Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19 - ulteriori precisazioni
  Sono pervenute alcune richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni di categoria  in merito all'elenco dei codici ATECO allegato alla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020.
  Al riguardo, si precisa che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata risoluzione  n. 12/E del 2020 sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte  all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2,  lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.  Il suddetto elenco di codici ATECO ha valore indicativo e non esaustivo dei soggetti  a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa risoluzione n.  12/E del 2020. 
  Rientrano ad esempio nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni  anche i seguenti codici ATECO: 
  - 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
 - 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
 - 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
 - 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
 - 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
 - 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
 - 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
 - 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
 - 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
 - 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
 - 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
 - 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
 - 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.