Prot. n. 197396/2022
  				Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione
  				
dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-
  				
ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
  				
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (settori del wedding, intrattenimento e
  				
organizzazione di cerimonie, HO.RE.CA)
  		
  		
  		IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  			
  		In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
  		provvedimento
  		
  		Dispone
  			
  		
1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo
  			
perduto
  			
1.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a
  			
fondo perduto per i settori Wedding, intrattenimento e organizzazione di
  			
cerimonie e dell'HO.RE.CA" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni,
  		
comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al
  		
trattamento dei dati personali.
  		
1.2 L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto
  		
dall'articolo 1-ter, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contiene
  		
le seguenti informazioni:
  		
? il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che
  		
richiede il contributo;
  		
? nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di
  		
un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto
  		
richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la
  		
partita IVA del soggetto cessato;
2
  		
? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il
  		
contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica,
  		
ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il
  		
codice fiscale del rappresentante legale;
  		
? la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3
  		
dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
  		
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021,
  		
pubblicato in data 19 febbraio 2022 (di seguito "decreto interministeriale");
  		
? la dichiarazione di operare nei settori del "wedding", dell'intrattenimento,
  		
dell'organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell'HO.RE.CA e di
  		
avere come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici
  		
ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell'allegato 1 al decreto
  		
interministeriale;
  		
? la dichiarazione di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici
  		
ATECO 2007 elencati nella tabella A dell'allegato 1 al decreto
  		
interministeriale, i cui ricavi del 2019 sono stati generati per almeno il 30%
  		
da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste o cerimonie;
  		
? la dichiarazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e
  		
attivo alla data di presentazione dell'istanza;
  		
? la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2
  		
dell'art.4 del decreto interministeriale;
  		
? l'indicazione che i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali
  		
a 100 mila euro, superiori a 100 mila euro e fino a 300 mila euro o superiori
  		
a 300 mila euro;
  		
? la dichiarazione di aver registrato un peggioramento del risultato economico
  		
d'esercizio nel periodo d'imposta 2020 di almeno il 30% rispetto al risultato
  		
economico d'esercizio 2019;
  		
? la dichiarazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell'anno 2020 di
  		
almeno il 30% rispetto a quelli del 2019;
  		
? la dichiarazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare;
  		
? la dichiarazione di essere un soggetto costituitosi nel corso del 2019;
  		
? l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente i contributi;
3
  		
? il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione
  		
telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da
  		
quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del
  		
richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
  		
? la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.
  		
1.3 L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi
  		
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
  		
n. 445 - in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto
  		
a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto
  		
richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo
  		
con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri
  		
soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla
  		
sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della
  		
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
  		
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
  		
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla
  		
Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
  		
Nell'istanza è indicato l'ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si
  		
verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata
  		
Comunicazione della Commissione europea.
  		
L'istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da
  		
restituire in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-
  		
legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle
  		
sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19
  		
marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione
  		
della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla
  		
Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564,
  		
in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore
  		
dell'Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.
  		
1.4 In particolare, nel caso di scelta di restituzione delle eccedenze mediante
  		
sottrazione dal contributo richiesto con l'istanza di cui al presente
  		
provvedimento, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza
  		
che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L'istanza contiene,
4
  		
altresì, il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione
  		
di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa
  		
unica, come previsto dal citato Provvedimento del 27 aprile 2022.
  		
1.5 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e
  		
2020 sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza. Con il
  		
provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021 sono
  		
individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi
  		
d'imposta 2019 e 2020, necessari a determinare gli importi dei risultati
  		
economici d'esercizio di cui al comma 1, lettera b) del decreto
  		
interministeriale.
  		
  		
  			
2. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza
  			
  			
2.1 L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa
  		
disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito
  		
internet dell'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che
  		
rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente
  		
provvedimento.
  		
2.2 La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici
  		
dell'Agenzia delle entrate.
  		
2.3 L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un
  		
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
  		
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di
  		
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del
  		
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio
  		
"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
  		
informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del
  		
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive
  		
modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola
  		
trasmissione telematica dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3,
  		
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
  		
successive modificazioni: a tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza
5
  		
anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di
  		
aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.
  		
2.4 La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 9 giugno
  		
2022 e non oltre il giorno 23 giugno 2022.
  		
