Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice  e accesso civico generalizzato   	
IL DIRETTORE   	
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi";   	
VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  27 giugno 1992, n. 352, recante "Regolamento per la disciplina delle modalità  di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti  amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n.  241";   	
VISTO il D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, recante "Regolamento  per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  in attuazione dell'art. 24, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241";   	
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in materia di documentazione amministrativa";   	
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante  "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal  decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;   	
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della  legge 12 dicembre 2002, n. 273" come modificato dal decreto legislativo 11  maggio 2018, n. 63;   	
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  "Codice dell'amministrazione digitale";   	
VISTO decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di  accesso ai documenti amministrativi";   	
VISTO il provvedimento 13 giugno 2007 del Direttore  dell'Agenzia del territorio recante "Diritto di accesso ai documenti  amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241", pubblicato in G.U.  n. 279 del 30 novembre 2007;   	
VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante  "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega  al governo per il riordino del processo amministrativo";   	
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze  5 gennaio 2012, n. 2571, recante disposizioni organizzative per garantire ed  agevolare l'esercizio del diritto di accesso ai documenti conservati dagli  Uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze;   	
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  dell'illegalità nella pubblica amministrazione";   	
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante  "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  pubbliche amministrazioni", come modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2016, n. 97;   	
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del  Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con  riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di  tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla  protezione dei dati);   	
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  "Codice dei contratti pubblici";   	
VISTE le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini  della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico", adottate  ai sensi dell'art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 dall'Autorità nazionale  anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;   	
VISTE le "Prime linee guida recanti indicazioni  sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di  informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016",  adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione con delibera n. 1310 del 28  dicembre 2016;   	
VISTA la Circolare n. 2/2017 del 30 maggio 2017 del  Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante  "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";   	
VISTA la Circolare n. 1/2019 del 28 giugno 2019 del  Ministro per la pubblica amministrazione recante "Attuazione delle norme  sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";   	
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione e regolamentare  in modo organico e coordinato l'esercizio dei diritti di accesso presso gli  uffici dell'Agenzia delle Entrate;    	
CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione al principio di  trasparenza intesa come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di  promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;   	
   	
DISPONE  	
   	
Titolo I - Disposizioni generali
1. Definizioni
Ai fini del presente provvedimento si intende per:    	
  	  	a)      	  	"Agenzia":  l'Agenzia delle Entrate;   	
   	
  	  	b)      	  	"dato":  elemento di per sé conoscitivo di un fenomeno o di un fatto, indipendentemente  dal supporto fisico su cui è incorporato e a prescindere dai vincoli derivanti  dalle sue modalità di organizzazione e conservazione;   	
   	
  	  	c)      	  	"informazione":  rielaborazione, effettuata dall'Agenzia per propri fini, di dati detenuti dalla  stessa, contenuti in distinti documenti;   	
   	
  	  	d)      	  	"richiedente"  e/o "istante": il soggetto che presenta l'istanza di accesso all'Agenzia;   	
   	
  	  	e)      	  	"documento  informatico" ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: la  rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente  rilevanti;    	
   	
  	  	f)       	  	"posta  elettronica certificata", ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:  il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna  di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;  	
   	
  	  	g)      	  	"sito  istituzionale": il sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it.   	
2. Oggetto
  	  	1.              	  	Il presente provvedimento disciplina i criteri e  le modalità per l'esercizio, presso l'Agenzia, dei seguenti diritti:   	
  	  	a)      	  	accesso  documentale;    	
  	  	b)      	  	accesso  civico semplice;   	
  	  	c)      	  	accesso  civico generalizzato.   	
  	  	2.              	  	L'accesso si esercita con riguardo ai dati e ai  documenti  formati o detenuti  dall'Agenzia al momento della richiesta.   	
   	
  	  	3.              	  	L'Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in  proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.   	
3. Normativa e disciplina di riferimento
1. Il presente provvedimento è redatto conformemente alle  seguenti disposizioni:   	
  	  	a)      	  	legge  7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ;   	
   	
  	  	b)      	  	articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;   	
   	
  	  	c)      	  	decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i (di seguito,  per brevità: "Testo Unico sulla documentazione amministrativa";);   	
   	
  	  	d)      	  	Regolamento  (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla  protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);   	
   	
  	  	e)      	  	decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10  agosto 2018, n. 101;   	
   	
  	  	f)       	  	decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, per brevità: Codice  dell'amministrazione digitale";   	
   	
  	  	g)      	  	decreto  del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;   	
   	
  	  	h)      	  	legge  6 novembre 2012, n. 190;   	
   	
  	  	i)       	  	decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito, per brevità: "decreto  trasparenza");    	
   	
  	  	j)       	  	decreto  legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   	
   	
  	  	k)      	  	decreto  legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (di seguito, per brevità, "Codice del  processo amministrativo");   	
   	
  	  	l)       	  	deliberazione  ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1309;   	
   	
  	  	m)    	  	deliberazione  ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1310;   	
   	
  	  	n)      	  	circolare  n. 2/2017 del 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione;   	
   	
  	  	o)      	  	Circolare  n. 1/2019 del 28 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione.   	
   	
   	
   	
Titolo II - Accesso documentale
4. Definizioni
  	  	a)      	  	"accesso  documentale": l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241 del 1990,  ossia il diritto, riconosciuto agli interessati, di prendere visione e di  estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall'Agenzia;    	
   	
  	  	b)      	  	"interessati":  tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o  diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente  ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è  chiesto l'accesso documentale;    	
   	
  	  	c)      	  	"controinteressati":  tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura  del documento richiesto e degli atti connessi, che dall'esercizio dell'accesso  documentale vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, come  individuati nell'articolo 22, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990 e nel D.P.R. n. 184 del 2006;   	
   	
  	  	d)      	  	"documento  amministrativo": ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,  elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche  interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica  amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente  dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;   	
   	
  	  	e)      	  	"Responsabile  del procedimento": il dirigente o il funzionario preposto all'unità  organizzativa che ha formato il documento o che lo detiene ovvero altro  dipendente addetto alla suddetta unità, previa designazione del dirigente.   	
5. Natura dell'accesso
  	  	1.              	  	Le disposizioni del presente Titolo disciplinano  le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi  detenuti dagli uffici dell'Agenzia (c.d. accesso documentale), in conformità  alle disposizioni recate dal Capo V della legge n. 241 del 1990 e dal D.P.R. n.  184 del 2006.    	
   	
