Modifiche ed integrazioni alle disposizioni del  Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005,  del provvedimento del 12 novembre 2007 e del provvedimento del 20 giugno 2012   	
     	
IL DIRETTORE  DELL'AGENZIA   	
   	
   	
In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del  presente provvedimento   	
   	
DISPONE   	
   	
   	
1. Registro degli indirizzi elettronici   	
  1.1. L'Agenzia delle Entrate gestisce la  sezione dell'anagrafe tributaria denominata "Registro Elettronico degli  Indirizzi", nel seguito definito "REI" o "Registro", articolato in sezioni  distinte in funzione dell'obbligo previsto a carico delle categorie di soggetti  elencate al  successivo punto 2.   	
1.2. Il REI contiene l'elenco di tutte le caselle di posta  elettronica certificata, censite ai sensi del presente provvedimento, nonché le  altre informazioni elencate al successivo punto 1.3.   	
1.3. Alla casella di  posta elettronica certificata sono associate le seguenti informazioni:   	
  	  	a)       	  	codice  fiscale del soggetto obbligato e della struttura accentrata, come definita  negli articoli 32, d.P.R. 600/1973 e 51, d.P.R. n.633/1972, se presente;   	
  	  	b)       	  	denominazione  del soggetto obbligato e della struttura accentrata se presente;   	
  	  	c)       	  	tipo  operatore del soggetto obbligato desunto dalla tabella allegata al presente  provvedimento;   	
  	  	d)       	  	sede  legale del soggetto obbligato;   	
  	  	e)       	  	codice  fiscale e dati anagrafici del responsabile del soggetto obbligato indicato  nella precedente lettera a);   	
  	  	f)        	  	dati  di contatto del responsabile o della struttura di appartenenza del responsabile  di cui alla precedente lettera e);   	
  	  	g)       	  	data  di eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.   	
   	
2. Soggetti destinatari dell'obbligo di  comunicazione al Registro Elettronico degli Indirizzi   	
  2.1 Sono  destinatari dell'obbligo di comunicazione al REI i seguenti soggetti per le  rispettive sezioni di appartenenza:   	
  	  	a)         	  	gli  operatori finanziari già tenuti agli adempimenti in materia di indagini  finanziarie previsti dal provvedimento prot. n. 188870 del 22 dicembre 2005 e  successive modifiche ed integrazioni sono tenuti ad  iscriversi nella sezione   	
REI denominata "REI Indagini";   	
  	  	b)         	  	i  destinatari delle richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e  lettera b) del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4  agosto 1990, n. 227, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera b),  della legge 6 agosto 2013, n. 97, attuato con Provvedimento congiunto  dell'Agenzia delle   	
Entrate e della Guardia di  Finanza prot. n. 105953 dell'8 agosto 2014 sono tenuti ad  iscriversi nella sezione REI denominata "REI  Monitoraggio";    	
  	  	c)         	  	le  "Istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione" individuate  dall'articolo 1, comma 1, numero 7.1., del decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze del 6 agosto 2015  e  dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze del 28 dicembre 2015 in materia di scambio automatico  obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, fatte salve le eccezioni  previste dai medesimi decreti, sono tenute ad iscriversi nella sezione REI  denominata "REI FATCA/CRS".   	
2.2 Le  sezioni del Registro elencate al precedente punto 2.1, con l'indicazione  dettagliata delle tipologie di soggetti obbligati che possono iscriversi in  ciascuna sezione, sono schematizzate nella tabella allegato n. 3 al presente  provvedimento.   	
   	
3. Particolari  disposizioni relative al popolamento iniziale delle diverse sezioni del  Registro Elettronico degli Indirizzi   	
  3.1. Per gli operatori finanziari di cui alla lettera a) del  punto 2.1 che hanno trasmesso le informazioni della casella di posta  elettronica certificata in base alle specifiche tecniche precedenti, in assenza  di nuova comunicazione, si intende confermata, per la sezione "REI Indagini",  la casella di posta elettronica certificata già comunicata.   	
3.2. Per gli operatori finanziari di cui alla lettera b) del  punto 2.1 che non hanno inviato la comunicazione prevista al punto 6.3 del  Provvedimento prot. 105953 dell'8 agosto 2014 entro il termine ivi previsto, si  intende confermata, per la sezione "REI Monitoraggio", la casella di posta  elettronica certificata già comunicata per la sezione "REI Indagini".   	
3.3. I soggetti di cui al precedente punto 3.2 che abbiano già  effettuato,  precedentemente  all'emanazione del presente provvedimento, la comunicazione della casella PEC  nella sezione "REI Monitoraggio", classificandosi con il tipo operatore 16  (codice residuale per "Altri Intermediari"), saranno riclassificati d'ufficio  nella categoria specifica di appartenenza.   	
3.4. Gli indirizzi di casella di posta elettronica certificata  iscritti secondo quanto indicato nei precedenti punti da 3.1 a 3.3 sono in ogni  caso suscettibili di modifica secondo le modalità previste al punto 5.   	
   	
