Individuazione delle professionalità abilitate a comporre il collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2397, secondo comma, del codice civile
  Ministero della giustizia
 Decreto ministeriale 29 dicembre 2004, n. 320
 GU 13 del 18/01/2005
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 (Visto...) 
  Decreta:
Art. 1.
      1. I membri del collegio sindacale, previsti dal secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile, possono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi vigilati dal Ministero della giustizia:
        a) Avvocati;
        b) Dottori commercialisti;
        c) Ragionieri e periti commerciali;
        d) Consulenti del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.