  	  	2.              	  	Non sono ammissibili richieste preordinate ad un  controllo generalizzato dell'operato dell'Agenzia.   	
6. Soggetti legittimati a presentare richiesta di accesso
  	  	1.              	  	Legittimati all'esercizio del diritto di accesso  di cui al presente Titolo sono tutti i soggetti privati, compresi quelli  portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,  concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante  e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.   	
   	
  	  	2.              	  	L'accesso è, altresì, consentito alle pubbliche  amministrazioni e, più in generale, ai soggetti pubblici interessati  all'acquisizione di documenti amministrativi necessari allo svolgimento delle  funzioni istituzionali ad essi attribuite.   	
7. Presentazione dell'istanza
  	  	1.              	  	La richiesta di accesso è presentata alla  Struttura dell'Agenzia che ha formato il documento o che lo detiene  stabilmente.   	
   	
  	  	2.              	  	La richiesta presentata ad una Struttura diversa  da quella nei cui confronti va esercitato l'accesso è da quest'ultima trasmessa  a quella competente, informando della trasmissione il richiedente.   	
   	
  	  	3.              	  	La richiesta, ove provenga da una Pubblica  Amministrazione, è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge n.  241 del 1990.   	
8. Modalità di accesso
1. Il diritto di accesso documentale si esercita secondo le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli del presente provvedimento, con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta, formati o detenuti dall'Agenzia alla stessa data, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge e/o del presente provvedimento.
2. Il diritto di accesso documentale si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, alla presenza del Responsabile del procedimento di accesso o di persona dallo stesso incaricata.
3. Il Responsabile del procedimento o suo incaricato provvede altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se riconducibili alle categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di accesso agli atti, ai sensi della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
  	  	4.              	  	Resta a carico del richiedente ogni  responsabilità per l'uso improprio delle informazioni acquisite rispetto alle  finalità per le quali è stato consentito l'accesso.   	
  	  	5.              	  	Il diritto di accesso è esercitabile sino a  quando permanga in capo all'Agenzia l'obbligo di detenere i documenti  amministrativi ai quali si richiede di accedere.   	
9. Istanza di accesso documentale
  	  	1.    	  	L'istante  deve motivare la richiesta di accesso documentale e indicare nella domanda:   	
  	  	a)      	  	i  propri dati identificativi e, laddove agisca su delega dell'interessato, quelli  del delegante;   	
  	  	b)      	  	l'interesse  diretto concreto ed attuale, sotteso alla richiesta, corrispondente ad una  situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è  chiesto l'accesso;   	
  	  	c)      	  	in  caso di persone non fisiche, i dati identificativi del soggetto cui sono  attribuiti i poteri di rappresentanza;   	
  	  	d)      	  	gli  estremi del documento oggetto della richiesta di accesso e/o gli elementi che  ne consentono l'individuazione.   	
  	  	2.    	  	Al  momento della presentazione dell'istanza, il richiedente deve sempre indicare  il canale di risposta prescelto che, di norma, può essere alternativamente  costituito:   	
  	  	?         	  	dalla  posta elettronica o posta elettronica certificata;   	
  	  	?         	  	dalla  sede o dallo sportello dell'amministrazione (deputati alla consegna dei  documenti ed alla riscossione dei relativi diritti di riproduzione).   	
  	  	3.    	  	L'interessato  può presentare all'Agenzia una richiesta informale o formale come di seguito  specificato.   	
10. Accesso informale
1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato, in via informale, mediante presentazione di domanda, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve formulare la domanda secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.
3. Dell'operazione di accesso informale è redatto apposito verbale sottoscritto anche dall'interessato o da un suo delegato.
4. La domanda, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante l'indicazione della pubblicazione contenente le notizie, l'esibizione del documento, l'estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
  	  	5.              	  	Qualora non sia possibile l'accoglimento  immediato della richiesta in via informale ovvero sorgano, alla stregua delle  informazioni e della documentazione fornite, dubbi sulla legittimazione del  richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla  sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento ovvero  sull'esistenza di controinteressati, la Struttura competente invita  l'interessato a presentare richiesta di accesso formale ai sensi del seguente  articolo 11, rilasciando ricevuta della relativa presentazione. In tale ultima  ipotesi, i termini di evasione dell'istanza decorrono dalla presentazione della  richiesta di accesso formale.    	
11. Accesso formale
1. La richiesta può essere formulata utilizzando l'apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul sito internet dell'Agenzia, all'interno della sezione "Istanze - Accesso documentale" presente in ogni profilo contribuente (Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA).
2. La richiesta può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dall'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale. Può essere, inoltre, presentata a mezzo posta, fax o a mano, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del Testo unico sulla documentazione amministrativa, alla struttura dell'Agenzia che ha formato e detiene il documento.
3. Qualora risulti palese che il diritto di accesso debba essere esercitato nei confronti di Amministrazione diversa dall'Agenzia, quest'ultima trasmette tempestivamente la richiesta all'Amministrazione competente, dando comunicazione all'interessato dell'avvenuta trasmissione e specificando che il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima.
4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni recate dai paragrafi 1 e 2 del precedente articolo 9 e dal paragrafo 3 di cui al precedente articolo 7.
  	  	5.              	  	Ove la domanda sia irregolare o incompleta, la  Struttura competente, entro dieci giorni dalla relativa ricezione, è tenuta a  darne comunicazione all'interessato con mezzo idoneo a comprovarne il  ricevimento. Il termine del procedimento decorre dalla presentazione della  richiesta corretta.   	
  	  	6.              	  	Il procedimento di accesso deve concludersi  entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della domanda,  salvo quanto previsto al precedente paragrafo 5 e dal successivo articolo 12.  Trascorso tale termine la domanda d'accesso deve intendersi respinta.    	
12. Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, la Struttura competente, se individua controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, inviando copia della richiesta di accesso per raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito a tale forma di comunicazione, ovvero con altro mezzo idoneo a garantire la certezza della ricezione. Dell'avvenuta notifica ai controinteressati è data immediata comunicazione al richiedente. I controinteressati sono individuati anche in relazione al contenuto degli atti connessi, di cui al successivo articolo 13, paragrafo 2.
  	
