Modifiche ai provvedimenti del 2  agosto 2013 e del 6 aprile 2016 in materia di definizione delle modalità  tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria  delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.     	
   	
   	
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA   	
In base alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente  provvedimento   	
DISPONE   	
   	
1. Esclusione dall'obbligo di comunicazione
1.1Per l'anno 2016, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,  della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono  escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al  provvedimento del 2 agosto 2013.    	
1.2Per il medesimo anno, i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla  comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000  euro, al netto dell'IVA.   	
1.3 Per il medesimo anno, i soggetti di  cui all'articolo 74ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di  importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA.   	
Motivazioni
Con decreto del Ministero dell'economia  e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55, è stato approvato il regolamento in  materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da  applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da  209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rendendo operative, dal 6  giugno 2013, le regole tecniche per la gestione dei processi di fatturazione  elettronica verso le pubbliche amministrazioni.   	
Con l'ulteriore decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze del 20 febbraio   	
2015, è stata data attuazione alle nuove disposizioni in  materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1,  comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità  2015). In base al nuovo meccanismo, infatti, alcune pubbliche amministrazioni,  anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore  aggiunto, sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta che in  fattura è stata addebitata loro dai fornitori.   	
Pertanto in un'ottica di progressiva  semplificazione degli adempimenti di natura tributaria e al fine di non gravare  di ulteriori incombenze gli enti pubblici, il presente provvedimento prevede,  in modifica dei provvedimenti del 31 marzo 2015 e del 6 aprile 2016, che le  amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla  comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2016.    	
Inoltre, tenuto conto delle difficoltà  segnalate dagli operatori per il tramite delle associazioni di categoria ed al  fine di non aggravare gli adempimenti di alcune categorie di contribuenti, ai  punti 1.2 e 1.3 del presente provvedimento è stato stabilito che i soggetti di  cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633 sono esclusi, per l'anno 2016, dalla comunicazione delle  operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA.  Per le medesime motivazioni, i soggetti di cui all'art. 74 -ter del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla  comunicazione delle operazioni attive di importo unitario, per l'anno 2016, al  lordo dell'IVA, inferiore a 3.600 euro.    	
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia  delle Entrate:    	
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la  riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma  1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);   	
Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera  del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);   	
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,  approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma  1);   	
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente  disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione  del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria,  emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300.   	
Disciplina normativa di riferimento:   	
Legge 24 dicembre 2007, n. 244  (art. 1, commi da 209 a 213 e comma 361);   	
Legge 31 dicembre 2009, n. 196  (art. 1, comma 2);   	
Legge 23 dicembre 2014, n. 190  (art. 1, comma 629, lettera b);    	
Decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio   	
2010 n. 122, e successive  modificazioni ed integrazioni (art. 21);   	
Decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 (artt. 17-ter);   	
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-bis e 3);
Decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013;   	
Decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015;   	
Decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193 (art. 4 )   	
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 dicembre  2010;   	
Provvedimento del Direttore  dell'Agenzia del 2 agosto 2013;   	
Provvedimento  del Direttore dell'Agenzia del 5 novembre 2013; Provvedimento del Direttore  dell'Agenzia del 31 marzo 2015; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6  aprile 2016.   	
   	
La  pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle  Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi  dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.