolo societario debba investire esclusivamente 
in attività finanziare ammissibili ai fini PIR (''investimenti qualificati'' e  ''investimenti 
non qualificati''). Di conseguenza, può trattarsi di una ''holding pura'' o di uno special 
purpose vehicle, che non potrà investire in strumenti finanziari emessi da imprese situate 
in Paesi  cd.  ''non collaborativi''  ai  sensi del comma 105 dell'articolo 1 della  legge di 
bilancio 2017 (divieto di investire in Paesi diversi da quelli inclusi nella ''white list'').  
Gli  investimenti  nei  predetti  veicoli  societari  assumono  rilevanza  sia  qualora 
effettuati da OICR PIR compliant sia nell'ambito dei PIR ''fai da te''.  
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In  tale  ultimo  caso,  la  verifica  del  rispetto  dei  vincoli  di  investimento  e  del 
limite  di  concentrazione  deve  essere  effettuata  in  capo  al  titolare  del  piano  tenendo 
conto dell'effetto ''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione al veicolo 
medesimo.  
Inoltre, deve essere rispettato il divieto di detenzione nel piano di partecipazioni 
qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, tenendo conto anche 
delle percentuali di partecipazione possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma 
5,  del  Tuir  e  dalle  società  o  enti,  direttamente  o  indirettamente,  controllati,  ai  sensi 
dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del codice civile, dal titolare del piano o dai suoi 
familiari, secondo quanto stabilito dal comma 100 dell'articolo 1 della legge di bilancio 
2017.  
L'adozione del lookthrough implica un controllo giornaliero degli investimenti 
effettuati per il tramite dei veicoli societari, ai fini della verifica del rispetto, per almeno 
i due terzi dell'anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti 
dalla disciplina in esame.  
Come evidenziato, la circolare n. 19/E del 2021 ha già chiarito che la previsione 
contenuta nei commi 2 e 2bis dell'articolo 13bis del decreto  legge n. 124 del 2019 
conferma  la  rilevanza  dell'approccio  look  through  da  utilizzare  per  valorizzare  gli 
investimenti effettivamente operati nell'ambito del PIR, criterio già adottato nella prassi 
con riferimento agli  investimenti  in quote o azioni dei c.d.  ''fondi di  fondi''  al  fine di 
considerare qualificati gli investimenti effettuati tramite OICR NON PIR compliant.  
In  sostanza,  la  novità  di  tale  previsione  normativa  attiene  all'investimento 
indiretto  che  è  possibile  effettuare  nell'ambito  dei  PIR  per  il  tramite  di  altre  entità   
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diverse dagli OICR (e imprese di assicurazione), prevedendo la possibilità di detenere 
gli investimenti qualificati mediante i veicoli societari.
In  tale  contesto,  non  si  individuano  restrizioni  per  gli  investimenti  effettuati 
«indirettamente»  tramite  OICR  estero  (PIR  compliant  e  NON  PIR  compliant), 
indipendentemente  dalla  forma  giuridica  dell'OICR  stesso,  poiché  la  ratio  sottesa 
alle  suddette modifiche  normative  consiste  nell'ampliare  le modalità  di  investimento 
indiretto.  
Pertanto,  si  ritiene  che  in  un  PIR  ''fai  da  te''  sia  possibile  valorizzare  gli
investimenti  qualificati  effettivamente  operati  tramite  OICR  NON  PIR  compliant
utilizzando il criterio del look through, come descritto nella citata prassi.  
Si applicano anche a tale modalità di investimento le indicazioni della circolare 
n. 19/E del 2021.  In particolare, si  fa presente che  tale approccio  implica,  in capo al 
titolare  del piano, un  controllo  giornaliero  degli  investimenti  effettuati  per  il  tramite 
dell'OICR che investa esclusivamente in attività finanziare ammissibili ai fini PIR, ai fini 
della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell'anno, dei vincoli di investimento
e  del  limite  di  concentrazione  disposti  dal  regime  PIR,  tenendo  conto  dell'effetto 
''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione all'OICR medesimo, fermo 
restando il divieto di detenzione di partecipazioni qualificate.  
Al riguardo, nell'ambito della documentazione integrativa presentata, la SGR ha 
dichiarato che sarà proprio onere «provvedere alla verifica di tutti i vincoli (di durata, 
importo concentrazione, etc) previsti dalla normativa PIR in capo al singolo soggetto 
titolare del piano», sulla base di un apposito accordo tra l'Istante e la società di gestione 
del fondo lussemburghese.  
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Pertanto, nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per 
l'investimento in OICR NON PIR compliant operato nell'ambito di un PIR ''fai da te'' al 
fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all'organismo medesimo.  
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
 
 
  LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)