  	  	2.              	  	Entro dieci giorni dalla ricezione della  comunicazione di cui al paragrafo 1, i controinteressati possono presentare una  motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.  Decorso tale termine, la Struttura competente, accertata la ricezione della  comunicazione di cui al paragrafo 1, provvede comunque, con una adeguata  motivazione, al riscontro della richiesta secondo le disposizioni degli  articoli seguenti.   	
13. Accoglimento della richiesta
1. Nell'atto di accoglimento della richiesta sono indicati il Responsabile del procedimento, l'unità organizzativa e la sede presso cui rivolgersi per prendere visione dei documenti ovvero per ottenerne copia - anche in via telematica -, il termine, comunque non inferiore a quindici giorni, entro il quale deve essere esercitato il diritto di accesso, nonché gli eventuali costi da sostenere.
2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, altresì, la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, fatte salve le eccezioni normativamente previste.
3. L'esame dei documenti si svolge presso la sede indicata nell'atto di accoglimento della domanda, nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, che redige apposito verbale.
4. E' vietato sottrarre documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, nonché alterarli o tracciare segni su di essi.
5. L'esame del documento è effettuato dall'interessato ovvero da persona dallo stesso delegata e, nel caso di persone giuridiche, società, associazioni ed enti collettivi in genere, dal legale rappresentante, ovvero da persone dallo stesso incaricate, munite di delega. Le deleghe vanno acquisite agli atti. Le generalità del soggetto che esegue l'esame devono essere registrate, a cura del personale addetto, in calce alla domanda di accesso.
6. Il richiedente può essere, eventualmente, accompagnato da altra persona della quale vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.
7. La copia dei documenti è rilasciata, anche tramite invio all'indirizzo di posta (PEL o PEC) eventualmente indicato, subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 241 del 1990 e secondo quanto specificato dall'articolo 16 del presente provvedimento.
14. Rifiuto, limitazione e differimento dell'accesso.
  	
1. Il rifiuto, la limitazione ovvero il differimento dell'accesso formale sono motivati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e secondo quanto previsto dal presente provvedimento.
2. Ferme restando le specifiche disposizioni in materia, il differimento dell'accesso è disposto quando è necessario ad assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti ovvero a salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Agenzia in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. Il differimento è stabilito per il tempo necessario alla tutela dei predetti interessi. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
  	  	3.              	  	L'atto che dispone il differimento dell'accesso  deve stabilire la durata dello stesso ed è comunicato per iscritto al  richiedente entro il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 6, del presente  provvedimento.   	
15. Documenti sottratti al diritto di accesso
  	  	1.    	  	I  documenti amministrativi sono sottratti al diritto di accesso nelle ipotesi  previste dall'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e relative disposizioni  di attuazione.   	
    	
  	  	2.    	  	In  particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990,  sono sottratti all'accesso:    	
   	
  	  	a)      	  	i  documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124 e nei casi di segreto o di divieto di  divulgazione espressamente previsti dalla legge, come di seguito specificato a  titolo meramente esemplificativo:   	
   	
  	  	ü    	  	atti  coperti da segreto d'ufficio (articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre  1993, n. 385; articolo 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 68 del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 35 del decreto legislativo 13  aprile 1999, n. 112);   	
  	  	ü    	  	atti  coperti da segreto scientifico e industriale (articolo 623 del codice penale e  articoli 98 e 99 del Codice della proprietà industriale);   	
  	  	ü    	  	atti  coperti da segreto statistico (articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre  1989, n. 322);   	
  	  	ü    	  	atti  coperti da segreto sul contenuto della corrispondenza (articoli 616 e seguenti  del codice penale);   	
  	  	ü    	  	atti  coperti da segreto professionale (articoli 622 del codice penale e 200 del  codice di procedura penale);   	
  	  	ü    	  	atti  coperti da segreto istruttorio (articolo 329 del codice di procedura penale);   	
  	  	ü    	  	"pareri  legali" che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso   	
(articoli 2 e 5 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200);   	
  	  	ü    	  	pareri  di pre-contenzioso per cause dinanzi alla Corte di Giustizia;   	
  	  	ü    	  	segnalazioni  di operazioni sospette ai fini della legge sull'antiriciclaggio (articolo 39  del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);   	
  	  	ü    	  	proposte  di atti normativi della UE (articolo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n.  1049/2001);   	
  	  	ü    	  	documentazione  relativa alle procedure di infrazione e pre-infrazione (articolo 4, comma 3,  del Regolamento (CE) n. 1049/2001).   	
Sono in ogni caso sottratte all'accesso le segnalazioni di  condotte illecite (c.d. whistleblowing) ai  sensi dell'articolo 54-bis del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dalla legge 30  novembre 2017, n. 179. L'identità del dipendente è protetta in ogni contesto  successivo alla segnalazione, fatte salve la non opponibilità dell'anonimato  nei casi previsti dalla legge e la configurabilità della responsabilità per  calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e della  responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave;   	
   	
  	  	b)      	  	i  documenti dei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari  norme che li regolano, come di seguito specificato a titolo meramente  esemplificativo, fino alla conclusione dei medesimi:    	
  	  	ü    	  	atti  preparatori ed endoprocedimentali del procedimento tributario da cui  scaturiscono attività di liquidazione, controllo e gestione dei tributi;    	
  	  	ü    	  	atti  e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l'emissione  dell'autorizzazione all'esecuzione delle indagini finanziarie;   	
  	  	ü    	  	segnalazioni  in forma anonima e non anonima utilizzate come fonti di innesco per attività di  controllo;   	
  	  	ü    	  	atti  e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l'accertamento dei tributi e  l'irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie;   	
  	  	ü    	  	atti  e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l'iscrizione all'anagrafe  delle ONLUS e la cancellazione dalla stessa;   	
  	  	ü    	  	atti  e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l'adozione di provvedimenti di  autorizzazione alla stampa di documenti fiscali e relative revoche;   	
  	  	ü    	  	atti  e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l'adozione di provvedimenti di  autorizzazione alla gestione di depositi IVA;   	
  	  	ü    	  	atti  e documenti relativi ai procedimenti riguardanti l'adozione di provvedimenti di  trasferimento del domicilio fiscale;   	
   	
  	  	c)      	  	la  documentazione relativa all'attività della pubblica amministrazione diretta  all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e  di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano  la formazione, come di seguito specificato a titolo meramente esemplificativo:   	
  	  	ü    	  	documento  di pianificazione, composto dal Piano annuale dei controlli (PAC) e dal piano  Annuale delle Verifiche (PAV);   	
  	  	ü    	  	documenti  di budget;   	
  	  	ü    	  	documenti  di prassi interna che contengono criteri di analisi del rischio e  individuazione di schemi di controllo nonché le relative metodologie di  controllo;   	
  	  	ü    	  	elenchi  di soggetti selezionati all'interno di banche dati disponibili, utilizzati ai  fini dell'azione accertatrice degli uffici nonché atti di natura strumentale  concernenti la predisposizione di programmi e l'elaborazione di criteri  selettivi per l'individuazione di categorie economiche sottoposte a controlli;   	
ü atti di natura strumentale concernenti la predisposizione di programmi e l'elaborazione di criteri selettivi per l'individuazione delle categorie economiche sottoposte a controlli, nonché gli elenchi dei soggetti selezionati automaticamente ai fini dell'azione accertatrice degli uffici;
  	
  	  	ü    	  	pareri  volti alla formulazione di proposte normative e questioni di legittimità  costituzionale;   	
  	  	ü    	  	documenti  interni preparatori agli atti di pianificazione e programmazione;   	
  	  	ü    	  	proposte  di atti normativi;    	
  	  	ü    	  	elementi  istruttori per la formulazione della posizione del Governo da rendere in sede  parlamentare (come ad esempio i documenti di sindacato ispettivo,  interpellanza, risposte a interrogazioni parlamentari, ecc.) salvo che gli  stessi siano richiamati o, comunque, posti a base di provvedimenti impositivi a  carico dei contribuenti;    	
   	
  	  	d)      	  	i  documenti dei procedimenti selettivi e i documenti amministrativi contenenti  informazioni di carattere psicoattitudinale, riferiti a terzi.   	
   	
  	  	3.    	  	Sono,  altresì, sottratti all'accesso, sulla base di quanto previsto dall'articolo 8  del D.P.R.   	
n. 352 del 1992 e dagli altri atti emanati in base ad esso,  determinate categorie di documenti amministrativi:    	
   	
  	  	a)      	  	quando,  al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 39 della legge 3 agosto  2007, n. 124, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e  individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della  sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni  internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati  e nelle relative leggi di attuazione, come di seguito specificato a titolo  meramente esemplificativo:   	
  	  	ü    	  	atti  relativi allo scambio di informazioni intervenuto in base ad Accordi di  cooperazione internazionale, ivi incluse le MAP (Mutual Agreement Procedure);   	
  	  	ü    	  	atti  relativi all'assistenza della riscossione internazionale per conto di  amministrazioni estere in ambito fiscale;   	
  	  	ü    	  	segnalazioni  dei servizi della Commissione dell'Unione Europea o di altri organismi  internazionali o Stati esteri ai fini della prevenzione e repressione delle  frodi;   	
  	  	ü    	  	documenti  attinenti ad accordi di cooperazione, sviluppati con l'apporto e la  collaborazione di organismi di polizia, fiscali e doganali esteri nonché dei  servizi della Commissione dell'Unione Europea e di altri organismi comunitari e  internazionali;   	
  	  	ü    	  	planimetrie,  elaborati planimetrici e ogni altra documentazione relativa a zone riservate;   	
   	
  	  	b)      	  	quando  possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di  attuazione della politica monetaria e valutaria, come di seguito specificato a  titolo meramente esemplificativo:   	
  	  	ü    	  	studi,  relazioni, indagini ed elaborazioni finalizzati all'attuazione della politica  tributaria e alla quantificazione del gettito fiscale;   	
   	
  	  	c)      	  	quando  i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le  azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla  prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento  alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla  sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia  giudiziaria e di conduzione delle indagini, come di seguito specificato a  titolo meramente esemplificativo:   	
  	  	ü    	  	comunicazioni  di notizie di reato su ipotesi di frodi in materia tributaria;   	
  	  	ü    	  	i  documenti dell'Agenzia relativi a denunce e comunicazioni di notizie di reato  agli organi dell'autorità giudiziaria ordinaria e contabile;   	
  	  	ü    	  	consulenze  e stime relative a beni confiscati alla criminalità organizzata, a danni agli  immobili utilizzati per i collaboratori di giustizia, a verificazioni;   	
  	  	ü    	  	documenti  relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui  diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione  della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza  delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna,  quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine;   	
  	  	ü    	  	documenti  utilizzati nell'ambito del processo di gestione della sicurezza informatica:  documenti sulle architetture e configurazioni dei sistemi, documenti che  contengono informazioni sul controllo accessi, dati e documenti relativi alle  misure di sicurezza implementate, documenti di analisi dei rischi di sicurezza  informatica con vulnerabilità e contromisure adottate, documenti relativi ad  eventi di sicurezza informatica, politiche e procedure operative di sicurezza  informatica;   	
   	
