Prot. n. 193276/2022
  		
  		
Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito
  				d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all'articolo 1, commi
  				da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Modificazioni al modello di
  				comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei
  				comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con
  				provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da
  				ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022
  				
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  			
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
  		
provvedimento
  		
Dispone
  			
  			
1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del
  			
credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all'articolo 1,
  			
commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
  			
1.1 I soggetti che intendono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone
  		
logistiche semplificate, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2017, n.
  		
205 (di seguito "credito d'imposta ZLS"), presentano all'Agenzia delle entrate l'apposita
  		
comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore
  		
dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il
  		
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, che a tal fine è
  		
aggiornato e sostituito con il modello allegato al presente provvedimento.
  		
1.2 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente
  		
provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e sostituisce il
  		
precedente modello a partire dal 7 giugno 2022.
  		
1.3 La presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in ogni ZLS è,
  		
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tuttavia, consentita a decorrere dal ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di
  		
adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola
  		
Zona logistica semplificata.
  		
1.4 Dalla data di adozione del presente provvedimento decorre il termine di 20 giorni lavorativi
  		
per l'assolvimento da parte dell'amministrazione competente degli obblighi unionali di
  		
comunicazione della misura alla Commissione europea, per tutte le istituende ZLS, ai sensi
  		
dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
  		
1.5 La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ZLS
  		
è effettuata utilizzando il software, denominato "Creditoinvestimentisud" (CIM17),
  		
disponibile gratuitamente sul sito internet.
  		
  			
2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli
  			
investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche
  			
speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14
  			
aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
  			
entrate del 6 aprile 2022
  			
2.1 Al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come
  		
modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6
  		
aprile 2022, sono apportate le modifiche per consentire:
  		
? la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ZLS a
  		
decorrere dalla data di cui al punto 1.3;
  		
? la restituzione degli importi eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 della
  		
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,
  		
recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
  		
nell'attuale emergenza da Covid-19", secondo quanto previsto dal punto 1.5 del
  		
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. A tal fine,
  		
resta fermo il termine stabilito dal citato punto 1.5.
  		
2.2 Le modifiche di cui al punto 2.1 sono contenute nel modello e nelle relative istruzioni facenti
  		
parte integrante del presente provvedimento.
  		
2.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet
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dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
  		
  			
3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d'imposta ZLS
  			
3.1 Il credito d'imposta ZLS è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all'articolo
  		
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente
  		
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
  		
dell'operazione di versamento. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è
  		
istituito il relativo codice tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni
  		
per la compilazione del modello stesso.
  		
  		
Motivazioni
  				
L'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici
  		
fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova
  		
istituzione, che operano nella Zona logistica semplificata.
  		
In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire
  		
delle agevolazioni e semplificazioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone
  		
ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
  		
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017,
  		
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  		
La Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1ş gennaio 2022-31 dicembre 2027) è
  		
stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre
  		
2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 final del 18
  		
marzo 2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale
  		
agli investimenti in deroga all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone "c").
  		
Atteso il rinvio operato dal comma 64 alle norme che disciplinano il credito d'imposta per
  		
gli investimenti nelle ZES, anche per l'accesso al credito d'imposta ZLS va presentata la
  		
comunicazione all'Agenzia delle entrate, fermo restando che trattasi di due misure agevolative
  		
differenti e distinte.
  		
Al fine, pertanto, di dare attuazione al credito di imposta ZLS è necessario un
  		
aggiornamento della procedura attualmente utilizzata per richiedere l'autorizzazione alla
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  		fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES.
  		
Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di presentazione della
  		
comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ZLS.
  		
In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all'Agenzia delle entrate
  		
utilizzando il modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
  		
delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore
  		
dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, e che il predetto modello e le relative istruzioni, al
  		
fine di adeguarli alla disciplina del credito di imposta ZLS, sono sostituiti dal modello e dalle
  		
istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento.
  		
La data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli
  		
investimenti in ognuna delle Zone logistiche semplificate, mediante l'utilizzo della versione
  		
aggiornata del modello, è fissata nel ventesimo giorno lavorativo successivo alla data di adozione
  		
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di istituzione di ogni singola Zona logistica
  		
semplificata.
  		
Il modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
  		
delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore
  		
dell'Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022, viene ulteriormente aggiornato per consentire ai
  		
beneficiari la restituzione degli importi eccedenti i massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 della
  		
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante
  		
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
  		
emergenza da Covid-19", secondo quanto previsto dal punto 1.5 del provvedimento del Direttore
  		
dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.
  		
  		
  		
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
  			
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del
  		
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art.
  		
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
  		
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
  		
2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
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Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta
  		
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
  		
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
  		
modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del
  		
personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto
  		
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  		
  		
Disciplina normativa di riferimento
  		
Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  		
Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
  		
2017, n. 123;
  		
Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  		
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017;
  		
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017;
  		
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019;
  		
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2021;
  		
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2021;
  		
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2022;
  		
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022.
  		
  			
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate
  		
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
  		
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  			
  			
Roma, 6 giugno 2022
  			
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  		
Ernesto Maria Ruffini
  		
Firmato digitalmente