Accertamento dell?irregolare funzionamento dell?Ufficio provinciale di Lecce - Territorio
IL DIRETTORE REGIONALE 
 in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto 
 ACCERTA 
 l?irregolare funzionamento dell?Ufficio provinciale di Lecce ? Territorio nel giorno 13 giugno 2014. In particolare, per l?intera giornata non ? stato possibile erogare i servizi di pubblicit? immobiliare. 
 
Motivazioni
In data 13 giugno 2014, presso l?Ufficio provinciale di Lecce ? Territorio si ? verificato un guasto al sistema informatico che ha impedito l?erogazione dei servizi di pubblicit? immobiliare per l?intera giornata. 
 In ragione di ci? l?Ufficio provinciale di Lecce ? Territorio non ha funzionato regolarmente nel giorno sopra precisato, a causa di un evento di carattere eccezionale, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell?Agenzia delle Entrate. 
 In adempimento della disposizione di cui all?articolo 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche e integrazioni, ? stato sentito il Garante del Contribuente per la Puglia il quale, con nota prot. n. 1128/14 del 24 giugno 2014, ha espresso parere favorevole all?emissione del decreto di irregolare funzionamento del predetto ufficio nella giornata del 13 giugno 2014. 
 Il presente provvedimento, soggetto a pubblicit? legale, ? pubblicato sul sito internet dell?Agenzia delle Entrate, in conformit? a quanto previsto dall?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 Riferimenti normativi
a) Attribuzioni dei Direttori Regionali dell?Agenzia delle Entrate 
 ? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
 ? Statuto dell?Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1) 
 ? Regolamento di Amministrazione dell?Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, c. 1) 
 b) Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari 
 ? Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito in legge, con modificazioni, 
 dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche e integrazioni.