  	  	d)      	  	quando  i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di  persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento  agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e  commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano  forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, come di  seguito specificato a titolo meramente esemplificativo:   	
  	  	ü    	  	documentazione  finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche,  gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività  amministrativa;   	
  	  	ü    	  	atti  registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma  di pubblicità verso terzi;   	
  	  	ü    	  	planimetrie  di immobili iscritti ovvero iscrivibili alle categorie A, B, C, qualora  l'accesso non sia richiesto dal proprietario dell'immobile, dal titolare di  altro diritto reale, o da persona da questi formalmente delegata;   	
  	  	ü    	  	planimetrie  e documentazione presentata dalle parti o prodotta d'ufficio relativamente agli  immobili iscritti o iscrivibili in una delle categorie dei gruppi D ed E,  quando la richiesta non pervenga dai soggetti intestatari, o da persona da  questi formalmente delegata;   	
  	  	ü    	  	documenti  di aggiornamento catasto fabbricati e catasto terreni;   	
  	  	ü    	  	atti  e documenti  relativi a procedimenti  sanzionatori di competenza dell'Agenzia e gli atti contenenti gli esiti di  accertamenti, effettuati in sedi ispettive di vigilanza e   	
di controllo, di natura amministrativa e contabile, quando  la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio al diritto alla riservatezza;   	
  	  	ü    	  	consulenze  e stime per la Pubblica Amministrazione incluse quelle relative alla congruità  per l'acquisto di beni e servizi;    	
  	  	ü    	  	consulenze  e stime in relazione a FEC -enfiteusi;   	
  	  	ü    	  	atti  e documenti relativi al trattamento dei crediti tributari nell'ambito delle  procedure concorsuali;    	
  	  	ü    	  	richieste  di aggiornamento di atti del Catasto Fabbricati e del Catasto Terreni;   	
  	  	ü    	  	documenti  nell'ambito del processo di assistenza ai soggetti obbligati alla comunicazione  dati;   	
  	  	ü    	  	documenti  riguardanti i procedimenti disciplinari o le inchieste ispettive effettuate a  carico dei singoli dipendenti, salvo che la richiesta provenga dal dipendente  al quale il procedimento o l'inchiesta si riferisce, o sull'attività degli  uffici;    	
  	  	ü    	  	documenti  attinenti ad accertamenti medico-legali o comunque relativi alla salute delle  persone, salvo che la richiesta provenga dalla persona alla quale  l'accertamento si riferisce;    	
  	  	ü    	  	documenti  concernenti i procedimenti di sospensione, di trasferimento per incompatibilità  ambientale, dispensa, destituzione o decadenza dal servizio;   	
  	  	ü    	  	atti  e documenti attinenti alla selezione ed al reclutamento del personale, ai  lavori delle commissioni esaminatrici di concorsi e degli organismi preposti  alla valutazione ed alle scelte relative alla progressione di carriera del  personale dipendente, fino al momento dell'approvazione della graduatoria. Gli  atti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi  restano comunque esclusi anche dopo l'approvazione della graduatoria; ü i documenti di privati detenuti dall'Agenzia per fini pubblici.   	
   	
   	
  	  	4.              	  	In relazione alle esigenze dell'Agenzia  correlate alla tutela del segreto d'ufficio o alla salvaguardia delle  informazioni aventi comunque natura confidenziale o riservata, sono sottratte  all'accesso, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n.  241 del 1990, le seguenti categorie di documenti, come di seguito specificato a  titolo meramente esemplificativo:   	
  	  	ü   	  	note,  appunti, pareri interni, proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con  funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti ad  eccezione delle parti che costituiscono motivazione per relationem dell'atto o provvedimento, opportunamente oscurate  nel rispetto della normativa sulla riservatezza;   	
  	  	ü   	  	documenti  di definizione degli indirizzi, di coordinamento e monitoraggio delle attività  per il macroprocesso "Amministrare  information technology";   	
  	  	ü   	  	pareri  di altre Pubbliche Amministrazioni, ad eccezione delle parti che costituiscono  motivazione per relationem dell'atto  o provvedimento amministrativi, opportunamente oscurate nel rispetto della  normativa sulla riservatezza;   	
  	  	ü   	  	pareri  legali relativi a controversie in atto o potenziali e inerente corrispondenza,  salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di  provvedimenti assunti dall'Agenzia e siano in questi ultimi richiamati;   	
  	  	ü   	  	atti  e corrispondenza inerenti la difesa dell'Agenzia nella fase precontenziosa e  contenziosa e rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale;   	
  	  	ü   	  	verbali  delle riunioni del Comitato di Gestione nelle parti riguardanti atti, documenti  	
ed informazioni sottratti all'accesso o di rilievo  puramente interno.   	
   	
  	  	5.              	  	Relativamente alle procedure di affidamento di  contratti pubblici di forniture di beni, servizi e lavori, il diritto di  accesso si esercita nei termini e nei modi previsti dall'articolo 53 del Codice  dei contratti pubblici.   	
   	
  	  	6.              	  	Rimangono ferme le particolari disposizioni di  settore che disciplinano le modalità di accesso alle banche dati  dell'Agenzia.    	
   	
  	  	7.              	  	E' comunque garantito l'accesso ai documenti  amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri  interessi giuridici a chiunque abbia un interesse diretto,  concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e  collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Nel caso di documenti  idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, l'accesso è consentito  nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti  dall'articolo 60 in materia di protezione dei dati personali.   	
   	
