Soppressione dei codici tributo SC15, SA15, SD15, SE15, SF15, SG15 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 102/08
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 276 del 03.07.2008
     Con le risoluzioni n. 32/E del 6 marzo 2007 e n. 188/E del 26 luglio  2007, in base a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge della  Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, sono stati istituiti i codici  tributo SC15, SA15, SD15, SE15, SF15, SG15 per il versamento, tramite  modello F24, dell'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti dalla  cessione dei fabbricati adibiti a seconde case e dell'imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico.
      La Corte Costituzionale, con sentenza n. 102/08, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della predetta legge  regionale.
      Al riguardo l'Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le  Entrate ha richiesto la chiusura dei predetti codici.
      In considerazione di quanto sopra esposto si dispone la soppressione  dei seguenti codici tributo:
        - "SC15" denominato "Imposta della Regione Sardegna sulle seconde  case ad uso turistico - articolo 3, legge regionale 11 maggio  2006, n. 4";
        - "SA15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione  Sardegna sulle seconde case ad uso turistico- articolo 3, legge  regionale 11 maggio 2006, n. 4 -imposta, sanzioni ed interessi";
        - "SD15" denominato "Imposta della Regione Sardegna sulle plusvalenze  dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale  11 maggio 2006, n. 4";
        - "SE15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna  sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo 2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Imposta";
        - "SF15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna  sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo  2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Sanzione";
        - "SG15" denominato "Accertamento dell'imposta della Regione Sardegna  sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - articolo  2, legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 - Interessi".
      Si precisa che l'efficacia operativa della soppressione di tali codici  tributo decorre dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della  presente risoluzione.