4. Specifiche tecniche per la  comunicazione al Registro Elettronico degli  Indirizzi   	
  4.1. A partire dal 1 giugno 2017 la comunicazione al REI è  effettuata esclusivamente attraverso il tracciato record allegato n. 1 al presente provvedimento.   	
4.2. Alla medesima data di cui al punto precedente, il tracciato  allegato n. 5 al provvedimento del 12 novembre 2007 è dismesso.   	
4.3.  Le modalità di trasmissione della  comunicazione al Registro dell'indirizzo di posta elettronica certificata sono  descritte nell'allegato n. 2 al presente provvedimento.   	
   	
5. Termini per la comunicazione delle  informazioni al Registro Elettronico degli Indirizzi   	
  5.1. I soggetti di nuova costituzione o per i quali sopravvengano  i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l'obbligo di iscrizione al  REI, comunicano le informazioni al Registro di cui al punto 1 entro 30 giorni  dall'evento.   	
5.2. Ogni modifica intervenuta in una delle informazioni previste  dal precedente punto 5.1 va effettuata entro il termine di 30 giorni dal  verificarsi dell'evento modificativo. La comunicazione di aggiornamento o  variazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa.   	
5.3. La comunicazione al REI di un  indirizzo di posta elettronica certificata non idonea perché non valida o non  attiva, equivale al mancato invio dell'indirizzo.    	
5.4. I soggetti che cessano l'attività o per i quali viene meno  l'obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata  richiedono, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento presupposto, la  cancellazione dal REI indicando lo specifico motivo di cessazione. In caso di  cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine è di 60  giorni. La richiesta di cancellazione al REI per cui il competente Ufficio  dell'Agenzia accerta l'assenza dei presupposti non è accolta e permangono gli  obblighi in capo al soggetto.   	
5.5. La cancellazione di cui al punto precedente ha effetto dopo  30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico  dell'Agenzia delle Entrate. Fino alla decorrenza di tale termine i soggetti  iscritti non possono procedere alla dismissione della casella di posta  elettronica certificata e sono tenuti a dare riscontro alle richieste pervenute  dagli organi procedenti.   	
5.6. Le richieste e le comunicazioni inviate ai soggetti di cui  al punto 2 dagli enti ed organismi della pubblica amministrazione, ai sensi  delle disposizioni di legge in relazione alle quali è obbligatoria la  comunicazione dell'indirizzo di PEC per le rispettive sezioni del REI, si intendono  comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti nel  Registro al momento dell'invio, nel caso in cui la modifica delle predette  informazioni non sia comunicata nel termine di cui ai punti 5.2 e 5.4.   	
   	
6. Trattamento dei dati   	
  6.1. I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell'osservanza del  principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati  personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria.   	
6.2. I dati archiviati sono utilizzati secondo quanto previsto  dalle disposizioni che regolano gli obblighi di comunicazione delle categorie  di soggetti elencate al precedente punto 2.   	
   	
7.  Sicurezza dei dati   	
  7.1. La sicurezza nella trasmissione dei  dati di cui al punto 3, è garantita dal sistema dell'invio telematico  dell'anagrafe tributaria, mediante l'adozione delle misure riguardanti il  controllo degli accessi al sistema, la crittografia e la cifratura degli  archivi.   	
7.2. La sicurezza degli archivi del sistema  informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un  sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di  sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo fiscale.   	
   	
8.  Allegati   	
  8.1. Gli allegati fanno parte integrante  del presente provvedimento. L'allegato 1 è il tracciato record da utilizzare  per la comunicazione dell'indirizzo di PEC al Registro, l'allegato 2 riporta le  specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione, l'allegato n. 3 è  la tabella che riporta le distinte sezioni del REI e le tipologie di soggetti  correlate.   	
   	
9. Riferimenti al Provvedimento del 22  dicembre 2005   	
  9.1. I punti 6.4, 6.5, 6.6 e 7 del Provvedimento 188870 del 22  dicembre 2005 sono soppressi. Ogni riferimento ai predetti punti e al tracciato  record di cui all'allegato 5 del Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 è da  intendersi riportato alle disposizioni previste dal presente provvedimento e  suoi allegati.   	
   	