  	  	8.              	  	Il diritto di accesso non si esercita nei  confronti di documenti qualificati come riservati da altre amministrazioni e  che l'Agenzia detiene per ragioni d'ufficio.   	
   	
  	  	9.              	  	La consultazione degli atti catastali, dei  registri immobiliari e di ogni altro pubblico registro tenuto dall'Agenzia è  regolata dalle specifiche disposizioni di settore.   	
16. Costi e modalità di pagamento
  	  	1.              	  	L'esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il  rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi  indicati nella Tabella allegata al presente provvedimento (Allegato 1) e  pubblicati sul sito internet dell'Agenzia, all'interno della sezione "Istanze -  Accesso documentale" presente in ogni profilo contribuente (Cittadini, Imprese,  Professionisti, Intermediari, Enti e PA)   	
   	
  	  	2.              	  	Il rilascio di copie - anche se parziali - è  subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali  costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di imposta di  bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all'originale.    	
   	
  	  	3.              	  	Le modalità di pagamento saranno rese note  mediante pubblicazione nella pagina internet di cui al precedente paragrafo 1.   	
17. Impugnazioni
1. Contro il diniego all'accesso, espresso o tacito, e  contro i provvedimenti di limitazione e differimento è possibile presentare  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 116 del  Codice del processo amministrativo, ovvero alla Commissione per l'accesso ai  documenti amministrativi, a norma dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241  del 1990 e secondo le modalità di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 184 del  2006.   	
   	
Titolo III - Accesso civico semplice e accesso civico generalizzato
18. Finalità e ambito di applicazione
  	  	1.              	  	Il presente Titolo disciplina le modalità di  esercizio del diritto di accesso civico semplice e di accesso civico  generalizzato, conformemente a quanto disposto dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013, n. 33.   	
   	
  	  	2.              	  	Queste forme di accessibilità si basano sul  principio di trasparenza come definito nel decreto legislativo 14 marzo 2013,  n. 33, per effetto del quale va garantita accessibilità totale dei dati e dei  documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti  dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività  amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle  funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.    	
19. Definizioni
  	  	a)      	  	"accesso  civico semplice": l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ossia il diritto di chiunque di richiedere i  documenti, le informazioni o i dati che l'Agenzia delle Entrate abbia omesso di  pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi del predetto decreto legislativo;   	
   	
  	  	b)      	  	"accesso  civico generalizzato": l'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ossia il diritto di chiunque di accedere a  dati e documenti detenuti dall'Agenzia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di  pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi  giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013, n. 33;   	
   	
  	  	c)      	  	"controinteressati":  i soggetti individuati in base alla richiesta di "accesso civico  generalizzato", che dall'esercizio dell'accesso stesso vedrebbero compromessi i  loro interessi privati, quali la protezione dei dati personali, la libertà e la  segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali, ivi  compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti  commerciali (articolo 5-bis, comma 2,  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);   	
   	
  	  	d)      	  	"interessi  pubblici": la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; la sicurezza nazionale;  la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali; la politica e  la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; la conduzione di indagini  sui reati e il loro perseguimento; il regolare svolgimento di attività  ispettive (articolo 5-bis, comma 1,  del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33);   	
   	
  	  	e)      	  	"interessi  privati": la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della  corrispondenza, gli interessi economici e commerciali, ivi compresi la  proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali (articolo  5-bis, comma 2, del decreto  legislativo 14 marzo 2013, 33);   	
   	
  	  	f)       	  	"RPCT":  il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.   	
   	
Capo I - Accesso civico semplice
20. Natura e ambito oggettivo di applicazione
1. L'accesso civico semplice è il diritto di richiedere  documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi  della normativa vigente, qualora la stessa non sia stata rinvenuta sul sito  internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).  	
21. Soggetti legittimati a presentare la richiesta di accesso
1. Chiunque può chiedere dati, documenti e informazioni  oggetto di pubblicazione obbligatoria, ove la stessa sia stata omessa.   	
22. Modalità di presentazione e contenuti della richiesta di accesso
  	  	1.              	  	L'accesso è gratuito. La richiesta, che non  necessita di motivazione, deve consentire l'individuazione dei dati, delle  informazioni o dei documenti richiesti e può essere redatta utilizzando  l'apposito modello presente nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri  contenuti - Accesso civico - Accesso civico semplice" del sito internet  dell'Agenzia.    	
   	
  	  	2.              	  	La richiesta può essere inoltrata all'indirizzo  di posta elettronica: entrate.accesso.civico@agenziaentrate.it,  secondo le modalità previste dall'articolo 65 del   	
Codice dell'amministrazione digitale. Può essere, inoltre,  validamente presentata anche a mezzo posta, fax o a mano, ai sensi  dell'articolo 38, commi 1 e 3, del Testo unico sulla documentazione  amministrativa agli indirizzi indicati nell'apposita sezione Amministrazione  trasparente del sito internet dell'Agenzia.   	
   	
  	  	3.              	  	Le richieste sono trattate dal RPCT, il cui  nominativo è pubblicato nella predetta sezione del sito internet  dell'Agenzia.    	
23. Accoglimento della richiesta di accesso
1. Il RPCT cura che entro trenta giorni dalla richiesta la  Struttura competente proceda alla pubblicazione sul sito internet dei  documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e comunica al richiedente  l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;  qualora i documenti, i dati o le informazioni oggetto di richiesta siano già  pubblicati nel rispetto della normativa vigente, ne indica il collegamento  ipertestuale.    	
24. Rigetto della richiesta di accesso e mancata risposta
1. In caso di diniego totale o parziale della richiesta, il RPCT invia, entro trenta giorni, un'apposita comunicazione motivata.
25. Impugnazioni
1. Avverso il diniego del RPCT, il richiedente può proporre  ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'articolo 116 del  Codice del processo amministrativo.   	
   	