2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare
  		
una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa.
  		
L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce
  		
integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre,
  		
presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi
  		
come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il
  		
termine di cui al punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un
  		
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
  		
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di
  		
consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio
  		
"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
  		
informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere
  		
trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto
  		
richiedente, una Istanza per i contributi a fondo perduto inserendo in tale
  		
precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  		
con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per
  		
l'invio dell'Istanza stessa.
  		
2.6 A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che
  		
ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo
  		
scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
  		
2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che
  		
ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito
  		
dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca
  		
ricevute".
  		
2.8 Qualora l'Istanza è trasmessa da un intermediario di cui al punto 2.3, l'Agenzia
  		
delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione
  		
contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad
  		
una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata
  		
mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente
6
  		
nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti
  		
(INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
  		
Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è,
  		
altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo
  		
perduto - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".
  		
2.9 L'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute
  		
nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in
  		
carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli
  		
possono comportare lo scarto dell'Istanza.
  		
  		
3. Calcolo ed erogazione del contributo
  			
3.1 Sulla base delle istanze validamente presentate e che hanno superato i controlli
  		
di cui al punto 2.9, l'Agenzia delle entrate procede a ripartire le risorse
  		
finanziarie stabilite per ciascun settore dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto
  		
legge 25 maggio 2021, n.73, pari a 40 milioni di euro per il settore del wedding,
  		
a 10 milioni di euro per il settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di
  		
feste e cerimonie, diverso dal wedding, e a 10 milioni di euro per il settore
  		
dell'HO.RE.CA.
  		
In particolare, il 70% delle risorse finanziarie assegnate a ciascun settore è
  		
ripartito in egual misura a tutti i soggetti operanti nel medesimo settore che
  		
hanno validamente presentato l'istanza che ha superato i controlli; in aggiunta,
  		
il 20% dell'assegnazione finanziaria è ripartita, in egual misura, tra i beneficiari
  		
che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 100.000 euro; il
  		
restante 10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni
  		
per le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi superiori a 300 mila
  		
euro.
  		
3.2 I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione
  		
di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi. Ai soggetti che dichiarano
  		
di svolgere attività prevalente individuata da uno dei codici ATECO 2007
  		
elencati nella tabella A dell'allegato 1 al decreto interministeriale, i cui ricavi
  		
del 2019 sono stati generati per almeno il 30% da prodotti o servizi inerenti a
7
  		
matrimoni, feste o cerimonie, e che non incorrono nello scarto dell'istanza,
  		
spetta il contributo previsto per il settore economico "Wedding".
  		
3.3 L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore
  		
tra l'importo spettante e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal
  		
soggetto richiedente nel riquadro presente in corrispondenza delle lettera B, in
  		
relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della
  		
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
  		
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
  		
emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18
  		
novembre 2021 C(2021) 8442.
  		
3.4 L'erogazione del contributo di cui al punto precedente, al netto dell'eventuale
  		
importo che i soggetti richiedenti intendono restituire mediante sottrazione dal
  		
contributo riconosciuto con l'istanza di cui al presente provvedimento e
  		
indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, è
  		
effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN
  		
indicato nell'Istanza, intestato al soggetto richiedente identificato dal relativo
  		
codice fiscale.
  		
3.5 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,
  		
l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia
  		
intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice
  		
fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da
  		
PagoPa S.p.A.
  		
3.6 L'Agenzia comunica al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario
  		
delegato di cui al punto 2.3, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e
  		
Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito",
  		
l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento del
  		
contributo o lo scarto dell'Istanza e i motivi che lo hanno determinato.
  		
3.7 Nel caso in cui l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000
  		
euro, nell'area riservata citata al punto 3.6 è comunicato solo l'importo
  		
spettante e l'informazione che, prima di procedere all'erogazione, il richiedente
  		
deve trasmettere - anche mediante un intermediario delegato - all'Agenzia
  		
delle entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi
  		
dell'articolo 47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000,
8
  		
n. 445, relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto
  		
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente l'indicazione dei codici fiscali
  		
dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto
  		
legislativo), oppure la dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori,
  		
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
  		
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre
  		
2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Il modello
  		
di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente
  		
sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente
  		
dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica
  		
Certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15
  		
luglio 2022.
  		
