RISOLUZIONE N. 25
 
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali  
     Roma, 10/04/2025  
 
 
 
 
  OGGETTO: Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore 
di prima occupazione – Art. 8, comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 
2005 e art. 10, comma 1, lett. e – bis), del TUIR.
 
 
 
 
  Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente  
     
  QUESITO  
     
L'Istante,  in  relazione  all'applicazione  dell'articolo  8,  comma  6,  del  decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina la deduzione dei contributi versati 
per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima 
occupazione successiva al 1° gennaio 2007, dichiara:  
  di  essere  stato  iscritto  alla  previdenza  complementare,  per  la  prima  volta, 
nell'agosto 2009 (essendo minorenne) da parte dei suoi genitori, i quali hanno dedotto, 
fino all'anno di imposta 2018, i relativi contributi?  
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 che la sua «prima occupazione è stata a luglio 2019 (contributi previdenziali 
versati in gestione separata nel 2019 e 2020, gestione dipendenti pubblici dal 2021)»?  
 che dal 2019 ha contribuito, «in prima persona, al fondo di previdenza [al quale è 
stato] iscritto nel 2009» e ha «dedotto quanto accantonato in previdenza complementare 
negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (i primi cinque di occupazione)»?  
 di aver aderito nel mese di agosto 2021, al ''Fondo negoziale [...]'', trasferendo 
l'intero montante del  fondo di previdenza complementare a  cui  è  stato  iscritto per  la 
prima volta nel 2009.  
Ciò premesso, l'Istante chiede se:
 «per chi è stato iscritto dai genitori a forma di previdenza complementare,  i 
primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrano dall'anno 
d' imposta dell'inizio della prima occupazione (nel caso di specie, dal 2019)?  
 il plafond maturato corrisponda alla differenza, se positiva, tra 25.822,85 euro 
e quanto dedotto direttamente dall'interessato, a prescindere da quanto è stato dedotto 
da coloro di cui era a carico in ragione dei versamenti alla posizione previdenziale del 
congiunto, negli anni antecedenti alla prima occupazione del contribuente».  
   
     
  SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE  
     
L'Istante ritiene di poter applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6 del 
citato d.lgs. n. 252 del 2005, in quanto «la legge (art.  8, c.  6, d.lgs.  252/2005) utilizza 
appositamente il termine ''partecipazione alle forme di previdenza complementare'', nel 
suo  significato  letterale  di  prendere  parte  alla  forma  di  previdenza  complementare,   
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che presuppone che l'iscritto versi direttamente denaro in prospettiva di una rendita a 
integrazione della pensione pubblica».
Nel caso  in esame,  ritiene che  la partecipazione sia  iniziata nel 2019, anno  in 
cui ha potuto «dedurre il primo contributo, fino a concludere il primo quinquennio di 
partecipazione nel 2023». Di conseguenza, ritiene di aver diritto a dedurre negli anni 
successivi al 2023 l'ulteriore importo non dedotto dal 2019 al 2023.  
  PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
     