Capo II - Accesso civico generalizzato
26. Natura e ambito oggettivo di applicazione
1. L'accesso civico generalizzato è riconosciuto allo scopo  di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni  istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la  partecipazione al dibattito pubblico e attribuisce a chiunque il diritto di  accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Agenzia, ulteriori rispetto a  quelli di cui al Capo I del presente Titolo, nel rispetto dei limiti relativi  alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo  quanto indicato dall'articolo 5-bis,  commi 1, 2 e 3, del decreto trasparenza.   	
27. Soggetti legittimati a presentare richiesta
1. La richiesta può essere presentata da  chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza o dalla residenza nel territorio  dello Stato.   	
28. Contenuto e modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta è presentata per via telematica ovvero a mezzo posta, fax o a mano all'Ufficio che detiene i dati o i documenti o alla Direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede il predetto ufficio. L'Ufficio che riceve la richiesta ne cura la protocollazione e la trasmette alla Direzione regionale competente alla trattazione. Nel caso in cui i documenti e i dati siano detenuti da una Direzione centrale/Divisione, la richiesta va presentata a quest'ultima. Gli indirizzi per la trasmissione telematica sono indicati sul sito internet dell'Agenzia, alla pagina "Altri contenuti - Accesso Civico - Accesso civico generalizzato" della sezione "Amministrazione Trasparente".
2. La richiesta deve essere specifica e consentire l'individuazione del dato o del documento di cui è richiesto l'accesso, nonché le generalità del richiedente con i relativi recapiti e non necessita di motivazione.
  	  	3.              	  	Ove la richiesta sia formulata in termini  generici o meramente esplorativi, la Struttura competente alla trattazione  invita, per iscritto, il richiedente a precisare l'oggetto della richiesta, a  indicare gli elementi che consentano di individuare o di circoscrivere i dati e  i documenti di interesse, con riferimento quantomeno alla loro natura e al loro  oggetto.   	
4. In caso di richiesta non firmata o proveniente da soggetto la cui identità è incerta, la Struttura competente comunica al richiedente la necessità di identificarsi secondo una delle modalità di cui all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale ovvero ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del Testo unico sulla documentazione amministrativa.
  	  	5.              	  	La richiesta può essere formulata utilizzando  l'apposito modello, reperibile presso gli uffici o sul predetto sito  dell'Agenzia, accedendo alla pagina "Altri contenuti - Accesso civico - Accesso  civico generalizzato" della sezione "Amministrazione Trasparente".   	
29. Richieste massive o manifestamente irragionevoli
  	  	1.    	  	Non  può essere accolta una richiesta che:   	
  	  	a)        	  	abbia  ad oggetto l'acquisizione di un numero manifestatamente irragionevole di dati o  documenti;   	
  	  	b)        	  	abbia  ad oggetto dati o documenti che possono essere resi disponibili solo previa  attività di elaborazione. Sono, pertanto, esclusi dall'accesso i dati e i  documenti che, in quanto non direttamente disponibili, siano suscettibili di  lavorazioni intermedie automatizzate o di tipo meccanico;   	
  	  	c)        	  	comporti  la necessità di effettuare oscuramenti testuali o estrapolazioni, ove  l'attività risulti eccessivamente gravosa, ossia tale da ridurre la capacità  operativa della   	
Struttura interessata;   	
  	  	d)        	  	comporti  la necessità di utilizzare un numero di ore lavoro tale da ridurre la capacità  operativa della Struttura interessata.   	
   	
  	  	2.    	  	Ai  fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, si tiene conto delle  domande presentate nello stesso periodo dal medesimo soggetto, o da più  soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi, aventi contenuto  analogo, nonché delle domande che reiterino sostanzialmente precedenti  richieste alle quali sia stata già fornita integrale risposta.   	
   	
  	  	3.    	  	In  ogni caso, prima di negare formalmente l'accesso, la Struttura competente  comunica al richiedente le ragioni per le quali non è possibile dar seguito  alla richiesta nella sua formulazione originale invitandolo, nel contempo, a  ridefinire la stessa. Nel caso in cui il richiedente non regolarizzi la  richiesta, la stessa Struttura formalizza il diniego, avendo cura di precisare  i motivi che hanno portato a ritenere massiva o manifestamente irragionevole la  richiesta.   	
30. Comunicazione ai controinteressati
  	  	1.              	  	La Struttura competente a trattare la richiesta verifica,  attraverso un puntuale esame, l'eventuale esistenza di controinteressati. In  caso positivo, la medesima Struttura è tenuta a dare comunicazione agli stessi,  inviando copia della richiesta per via telematica per coloro che abbiano  consentito tale forma di comunicazione o a mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento, indicando le modalità di presentazione dell'eventuale opposizione  all'accesso. Dell'avvenuta comunicazione ai controinteressati è data immediata  notizia al richiedente.    	
   	
  	  	2.              	  	Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto  trasparenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i  controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di  accesso, utilizzando preferibilmente l'apposito modello reperibile presso gli  uffici o sul predetto sito internet, accedendo alla pagina "Altri contenuti -  Accesso civico" della sezione "Amministrazione Trasparente". Decorso tale  termine, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dei  controinteressati, la Struttura, accertata la ricezione della comunicazione da  parte degli stessi, provvede comunque al riscontro della richiesta.   	
31. Termini del procedimento
  	  	1.              	  	Il procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma  6, del decreto trasparenza, deve concludersi, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dalla richiesta,  con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato, che deve essere  comunicato al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.   	
  	  	2.              	  	In caso di comunicazione della richiesta ai  controinteressati, il termine di cui al paragrafo precedente è sospeso fino  all'eventuale opposizione dei controinteressati e comunque per un periodo non  superiore a dieci giorni dalla ricezione della comunicazione e riprende a  decorrere dall'undicesimo giorno o, se precedente, dal giorno successivo alla  data di ricezione dell'opposizione.   	
32. Accoglimento della richiesta
  	  	1.              	  	Qualora la richiesta sia accolta, la Struttura  competente provvede, contestualmente, a trasmettere al richiedente i dati e i  documenti richiesti.   	
  	  	2.              	  	La Struttura competente che ritiene di  accogliere la richiesta nonostante l'opposizione del controinteressato ne dà  comunicazione al richiedente e al controinteressato, senza procedere alla  trasmissione dei dati e dei documenti richiesti. In tale ipotesi, la  trasmissione dei datie dei documenti al richiedente può avvenire solo decorsi  quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del  controinteressato, qualora non siano state presentate richieste di riesame o  notificati ricorsi al TAR contro l'Amministrazione.   	
   	
