Disposizioni in materia di certificazione tributaria
 Ministero dell'economia e delle finanze
 Decreto ministeriale 25 marzo 2002
 GU 75 del 29/03/2002
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 (Visto...)
  Decreta:
 Art. 1. - Certificatori
       1. Ai fini del presente decreto si intendono per "certificatori" i soggetti di cui all'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 Art. 2. - Certificazione per il periodo di imposta 2001
       1. Per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, il rilascio della certificazione tributaria di cui all'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica l'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, con riferimento alle seguenti componenti del reddito d'impresa:
        a) plusvalenze;
        b) sopravvenienze attive;
        c) interessi attivi;
        d) proventi immobiliari;
        e) minusvalenze;
        f) sopravvenienze passive;
        g) perdite su crediti;
        h) accantonamenti rischi su crediti;
        i) ammortamenti immobilizzazioni immateriali;
        l) ammortamenti immobilizzazioni materiali.
      2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i certificatori tengono conto dei principi di revisione tributaria approvati dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro e riportati in allegato al decreto 29 dicembre 1999.
      3. All'esito positivo dei controlli di cui al comma 1, i certificatori rilasciano l'attestazione di certificazione tributaria conforme allo schema raccomandato dai consigli nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro.
 Art. 3. - Invio telematico di dati
       1. Entro i termini previsti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2001, i certificatori inviano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco dei contribuenti ai quali hanno rilasciato la certificazione tributaria con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei soggetti che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le scritture contabili.
 Art. 4. - Controlli
       1. Fermi restando i controlli finalizzati a riscontrare la correttezza delle certificazioni rilasciate, come previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, l'attività di controllo e di verifica dell'amministrazione finanziaria relativamente alle dichiarazioni per le quali è stata rilasciata la certificazione tributaria sarà riferita di regola alle componenti di reddito che non hanno costituito oggetto di certificazione.