RISOLUZIONE N.25/E
  			Roma, 7 giugno 2022
  			
  				
  		
  		OGGETTO: Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e
  				
ai minori stranieri non accompagnati ai fini dell'iscrizione al
  				
Servizio Sanitario Nazionale
  			
L'articolo 63 del DPCM del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento
  		
dei livelli essenziali, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto legislativo 30
  		
dicembre 1992, n. 502) al comma 4 ha previsto che "I minori stranieri presenti sul
  			
territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al
  			
soggiorno, siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano
  			
dell'assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani".
  		
Inoltre, l'articolo 14 della legge n. 47 del 7 aprile 2017 (Disposizioni in
  		
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) ha sancito
  		
l'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei "minori
  			
stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di
  			
soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel
  			
territorio nazionale".
  		
Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in
  		
ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo
  		
stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per
  		
l'iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l'attribuzione
  		
  		
Divisione Servizi
  			
del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare
  		
permesso di soggiorno.
  		
Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell'Agenzia delle
  		
entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono, pertanto, le seguenti
  		
indicazioni operative qualora al minore non sia stato già attribuito un codice
  		
fiscale.
  		
Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri
  		
devono essere presentate agli uffici dell'Agenzia delle entrate dalla struttura ASL
  		
tenuta all'iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il
  		
codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all'indicazione del codice
  		
fiscale di altri soggetti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.P.R. n. 605/1973
  		
(Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti).
  		
Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL
  		
competente tramite il modello anagrafico AA4/8 - Domanda di attribuzione codice
  		
fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera
  		
sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come
  		
tipologia richiedente il codice 17 - Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del
  			
codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche,
  			
associazioni sportive, ecc. (art.6, comma 2, d.P.R. n. 605/1973) ovvero, se relative
  		
a più minori, tramite un'unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal
  		
suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione
  		
della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice
  		
fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti
  		
in base ai quali effettua l'iscrizione al SSN.
  		
L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire
  		
agli atti l'eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare
  		
preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell'Anagrafe Tributaria,
  		
anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già
titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da
  		
quelli dichiarati dalla struttura ASL.
  		
Una volta generato il codice fiscale, l'Ufficio lo comunica all'ASL
  		
richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la
  		
responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.
  		
Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni
  		
Regionali dell'Agenzia delle Entrate appositi protocolli d'intesa volti a concordare
  		
modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.
  		
  		
IL VICEDIRETTORE
  		
CAPO DIVISIONE
  		
Firmato digitalmente