10. Correzioni alle specifiche tecniche   	
  10.1. Eventuali correzioni meramente tecniche delle specifiche  allegate al presente provvedimento saranno pubblicate nell'apposita sezione del  sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.  	
10.2. Per le finalità di cui al punto  precedente, le implementazioni delle specifiche tecniche potranno riguardare  l'adeguamento ovvero l'integrazione delle sezioni del Registro in conseguenza a nuovi obblighi di comunicazione al  REI.   	
Motivazioni    	
  Con le  disposizioni contenute nel presente provvedimento viene stabilito che il REI,  costituito con Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 per accogliere gli  indirizzi PEC dei soggetti obbligati alle risposte alle Indagini finanziarie, è  articolato in sezioni distinte, destinate ad accogliere gli indirizzi PEC dei  soggetti obbligati alla comunicazione.    	
Il presente  provvedimento, pertanto, costituisce nuovo ed unico riferimento normativo nella  definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI. Nello  specifico interviene su quanto disposto dai seguenti provvedimenti:   	
  	  	1.         	  	il Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005è superato nei punti 6.4, 6.5, 6.6, 7.1 e   	
7.2 per la definizione di regole  comuni a tutte le sezioni del REI di nuova costituzione;    	
  	  	2.         	  	il Provvedimento 12 novembre 2007 è  superato nel punto 5 e nel tracciato record allegato n. 5;   	
  	  	3.         	  	il Provvedimento 50136 del 20 giugno 2012è superato nel punto 1.1 in conseguenza alla pubblicazione di nuova tabella  degli operatori operata con il presente provvedimento.   	
Al punto 1 del presente provvedimento sono  indicate le informazioni associate alla casella di posta elettronica  certificata che devono essere comunicate. Tra queste troviamo il codice fiscale  e la denominazione della struttura accentrata, ove presente, come definita  negli articoli 32, d.P.R. 600/1973 e 51, d.P.R. n.633/1972, che gestisce in  maniera accentrata il servizio di ricezione delle richieste di indagine  finanziaria e di trasmissione delle risposte per tutti gli operatori del gruppo  rappresentati.   	
Al punto 2  vengono definiti, quali destinatari dell'obbligo di comunicazione al REI, per  le rispettive sezioni di appartenenza:   	
  	  	-        	  	Gli operatori finanziari già tenuti agli  adempimenti in materia di indagini finanziarie previsti dal provvedimento del  22 dicembre 2005;   	
  	  	-        	  	I destinatari delle richieste in materia di  monitoraggio fiscale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e lettera b)  del decreto-legge n. 167/1990 attuato con Provvedimento congiunto dell'Agenzia  delle Entrate e della Guardia di Finanza dell'8 agosto 2014;    	
  	  	-        	  	Le Istituzioni finanziarie italiane tenute ad  effettuare la comunicazione ai fini dello scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale  individuate dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro  delle finanze del 28 dicembre 2015 e dall'articolo 1, comma 1, numero 7. 1.,  del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2015.   	
Al punto 3, con  riguardo al popolamento iniziale delle sezioni del Registro, in continuità con  quanto sinora disposto, viene stabilito che:   	
  	  	-        	  	in materia di indagini finanziarie: per gli  operatori finanziari destinatari delle richieste che hanno trasmesso le  informazioni della casella di posta elettronica certificata in base alle  specifiche tecniche precedenti, in assenza di nuova comunicazione si intende  confermata, per la sezione "REI Indagini", la casella di posta elettronica  certificata già comunicata;   	
  	  	-         	  	in  materia di monitoraggio fiscale:    	
? per gli operatori  finanziari destinatari delle richieste che non hanno inviato la comunicazione  prevista al punto 6.3 dal Provvedimento dell'8 agosto 2014 entro il termine ivi  previsto, si intende confermata, per la sezione "REI Monitoraggio", la casella  di posta elettronica certificata già comunicata e valida per la sezione  denominata "REI Indagini";   	
? tutti i soggetti che abbiano effettuato,  precedentemente all'emanazione del presente provvedimento, la comunicazione  della casella PEC ai fini del monitoraggio fiscale classificandosi con il tipo  operatore 16, vengono riclassificati d'ufficio, nella sezione "REI  Monitoraggio", nella categoria specifica di appartenenza.   	
   	