L'articolo 10, comma 1,  lettera ebis) del Testo unico delle  imposte dirette  (di 
seguito TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 stabilisce che si deducono 
dal reddito complessivo, fino a concorrenza dello stesso, i «contributi versati alle forme 
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle 
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai sottoconti 
italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento 
(UE)  2019/1238,  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti  dalle  disposizioni  nazionali  di 
attuazione del medesimo regolamento. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti 
di cui al primo periodo sono deducibili  i contributi versati alle  forme pensionistiche 
complementari  istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti 
all'Accordo  sullo  spazio    economico  europeo  che  consentono  un  adeguato  scambio 
di  informazioni  e  ai  sottoconti  esteri  di  prodotti  pensionistici  individuali  paneuropei 
(PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238».  
L'articolo 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 prevede:
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 al comma 1, che «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari 
può  essere  attuato mediante  il  versamento  di  contributi  a  carico  del  lavoratore,  del 
datore di  lavoro o del  committente e attraverso  il  conferimento del TFR maturando.
Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme 
pensionistiche  complementari  è  attuato mediante  contribuzioni  a  carico  dei  soggetti 
stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti 
fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o 
dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico»?  
  al  comma 4,  che  «I  contributi  versati  dal  lavoratore  e  dal  datore  di  lavoro 
o committente,  sia volontari sia dovuti  in base a contratti o accordi collettivi, anche 
aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 
10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57? i 
contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì  delle medesime agevolazioni 
contributive di cui all'articolo 16? ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 
si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza 
di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR»?  
 al comma 5, che «per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate 
nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto 
nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non 
dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel 
comma 4».  
Come illustrato, al riguardo, con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, il citato 
articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 2005 stabilisce che il finanziamento delle forme   
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pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi 
a  carico  del  lavoratore,  del  datore  di  lavoro  o  del  committente  nonché  attraverso  il 
conferimento del TFR maturando. Inoltre, nell'ipotesi di adesione alle predette forme 
di previdenza di soggetti fiscalmente a carico di altri, il versamento dei contributi può 
essere effettuato anche dai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico. 
In questo caso, ai sensi del successivo comma 5, il familiare che ha versato i contributi li 
può dedurre dal proprio reddito complessivo, per l'ammontare non dedotto dalle persone 
a  carico,  fermo  restando  l'importo  complessivamente  stabilito  nel  comma  4  di  euro 
5.164,57.
Il  successivo  comma  6  del  medesimo  articolo  8  del  citato  d.lgs.  n.  252  del 
2005  stabilisce,  inoltre,  che:  «Ai  lavoratori  di  prima  occupazione  successiva  alla 
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e,  limitatamente  ai  primi  cinque  anni 
di  partecipazione  alle  forme  pensionistiche  complementari,  è  consentito,  nei  venti 
anni  successivi  al  quinto  anno  di  partecipazione  a  tali  forme,  dedurre  dal  reddito 
complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva 
tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni 
di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore 
a 2.582,29 euro annui».  
Come illustrato con la medesima circolare n. 70/E del 2007, «Tale disposizione 
ha  l'intento  di  agevolare  i  soggetti  di  prima  occupazione  successiva  al  1°  gennaio 
2007  che,  nei  primi  cinque  anni  di  partecipazione  ad  una  forma  di  previdenza 
complementare,  hanno  effettuato  versamenti  per  un  importo  inferiore  al  plafond  di   
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5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica 
complementare.».
La stessa circolare n. 70/E del 2007 (paragrafo 2.8) chiarisce che «Per lavoratori 
di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore 
del decreto non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi 
ente di previdenza obbligatoria».  
La norma riguarda, dunque, i lavoratori che non risultano essere titolari di una 
posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 
2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a 
forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.  
Con la risoluzione 27 dicembre 2011, n. 131/E è stato, inoltre, evidenziato che:
 in deroga al criterio di carattere generale, in base al quale i contributi versati alle 
forme pensionistiche complementari eccedenti il limite di euro 5.164,57, non possono 
essere dedotti  dal  reddito  complessivo  relativo al periodo d'imposta  in  cui  sono  stati 
versati  né  utilizzati  nei  periodi  di  imposta  successivi,  le  disposizioni  contenute  nel 
citato  comma  6  sono  finalizzate  ad  incentivare  l'iscrizione  alle  forme  pensionistiche 
complementari. A tal fine, infatti, viene previsto che i lavoratori di prima occupazione 
successiva al 1° gennaio 2007 possono, «in caso di versamenti di contributi di importo 
inferiore  al  limite  di  euro  5.164,57  nei  primi  cinque  anni  di  partecipazione,  [...]
conservare l'importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e [...]
utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.»?  
  la disposizione prevede, quindi, una prima fase  in cui,  in ciascuno dei primi 
cinque anni di partecipazione di un lavoratore di «prima occupazione» ad una «forma di   
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previdenza complementare», la differenza tra l'importo dei contributi versati e il limite 
annuale di  euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce  a  formare un 
«ulteriore  plafond  di  deducibilità»,  da  utilizzare  entro  i  venti  anni  successivi.  Nella 
seconda fase, il plafond così accumulato può essere utilizzato, a partire dal sesto anno 
e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo 
i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale 
di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di 
euro 7.746,86).
Con  le  risposte  ad  interpello  n.  30,  pubblicata  il  7  febbraio  2024  e  n.  76, 
pubblicata il 22 marzo 2024, è stato, tra l'altro, chiarito che «l'adesione alla previdenza 
complementare, rilevante ai  fini dell'applicazione del citato articolo 8, comma 6, del 
d.lgs. n. 252 del 2005, va riferita a forme di previdenza complementare che consentono 
la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati e, conseguentemente, che 
l'ulteriore  plafond  di  deducibilità  va  determinato  considerando  i  primi  cinque  anni 
di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dal 
reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. 
ebis) del TUIR.  
In  altri  termini,  ''l'ulteriore  plafond  di  deducibilità''  (pari  alla  differenza  tra 
l'importo dei contributi versati nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma 
pensionistica  complementare  e  l'importo  massimo  annualmente  deducibile  di  euro 
5.164,57) va calcolato considerando i contributi versati nel quinquennio in cui gli stessi 
sono stati dedotti dal reddito complessivo».           
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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in commento è, in sostanza, necessario 
che risultino contemporaneamente soddisfatti  i due requisiti  indicati dalla norma vale 
a  dire  che  il  contribuente  sia  un  ''lavoratore di  prima occupazione''  (nel  senso  sopra 
precisato) e che sia iscritto ad una forma di previdenza complementare.  
In applicazione di tale principio, i cinque anni di adesione alle forme di previdenza 
complementare, utili ai fini del calcolo del plafond, vanno conteggiati considerando i 
periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in costanza del rapporto di 
lavoro di ''prima occupazione'', iniziato a decorrere dal 2007.  
Ciò  premesso,  nel  caso  in  esame,  l'Istante  in  base  a  quanto  dichiarato  è 
«lavoratore di prima occupazione» dal 2019 e, in tale anno, risulta iscritto ad una forma 
di previdenza complementare.  
Pertanto,  in  applicazione  della  normativa  e  dei  principi  su  esposti,  l'ulteriore
plafond di deducibilità, previsto dal citato articolo 8, comma 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, 
va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall'anno 2019, 
anno di prima occupazione in cui  l'Istante  risulta  iscritto ad una forma di previdenza 
complementare,  non  rilevando  che  l'iscrizione  alla  previdenza  complementare  sia 
precedente.  
Ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond, non rileva il versamento dei 
contributi  effettuato dai  familiari  e da questi dedotti dal proprio  reddito complessivo 
negli anni dal 2009 al 2018, non sussistendo, in tale arco temporale, anche il presupposto 
della condizione di ''lavoratore di prima occupazione''.  
Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere 
utilizzato dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.  
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Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, 
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della 
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.  
Restando  impregiudicato  ogni  potere  di  controllo  dell'Amministrazione 
finanziaria.  
Le Direzioni  regionali  vigileranno  affinché  i  principi  enunciati  e  le  istruzioni 
fornite  con  la  presente  risoluzione  vengano  puntualmente  osservati  dalle  Direzioni 
provinciali e dagli Uffici dipendenti.  
     
 
 
 
  LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)