3.8 Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o
  		
dello scarto dell'Istanza di cui al punto 3.6, viene messa a disposizione anche
  		
una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha
  		
trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito
  		
dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca
  		
ricevute".
  		
  		
4. Attività di controllo
  			
4.1 Successivamente all'erogazione dei contributi, l'Agenzia delle entrate procede
  		
al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto
  		
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  		
Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte
  		
non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia,
  		
l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del
  		
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a
  		
quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre
  		
1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del
  		
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle
  		
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre
  		
2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle
9
  		
disposizioni di cui all'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione
  			
di erogazioni a danno dello Stato).
  		
4.2 L'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di
  		
polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze
  		
pervenute e relative ai contributi erogati. L'Agenzia trasmette, inoltre, al
  		
Ministero dell'interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai
  		
soggetti richiedenti i contributi per i controlli di cui al libro II del decreto
  		
legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate, ferma
  		
restando, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente
  		
provvedimento, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato
  		
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa
  		
alla situazione emergenziale.
  		
  		
5. Restituzione del contributo
  			
5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se
  		
riconosciuto in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono
  		
versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17
  		
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi
  		
prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non
  		
spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente
  		
il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente,
  		
e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui
  		
all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti
  		
di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello
  		
F24 con specifici codici tributo istituiti dall'Agenzia con apposita risoluzione.
  		
  		
6. Trattamento dei dati
  			
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6
  		
paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di
  		
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
  		
196 e s.m.i. - è individuata nell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25
10
  		
maggio 2021, n.73 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle
  		
imprese operanti nei settori del "wedding", dell'intrattenimento,
  		
dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell' HORECA che
  		
nell'anno 2020 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 30 per
  		
cento rispetto a quelli del 2019 e che hanno registrato un peggioramento del
  		
risultato di esercizio dell'anno 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello
  		
del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019, ai fini della
  		
determinazione del calo di ricavi si considerano i valori degli imponibili delle
  		
fatture emesse e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di
  		
riferimento.
  		
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
  		
Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato in
  		
data 19 febbraio 2022, in conformità a quanto previsto dal comma 2 del sopra
  		
citato articolo 1-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, sono stati
  		
determinati i soggetti beneficiari del contributo e l'ammontare dell'aiuto,
  		
nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il decreto citato, al comma 3
  		
dell'articolo 6, per il riconoscimento dei contributi in esame, affida ad Agenzia
  		
delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore
  		
dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto
  		
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento
  		
necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.
  		
6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in
  		
relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La
  		
PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
  		
dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di
  		
trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il
  		
conto corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice
  		
IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo.
  		
L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A.
  		
al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria,
  		
designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo
  		
28 del Regolamento UE 2016/679.
11
  		
I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento,
  		
sono:
  		
? i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto
  		
deceduto di cui l'erede richiedente continua l'attività, del soggetto cessato
  		
in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori
  		
firmatari dell'istanza, dei soggetti facenti parte dell'impresa unica, degli
  		
intermediari delegati alla trasmissione, nonché dei soggetti da sottoporre a
  		
verifica antimafia;
  		
? i dati inerenti l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi relativi
  		
al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del
  		
decreto in oggetto;
  		
? i dati inerenti l'ammontare complessivo degli aiuti ancora fruibili
  		
nell'ambito del Temporary Framework, l'ammontare degli aiuti ottenuti in
  		
eccedenza rispetto ai massimali del Temporary Framework e dei relativi
  		
interessi di recupero, l'IBAN del richiedente il contributo;
  		
? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza
  		
di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).
  		
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
  		
processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei
  		
contributi e per le verifiche successive sulla spettanza dei contributi e
  		
l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle
  		
entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione
  		
dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di
  		
sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. Agenzia delle entrate al
  		
termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di
  		
coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non
  		
vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli
  		
strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione dei contributi.
  		
6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5
  		
par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i
  		
dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle
  		
proprie attività istituzionali di accertamento.
12
  		
6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del
  		
Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da
  		
garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o
  		
illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'istanza venga effettuata
  		
esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate,
  		
dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del
  		
Cassetto fiscale ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture
  		
elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e
  		
Corrispettivi" del richiedente o da un intermediario specificatamente delegato
  		
per la sola trasmissione telematica dell'istanza, il quale dovrà inserire nella
  		
stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale
  		
attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre
  		
Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente
  		
nel caso di trasmissione dell'istanza da parte di un intermediario, trasmette al
  		
richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione
  		
dell'istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione.
  		
Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica
  		
certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle
  		
imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello
  		
Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a
  		
disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto -
  		
Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia
  		
delle entrate.
  		
6.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da
  		
parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed
  		
è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.
  		
6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo
  		
perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo
  		
35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.
  		
13
  		
7. Disposizioni Unionali
  			
7.1 I contributi a fondo perduto sono erogati nel rispetto dei limiti e delle
  		
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19
  		
marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
  		
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come
  		
modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, ed è
  		
ascrivibile alla sezione 3.1 della predetta Comunicazione.
  		
  		
8. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche
  			
  		
8.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni
  		
allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno
  		
pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e
  		
ne sarà data preventiva comunicazione.
  		
  		
  		
  		
  		
  		
MOTIVAZIONI
  		
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da
  		
COVID-19, l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73,
  		
convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un
  		
contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori del wedding,
  		
dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore
  		
dell'HO.RE.CA.
  		
Le risorse finanziarie stanziate complessivamente ammontano a 60 milioni di euro
  		
e sono state suddivise tra i diversi settori, destinando 40 milioni di euro ai soggetti
  		
operanti nel settore del "wedding", 10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore
  		
dell'intrattenimento e dell'organizzazione di feste e cerimonie, diverso dal wedding, e
  		
10 milioni di euro ai soggetti operanti nel settore dell'HO.RE.CA.
14
  		
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
  		
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
  		
del 19 febbraio 2022, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare del
  		
contributo, nonché le modalità di erogazione.
  		
Gli aiuti di cui al citato articolo 1-ter non possono essere erogati ai soggetti
  		
destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
  		
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni o che si
  		
trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di
  		
agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. Gli aiuti, inoltre, non
  		
possono essere richiesti dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti
  		
a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al
  		
31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER,
  		
ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito
  		
del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti
  		
per la ristrutturazione.
  		
I contributi spettano se le imprese operanti nei settori del wedding,
  		
dell'intrattenimento e dell'HORECA hanno subito nell'anno 2020 una riduzione dei
  		
ricavi non inferiore al 30 per cento rispetto ai ricavi del 2019 e un peggioramento del
  		
risultato economico di esercizio del 2020 di almeno il 30 per cento rispetto a quello del
  		
2019. Per le imprese costituite nel corso del 2019 la determinazione del calo dei ricavi
  		
previsto dalla norma sarà calcolata in base ai valori degli imponibili delle fatture emesse
  		
e dei corrispettivi certificati nei periodi infrannuali di riferimento.
  		
Con riferimento alle imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno
  		
solare, la riduzione dei ricavi e del risultato economico di esercizio sarà calcolata sulla
  		
base dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello dell'entrata in vigore
  		
del Decreto Sostegni bis (ovvero quello relativo all'esercizio 2019/2020), da rapportare
  		
al valore dei ricavi o del risultato economico di esercizio conseguiti nel secondo periodo
  		
d'imposta precedente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (ossia
  		
all'esercizio 2018/2019).
  		
Le imprese, per accedere al contributo di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 25
  		
maggio 2021, n.73, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro
  		
delle imprese alla data di presentazione dell'istanza e devono avere sede legale o
15
  		
operativa ubicata sul territorio nazionale. In particolare, per poter beneficiare del
  		
contributo, le imprese devono svolgere come attività prevalente, come comunicata con
  		
modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del
  		
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate da uno dei
  		
codici ATECO 2007 indicati nelle tabelle A, B o C di cui all'Allegato 1 del decreto
  		
interministeriale del 30 dicembre 2021. Per le imprese operanti nel settore del wedding
  		
in quanto svolgono una delle attività indicate nella tabella A, il contributo è spettante
  		
solo se l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta del 2019 sia generato per almeno
  		
il 30 per cento da prodotti o servizi inerenti a matrimoni, feste e cerimonie.
  		
Per la richiesta dei contributi, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono
  		
tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate
  		
che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.
  		
Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la
  		
ripartizione dei fondi per l'erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie
  		
assegnate a ciascun settore di attività dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 25
  		
maggio 2021, n.73, sono ripartite per il 70%, in egual misura a tutti i soggetti operanti
  		
nel medesimo settore che hanno validamente presentato istanza per il contributo; in
  		
aggiunta, il 20% di ciascuna assegnazione viene ripartita tra le imprese beneficiarie che
  		
nell'anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 100 mila euro e il restante
  		
10% di ciascuna assegnazione si aggiunge alle precedenti ripartizioni per le imprese con
  		
un ammontare di ricavi superiori a 300 mila euro.
  		
I contributi per i settori economici "Wedding", intrattenimento e organizzazione di
  		
feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.
  		
L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa a fronte dell'istanza
  		
validamente presentata è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della
  		
ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente
  		
in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
  		
europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
  		
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come
  		
modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.
16
  		
Qualora l'ammontare del contributo spettante, calcolato secondo le predette
  		
modalità, sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate
  		
l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di
  		
cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di
  		
autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito
  		
internet dell'Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto
  		
richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)
  		
all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.
  		
Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del
  		
comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
  		
con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, sono definite le
  		
modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di
  		
presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle
  		
disposizioni del predetto decreto.
  		
L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo
  		
rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene
  		
la dichiarazione che la riduzione dei ricavi dell'anno 2020 sia almeno del 30 per cento
  		
rispetto a quelli del 2019, che il peggioramento del risultato di esercizio del 2020 rispetto
  		
a quello del 2019 sia almeno del 30 per cento, l'IBAN del conto corrente intestato al
  		
soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale, e il codice fiscale
  		
dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.
  		
L'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative al non superamento dei limiti
  		
degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1
  		
della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
  		
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
  		
emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre
  		
2021 C(2021) 8442. Nell'istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire
  		
per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione
  		
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati
  		
dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e
  		
dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in
17
  		
coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
  		
entrate n.143438 del 27 aprile 2022.
  		
L'Agenzia delle entrate determina i contributi sulla base delle informazioni
  		
contenute nell'istanza. I contributi sono erogati mediante accredito sul conto corrente
  		
bancario o postale del richiedente. L'erogazione dei contributi di importo superiore a
  		
150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della
  		
autocertificazione di regolarità antimafia.
  		
Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con
  		
i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che
  		
determinano lo scarto dell'istanza.
  		
Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale
  		
erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al
  		
soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da
  		
PagoPa S.p.A.
  		
Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31
  		
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  		
Qualora i contributi riconosciuti siano in tutto o in parte non spettanti, l'Agenzia
  		
delle entrate recupera i contributi (in tutto o in parte) non spettanti, irrogando le sanzioni
  		
in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto
  		
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del
  		
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle
  		
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
  		
311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-
  		
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
  		
2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto
  		
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  		
Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal
  		
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  		
È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante
  		
restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché
18
  		
mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte
  		
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  		
I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi
  		
erogati sono trasmesse - sulla base di protocolli d'intesa - dall'Agenzia delle entrate alla
  		
Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima e al
  		
Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del
  		
2011.
  		
Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni
  		
dell'articolo 316-ter del codice penale.
  		
  		
RIFERIMENTI NORMATIVI
  		
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
  		
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
  		
? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)
  		
? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
  		
b) Normativa di riferimento:
  		
? Codice Penale
  		
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
  		
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
  		
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  		
? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
  		
? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
  		
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
  		
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  		
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
  		
? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  		
? Legge 30 dicembre 2004, n. 311
  		
? Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art.
  		
1della legge 28 gennaio 2009, n. 2,
  		
? Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
  		
luglio 2010, n. 122
  		
? Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
19
  		
? Legge 6 novembre 2012, n.190
  		
? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
  		
2016
  		
? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1
  		
dicembre 2016, n. 225
  		
? Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
  		
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
  		
nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del
  		
18 novembre 2021 C(2021) 8442
  		
? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
  		
luglio 2020, n. 77
  		
? Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
  		
luglio 2021, n. 106;
  		
? Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
  		
dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta
  		
Ufficiale del 19 febbraio 2022;
  		
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio
  		
2013
  		
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5
  		
novembre 2018
  		
? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022
  		
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate
  		tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
  		361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  		Roma, 8 giugno 2022
  		IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  		Ernesto Maria Ruffini
  		Firmato digitalmente