Si fa presente  che, per i soggetti diversi dagli operatori finanziari, si continua ad  applicare  quanto previsto nella  Risoluzione 88/E del 14 ottobre 2014, e pertanto, "in un'ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla  comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui  rapporti ad esse collegate e sull'identità dei relativi titolari"  l'indirizzo PEC è acquisito direttamente dal pubblico elenco denominato INI-PEC  	
Al punto 4 viene disposto che a partire  dal 1giugno 2017 la comunicazione al REI è effettuata esclusivamente attraverso  il tracciato record e le specifiche tecniche allegate al presente  provvedimento. Contestualmente, non potrà più essere utilizzato il tracciato  record allegato n. 5 al provvedimento del 12 novembre 2007.   	
Al punto 5 viene stabilito il termine di  30 giorni entro cui i soggetti, di nuova costituzione o per i quali  sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l'obbligo di  iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro.   	
Parimenti va comunicata entro il termine  di 30 giorni ogni modifica intervenuta in una delle informazioni registrate.  Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di iscrizione o di modifica  dei dati iscritti, le richieste e comunicazioni inviate all'indirizzo PEC  dell'operatore si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle  informazioni presenti.    	
Viene disposto altresì che la  comunicazione al REI di una casella di posta elettronica certificata non valida  o non attiva, costituisce violazione dell'obbligo di comunicazione.   	
Per i soggetti che cessano l'attività o  per i quali viene meno l'obbligo della tenuta della casella di posta  elettronica certificata è fissato il termine di 30 giorni per la cancellazione  dalla sezione del REI per cui vigeva l'obbligo di iscrizione, con indicazione  del motivo di cessazione. Per le necessarie operazioni di chiusura della  posizione precedente e manutenzione delle utenze attive sui canali telematici,  in caso di cessazione per confluenza in altro soggetto obbligato il termine è  aumentato a 60 giorni.    	
Peraltro, per quanto disposto nello stesso  punto 5, la richiesta di cancellazione al REI non esplica automatica efficacia.  La richiesta di cancellazione per cui il competente Ufficio dell'Agenzia  accerta l'assenza dei presupposti non è accolta e permangono gli obblighi in  capo al soggetto. La cancellazione, una volta acquisita, ha effetto dopo 30  giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dal servizio telematico  dell'Agenzia delle Entrate. Fino alla decorrenza di tale termine, i soggetti  iscritti non possono procedere alla dismissione della casella di posta  elettronica certificata e sono tenuti a dare riscontro alle richieste pervenute  dagli organi procedenti.   	
Al punto 6 si  prevede che il contenuto informativo delle sezioni del REI sia utilizzato,  secondo quanto previsto dalle norme che prevedono il relativo obbligo di  comunicazione.   	
Al punto 8 sono riassunti gli  allegati parte integrante del presente provvedimento.   	
Al punto 9 si dà continuità alla  regolamentazione concernente il REI.   	
Al punto 10 sono  previste le modalità di pubblicazione di eventuali correzioni o implementazioni  al tracciato record ed alle specifiche tecniche in ragione della necessità di  miglioramento delle regole di compilazione e trasmissione dei dati.   	
   	
Riferimenti normativi   	
    	  	a)    	  	Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia  delle entrate:   	
Decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).   	
Statuto dell'Agenzia delle  entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art.  5, comma 1; art. 6, comma 1);   	
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma  1).   	
  	  	b)    	  	Disciplina normativa di riferimento:   	
Decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7);   	
Decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma).   	
Decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.   	
Provvedimento  del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n.  2005/188870, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con  provvedimento del 21 dicembre 2005.   	
Decreto legislativo 30 giugno  2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.   	
Deliberazione dell'Autorità per  l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001,  integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per  l'informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.   	
Legge 30 dicembre 2004, n. 311,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.   	
Decreto del Presidente della  Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97  del 28 aprile 2005.   	
Decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.   	
Decreto ministeriale 2 novembre  2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.   	
Decreto del Presidente della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208  del 7 settembre 1998.   	
Decreto 31 luglio 1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 .   	
Decreto del Presidente della  Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.   	
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del  28 Aprile 2006, pubblicato nella G. U. n. 7 del 10 gennaio 2006, come  modificato dal provvedimento del 24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006.   	
Legge 18 giugno 2015, n. 95, recante "Ratifica ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo  degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale  internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax  Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché  disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane  ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal  predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri di ratifica  dell'accordo FATCA".   	
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6  agosto 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, di ratifica  dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati  Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e  ad applicare la normativa FATCA, con allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014.  	
Decreto del Ministro  dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2015 di attuazione della legge 18  giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre  2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo  scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.   	
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del  12 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre  2007 - Supplemento Ordinario.   	
Provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011. Provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, prot. n. 2010/174173.   	
Provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, prot. n. 2015/ 18269.