Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, degli interessi sui proventi derivanti dagli utili di gestione di beni confiscati alla criminalità organizzata pagati con i codici tributo 831/T, 833/T e 919/T
 Risoluzione Agenzia Entrate n. 201 del 03.08.2009
     La legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nel prevedere "disposizioni contro la mafia", disciplina la gestione dei beni confiscati agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
      Il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, ha previsto alcune ipotesi particolari di confisca.
      Per consentire il versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni sopra citate, con risoluzioni 6 agosto 2001, n 126, 13 dicembre 2001, n. 208 e con decreto del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998, sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo sotto elencati:
        831T - denominato "Proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.  575 - Proventi derivanti dagli utili di gestione".
        833T - denominato "Proventi derivanti dai beni confiscati ai sensi  dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356".
        919T - denominato "Quote del 10% di somme e valori confiscati". 
      Per consentire il versamento, tramite modello F23, degli interessi da calcolare sulle somme da esigere con i suddetti codici, si istituiscono i seguenti codici tributo:
        " 734T " - denominato "Interessi sui proventi derivanti dagli utili di  gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della  legge n. 575/65".
        " 736T "- denominato "Interessi sui proventi derivanti dagli utili di  gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai  sensi dell'art.12-sexies, decreto legge n. 306/92". 
        "932T" - denominato "Interessi sulla quota del 10% di somme e valori  confiscati ".
      In sede di compilazione del modello in parola, i predetti codici tributo sono indicati nello spazio "codice tributo" (campo 11). 
      Le somme ovunque riscosse con detti codici tributo sono imputate come segue:
        - Codice tributo 734T, capo 8, capitolo 3319, articolo 8
        - Codice tributo 736T, capo 8, capitolo 3322, articolo 2
        - Codice tributo 932T, capo 8, capitolo 2440, non articolato