Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 Decreto ministeriale 10 marzo 2004
 GU 68 del 22/03/2004
 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 (Visto l'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
 2003, n. 276, che disciplina l'indennità' mensile di disponibilità
 da corrispondere, nell'ambito del contratto di somministrazione di
 lavoro a tempo indeterminato, dal somministratore al lavoratore per i
 periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione....)
  Decreta
 Art. 1.
       1. Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la misura dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a 350,00 euro mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.
      2. L'indennità è aggiornata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ogni due anni, secondo la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT.