Interpello ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  n. 212 del 2000 - Spese per ospitalità alberghiera  e  per  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  - Articolo 109, comma 5, del TUIR
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 225 del 18.08.2009
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del comma 5 dell'articolo 109 del TUIR, è stato esposto il seguente
      Quesito 
      La ALFA  S.p.A.,  nell'esercizio della propria attività, sostiene spese di ospitalità  alberghiera  e  per somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei  propri  clienti  e  dei  loro  accompagnatori,  come è prassi consolidata del settore di appartenenza. 
      Tali spese,  insieme  con  il  costo  del  personale,  rappresentano una componente fondamentale   del   costo  di  produzione  del  servizio  offerto, attestandosi in  media  attorno  al  10  per cento del valore della produzione realizzato (dati relativi agli anni dal 2004 a 2008 forniti dall'istante). 
      La Società  istante  chiede  di  conoscere se le spese in parola devono essere assoggettate  al  limite  di deducibilità del 75 per cento disposto al comma 5 dell'articolo 109 del TUIR. 
      Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente 
      La società   istante,   sulla  base  dei  chiarimenti  forniti  con  le circolari 5  settembre  2008,  n. 53/E, e 3 marzo 2009, n. 6/E, evidenzia che dagli stessi  emergerebbe  una  linea interpretativa che circoscrive "l'ambito di applicazione  della  restrizione  alle  spese  di  vitto e alloggio che non presentino inequivocabilmente   i   caratteri   di   inerenza   rispetto  alla produzione dei   ricavi   e  del  reddito  d'impresa".  Tale  limitazione  non dovrebbe operare,  quindi,  nei  confronti  delle  imprese  dove  l'offerta di servizi alberghieri   e/o   la   somministrazione   di   alimenti   e  bevande costituisce oggetto stesso dell'attività. 
      In conclusione,   a   parere  dell'istante,  le  spese  per ospitalità alberghiera e  per  somministrazione  di  alimenti e bevande nei confronti dei propri clienti   e   accompagnatori,   rappresentando   componenti  essenziali dell'offerta di   gioco   proposta   agli   stessi,   possono  essere  dedotte integralmente in  quanto  "certamente  inerenti e direttamente riferibili alla produzione di  ricavi  e  del  reddito  di  impresa (ancorché non costituenti oggetto dell'attività esercitata)". 
Parere dell'Agenzia delle Entrate 
      L'articolo 83,  comma  28-quater,  lettera  a)  del  decreto  legge  25 giugno 2008,  n.  112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)  ha  inserito  nel  comma  5  dell'articolo 109 del TUIR il seguente periodo: "(...).  Fermo  restando  quanto  previsto dai periodi precedenti, le spese relative  a  prestazioni  alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse   da  quelle  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  95,  sono deducibili nella misura del 75 per cento". 
      La questione    interpretativa    riguardante    tali   limitazioni   di deducibilità è stata già  oggetto  di  chiarimenti  in  due  documenti di prassi. In   particolare,  nella  circolare  5  settembre  2008,  n. 53/E si afferma, in  materia  di  imposte  sul reddito, che il limite del 75 per cento di cui  al  comma  5  dell'articolo 109 del  TUIR  non  deroga agli ordinari criteri di   inerenza   che   presiedono   alla   determinazione  del  reddito d'impresa, ma  rappresenta  il  limite massimo di deducibilità delle spese in esame. 
      L'interpretazione fornita   dall'Agenzia,   a   differenza   di   quanto sostenuto dall'istante,  non  consente  di portare in deduzione spese relative a prestazioni  alberghiere  e  a somministrazione di alimenti - pur nel limite del 75  per  cento  - che non rispettino i requisiti di inerenza all'attività d'impresa di cui al comma 5 dell'articolo 109 del TUIR. 
      Ulteriori chiarimenti  sono  stati  forniti dall'Agenzia nella circolare 3 marzo  2009,  n. 6/E in  cui  si riconosce l'integrale deducibilità delle spese in  parola  con  riferimento  ad alcune limitate fattispecie. Si tratta, in particolare,  dell'ipotesi  relativa  ad  un'impresa che distribuisce buoni pasto e  rimborsa  ai pubblici esercizi convenzionati l'importo corrispondente ai ticket e del caso di un soggetto che svolge l'attività di tour operator. 
      L'integrale deducibilità  delle  spese  in  esame è stata consentita sulla base  della  considerazione  che  le  stesse, nel primo caso, concorrono direttamente alla   produzione   dei   ricavi  dell'impresa  e,  nel  secondo, costituiscono un  componente  essenziale  dei  servizi  turistici  forniti  ai consumatori finali. 
      Con riferimento   al  caso  di  specie,  si  osserva  che  le  spese  di ospitalità alberghiera  e  per  somministrazione  di  alimenti e bevande sono sostenute per  offrire  un  servizio  gratuito nei confronti dei clienti e dei loro accompagnatori  che  non è un  componente  imprescindibile rispetto al tipo di attività svolta. 
      L'attività di ospitalità  nei  confronti dei clienti, infatti, pur se correlata all'oggetto  sociale,  concorre  indirettamente  alla produzione dei ricavi alla  stregua  degli  altri  costi di produzione rappresentando solo un elemento addizionale  al  servizio  offerto.  Ne  consegue che la correlazione fra spese  di ospitalità  dei  clienti  ed  accompagnatori  e produzione dei ricavi d'impresa  non è assimilabile  alle  ipotesi  trattate  nella citata circolare n. 6/E del 2009. 
      Ciò posto,  non  si  condivide  la  soluzione  interpretativa  proposta dall'istante e   si   ritiene   che   le  spese  in  questione  devono  essere assoggettate al  limite  di deducibilità  del  75  per  cento  come previsto nell'ultimo periodo  del  comma 5 dell'articolo 109 del TUIR. Resta inteso che le spese  in  esame  rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2008.
      Le Direzioni  regionali  vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati   con   la   presente   risoluzione   vengano  puntualmente osservati dagli uffici.