  	  	3.              	  	Il provvedimento di accoglimento è comunque  soggetto a tutte le forme di tutela giurisdizionale che l'ordinamento  riconosce, comprese le disposizioni in materia di misure cautelari provvisorie,  ai sensi dell'art. 56 del Codice del processo amministrativo.   	
33. Esclusione del diritto di accesso generalizzato
1. L'accesso di cui al presente Capo è escluso, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del decreto trasparenza, se l'istanza ricevuta ha ad oggetto dati e documenti per i quali vi siano:
 ?       segreto  di Stato;    	
  	  	?         	  	nei  casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge;    	
  	  	?         	  	nei  casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di  specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo  24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.   	
   	
  	  	2.      	  	Nei  casi di cui al precedente paragrafo 1, la Struttura competente, verificato che  la richiesta riguardi atti e/o documenti sottratti alla possibilità di  ostensione in quanto ricadenti in una delle suindicate fattispecie, è tenuta a  negare l'accesso, comunicando il motivato diniego all'istante, agli indirizzi  indicati dal richiedente medesimo nell'istanza, entro il termine di cui al  precedente articolo 31.   	
34. Diniego, limitazione e differimento dell'accesso
1. L'Agenzia può rifiutare l'accesso se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nell'articolo 5 bis, comma 1, del decreto trasparenza.
2. L'Agenzia può rifiutare l'accesso se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi privati individuati dall'articolo 5 bis, comma 2, del decreto trasparenza.
3. Qualora i dati e i documenti richiesti siano stati oggetto, in sede di accesso documentale, di un diniego motivato da ragioni di tutela di un interesse pubblico o privato prevalente, l'Agenzia può rifiutare l'accesso generalizzato ove sussistano le medesime esigenze di tutela. In tale ipotesi, il diniego deve essere motivato anche con riferimento alla permanenza del pregiudizio concreto all'interesse tutelato.
4. L'Agenzia consente l'accesso parziale utilizzando, se necessario, la tecnica dell'oscuramento qualora la tutela degli interessi pubblici o privati di cui ai precedenti commi sia assicurato dal rifiuto all'accesso di alcuni dati o di alcune parti del documento.
5. L'accesso non può essere rifiutato qualora per la tutela degli interessi pubblici o privati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
6. La Struttura competente valuta caso per caso l'esistenza del pregiudizio alla tutela dei predetti interessi pubblici o privati.
35. Richiesta di riesame
  	  	1.              	  	Il richiedente, nei casi di diniego totale o  parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto al  precedente paragrafo 31, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento  della richiesta di accesso nonostante l'opposizione, possono presentare istanza  di riesame al RPCT che decide ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto  trasparenza, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.   	
La richiesta può essere formulata utilizzando l'apposito  modello, reperibile presso gli uffici o sul predetto sito dell'Agenzia,  accedendo alla pagina "Altri contenuti - Accesso civico - Accesso civico  generalizzato" della sezione "Amministrazione Trasparente"   	
  	  	2.              	  	Se l'accesso è stato differito o negato a tutela  della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa  della materia, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati  personali, che si pronuncia, ai sensi dell'articolo 5 comma 7, del predetto  decreto, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.    	
  	  	3.              	  	A decorrere dalla comunicazione al Garante, il  termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla  ricezione del parere e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci  giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto trasparenza.    	
36. Motivazione
1. Tutti i provvedimenti emessi devono essere adeguatamente  motivati. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono  essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti di cui all'articolo 5 bis del decreto trasparenza.    	
37. Costi di riproduzione
1. L'esercizio del diritto di accesso è gratuito, fatto  salvo il rimborso dei costi previsti dalla allegata Tabella.   	
   	
3. Le modalità di pagamento sono rese note mediante pubblicazione  nella sezione "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accesso civico"  del sito internet dell'Agenzia.   	
   	
3. Sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di  bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all'originale.    	
38. Impugnazioni
I provvedimenti emanati sono impugnabili innanzi al  Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla relativa  conoscenza, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo  amministrativo.    	
   	
   	
Titolo IV - Disposizioni finali
39. Modulistica
1. Al fine di agevolare l'esercizio dei diritti di accesso,  senza che ne derivino limitazioni riguardo alla modalità di presentazione delle  istanze, l'Agenzia rende disponibili sul proprio sito internet, nella sezione "Modelli",  i format utilizzabili per la presentazione delle relative richieste, oltre che  nelle apposite sezioni indicate all'interno del presente provvedimento   	
40. Registro degli accessi
  	  	1.              	  	Tutte le richieste di accesso civico pervenute  all'Agenzia sono inserite nel registro degli accessi civici consultabile alla  pagina "Altri contenuti - Accesso civico" della sezione "Amministrazione  Trasparente", soggetto ad aggiornamento trimestrale   	
  	  	2.              	  	Il RPCT può chiedere, in ogni momento,  informazioni sull'esito delle istanze alle Direzioni competenti.   	
41. Pubblicazione
  	
1. Il presente provvedimento è pubblicato  sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1,  comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.