Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l'hanno presentata con la sola compilazione del quadro VA.
  	
   	
   	
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA   	
   	
   	
In base alle attribuzioni  conferite dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento   	
dispone   	
  	  	1.    	  	Elementi  e informazioni a disposizione del contribuente   	
  	  	1.1   	  	L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di  specifici contribuenti soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal  presente provvedimento, le informazioni in suo possesso relativamente alla  presenza, in Anagrafe tributaria, di una partita IVA attiva e della  dichiarazione ai fini IVA per l'anno d'imposta 2015. Tali elementi sono forniti  per segnalare la possibile mancata presentazione della dichiarazione ai fini  IVA per l'anno d'imposta 2016, ovvero l'erronea presentazione della stessa con  la compilazione del solo quadro VA.   	
L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni,  il cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, per una valutazione in  ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente  di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in  grado di giustificare la presunta anomalia.   	
1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
  	
  	  	a)       	  	codice  fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;   	
  	  	b)       	  	numero  identificativo della comunicazione e anno d'imposta;   	
  	  	c)       	  	dichiarazione  IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2015;   	
  	  	d)       	  	dichiarazione  IVA presentata relativa all'anno d'imposta 2016;   	
  	  	e)       	  	protocollo  identificativo e data di invio delle dichiarazioni di cui ai punti c) e d).  	
L'informazione contenuta nel punto d) è messa a disposizione del contribuente solo qualora presente  nell'Anagrafe tributaria. L'assenza di tale informazione è comunque comunicata  al contribuente, qualora risulti ancora in attività alla data del 28 febbraio  2017.   	
   	
  	  	2.    	  	Modalità  con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli  elementi e le informazioni    	
  	  	2.1    	  	L'Agenzia  delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al  precedente punto 1.2, agli indirizzi di Posta Elettronica   	
Certificata - attivati dai contribuenti ai sensi dell'art.  16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del  decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge  17 dicembre 2012, n. 221. La stessa comunicazione è consultabile, da parte del  contribuente, all'interno dell'area riservata del portale informatico  dell'Agenzia delle Entrate, denominata   	
"Cassetto  fiscale".   	
   	
  	  	3.    	  	Modalità  con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia  delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non  conosciuti    	
  	  	3.1    	  	Il  contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione  delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero  segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze  dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui  al punto 2.1.   	
   	
  	  	4.    	  	Modalità  con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti  sono resi disponibili alla Guardia di finanza   	
  	  	4.1    	  	I  dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla  Guardia di finanza tramite strumenti informatici.   	
   	
  	  	5.    	  	Modalità  con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare  della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse    	
  	  	5.1    	  	I  contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno di  imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione  entro novanta giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle  sanzioni in misura ridotta.   	
  	  	5.2    	  	I  contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all'anno di  imposta 2016 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli  errori e le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste  dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando  della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione  delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima disposizione  normativa.   	
Motivazioni
L'articolo 1, comma 636, della  legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli  elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo,  sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.   	
Con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni  concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente  e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici,  le informazioni relative alla presenza di una partita IVA attiva e della  dichiarazione ai fini IVA per l'anno d'imposta 2015, che segnalano la possibile  mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA per l'anno d'imposta 2016  o la presentazione della stessa ma con la compilazione del solo quadro VA.    	
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del  presente provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di  presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine  ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od  omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del  ravvedimento operoso.   	
Tale istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato  dall'articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, proprio al  fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune  correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della  riduzione delle sanzioni applicabili, graduate in ragione della tempestività  dell'intervento correttivo.   	
Tale comportamento potrà essere  posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata  constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre  attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano  avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di  irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il  ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bisdel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli  esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600.   	
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le  quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia  delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non  conosciuti.   	
   	
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
  	  	-      	  	Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e  successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67,  comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);   	
  	  	-      	  	Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5,  comma 1; articolo 6, comma 1);   	
  	  	-      	  	Regolamento di amministrazione dell'Agenzia  delle Entrate (articolo 2, comma 1);   	
  	  	-      	  	Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre  2000.   	
Disciplina normativa di riferimento
  	  	-      	  	Decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni - Istituzione e disciplina  dell'imposta sul valore aggiunto;   	
  	  	-      	  	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e  successive modificazioni - Riforma delle sanzioni tributarie non penali in  materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei  tributi, a norma dell'articolo   	
3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;   	
  	  	-      	  	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e  successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni  amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3,  comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662;   	
  	  	-      	  	Decreto del Presidente della Repubblica 22  luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la  presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,  all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore  aggiunto;   	
  	  	-      	  	Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e  successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica  delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a  registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in  G.U. n.187 del 12 agosto 1998;   	
  	  	-      	  	Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in  materia di statuto dei diritti del contribuente;   	
  	  	-      	  	Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure  urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale e successive  modificazioni;   	
  	  	-      	  	Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici  dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei  dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;   	
  	  	-      	  	Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante  ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;   	
  	  	-      	  	Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1,  commi da 634 a 636).