Prot. n. 2022/202205
  		
  		
Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per
  				l'esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza
  				energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al
  				provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022
  				
  		
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  			
  			
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
  		
  		
dispone
  			
  		
1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3
  				
febbraio 2022
  				
1.1. Al punto 1.1, lettera b), le parole ", senza facoltà di successiva cessione" sono eliminate.
  		
1.2. Dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto: "1.1.1. Le eventuali ulteriori cessioni dei
  			
crediti sono disciplinate dal punto 6 del presente provvedimento.".
  		
1.3. Al punto 4.1, gli ultimi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Salvo diverse specifiche
  			
disposizioni, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno
  			
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione,
  			
ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine
  			
ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere
  			
indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.".
  		
1.4. Al punto 4.7, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni da inviare entro
  			
il termine di cui al punto 4.1, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o
  			
sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono
  			
più essere annullate o sostituite dopo tale data.".
1.5. Il punto 4.11 è sostituito dal seguente: "4.11. Eventuali ulteriori aggiornamenti delle
  			
istruzioni di compilazione del modello e delle relative specifiche tecniche saranno
  			
pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data
  			
relativa comunicazione.".
  		
1.6. Al punto 5.2:
  		
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i cessionari e i fornitori sono tenuti
  			
preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le
  			
funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle
  			
entrate (d'ora in poi definite "Piattaforma cessione crediti"). Inoltre, per i crediti
  			
derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è
  			
necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la
  			
scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata
  			
annuale. L'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più
  			
soluzioni;";
  		
b) alla lettera e), la parola "istituti" è sostituita dalla seguente: "istituiti".
  		
1.7. Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
  		
"6. Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta
  				
6.1. In alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese
  			
successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4:
  			
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti di cui al punto 1.1, lettera a), possono
  			
cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
  			
intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare
  			
una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti
  			
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
  			
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società
  			
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto
  			
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, oppure di imprese di
  			
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni
  			
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (d'ora in poi definiti
  			
"soggetti qualificati"). I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono
effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti
  			
qualificati;
  			
b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti ai sensi del punto 1.1, lettera b),
  			
possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I
  			
soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola
  			
ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la
  			
Comunicazione di cui al punto 4 è stata inviata all'Agenzia delle entrate entro il 16
  			
febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi
  			
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere
  			
alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
  			
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo
  			
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre
  			
consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6,
  			
comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano
  			
stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
  			
capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma
  			
cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno
  			
disponibili a partire dal 15 luglio 2022.
  			
6.2. Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la
  			
Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto
  			
dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
  			
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, circa la possibilità di cedere il credito
  			
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che
  			
possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.
  			
6.3. La comunicazione delle cessioni di cui ai punti 6.1 e 6.2 avviene esclusivamente a cura
  			
del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto
  			
all'accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.
  			
6.4. I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni
  			
applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente
  			
a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di
utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4
  			
inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la
  			
suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con
  			
riferimento a ciascuna rata annuale.
  				
6.5. Ai sensi dell'articolo 121, comma 1-quater, del Decreto, le rate annuali dei crediti
  			
derivanti dall'esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, di cui al punto
  			
1.1, lettere a) e b), comunicate all'Agenzia delle entrate ai sensi del punto 4 dal 1°
  			
maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a
  			
ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle
  			
comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.
  			
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai crediti derivanti dalle
  			
suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi
  			
comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13
  			
maggio 2022, ai sensi della risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.
  			
6.6. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121,
  			
comma 1, del Decreto e all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono
  			
nulli."
  			
  		
Motivazioni
  			
L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
  		
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ha incrementato l'aliquota della
  		
detrazione spettante per le spese sostenute nei periodi d'imposta indicati nel medesimo articolo
  		
119, per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del
  		
rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli
  		
elettrici (c.d. Superbonus).
  		
Inoltre, l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto che per i suddetti
  		
interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al
  		
comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell'utilizzo
  		
diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno
realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione
  		
spettante.
  		
Il comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121 prevedono che
  		
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative
  		
delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da
  		
effettuarsi esclusivamente in via telematica.
  		
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio
  		
2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla
  		
legislazione all'epoca vigente.
  		
Successivamente, l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede
  		
di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull'articolo 121 del decreto-legge
  		
n. 34 del 2020, prevedendo:
  		
- la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e
  		
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi
  		
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di
  		
società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del
  		
predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di
  		
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
  		
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  		
- che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in
  		
fattura) comunicate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano
  		
formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice
  		
identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
  		
Inoltre, l'articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato
  		
l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società
  		
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo
  		
1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali
  		
privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
  		
capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
  		
Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente
  		
intervenute, con il presente provvedimento sono apportate le necessarie modifiche al
  		
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.
  		
  		
Riferimenti normativi
  			
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
  			
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
  		articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
  		73, comma 4);
  		
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
  		
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
  		
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
  		
Normativa di riferimento
  			
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  		
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
  		
Regolamento (UE) 2016/679;
  		
Articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  		
Articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;
  		
Articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
  		
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.
  		
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
  		
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361,
  		
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  		
Roma, 10 giugno 2022
  		
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  		
Ernesto Maria Ruffini
  		
firmato digitalmente