1. Premessa
Il decreto interministeriale n 83486 del 28 luglio 2014 recante la disciplina del Fondo di solidariet? per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell?occupazione e del reddito del personale del credito all?art. 10, co 2 prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1 gennaio 2014 i massimali dell?assegno ordinario e dell?assegno emergenziale e le relative retribuzioni di riferimento vadano aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l?industria (cfr. circolare 12/2014 e 19/2015).
2. Assegno ordinario
Si riportano i massimali mensili previsti dall?art 10, co 2 del D.I. sopracitato per l?assegno ordinario aggiornati per gli anni 2014 e 2015, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l?applicazione degli stessi:
|  					 Massimali assegno ordinario 2014  |  			|
|  					 Retribuzione mensile lorda (euro)  |  				 					 Massimale (euro)  |  			
|  					 Inferiore a 2.122,09  |  				 					 1.152,54  |  			
|  					 Compresa tra 2.122,09 ? 3.354,50  |  				 					 1.328,45  |  			
|  					 Superiore a 3.354,50  |  				 					 1.678,26  |  			
|  					 Massimali assegno ordinario 2015  |  			|
|  					 Retribuzione mensile lorda (euro)  |  				 					 Massimale (euro)  |  			
|  					 Inferiore a 2.126,33  |  				 					 1.154,85  |  			
|  					 Compresa tra 2.126,33 ? 3.361,21  |  				 					 1.331,11  |  			
|  					 Superiore a 3.361,21  |  				 					 1.681,62  |  			
3. Assegno emergenziale
Si riportano i massimali mensili previsti dall?art 12, co 3 del D.I. sopracitato per l?assegno emergenziale aggiornati per gli anni 2014 e 2015, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l?applicazione degli stessi.
L?importo indicato in prima fascia, calcolato sull?80 per cento della retribuzione lorda mensile, ? indicato al lordo e al netto della riduzione prevista dall?articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente ? pari al 5,84 per cento. Stante il disposto normativo di cui all?art. 12, comma 3, lett. a), tale riduzione ? comunque applicabile esclusivamente nell?eventualit? in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all?80 per cento della retribuzione teorica indicata dall?azienda nel flusso Uniemens:
|  					 Massimali assegno emergenziale 2014  |  			||
|  					 Retribuzione tabellare annua lorda (euro)  |  				 					 Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)  |  				 					 Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)  |  			
|  					 Inferiore a 40.639,17  |  				 					 2.373,83  |  				 					 2.235,20  |  			
|  					 Compresa tra 40.639,17 ? 53.471,79  |  				 					 2.674,10  |  			|
|  					 Superiore a 53.471,79  |  				 					 3.742,72  |  			|
|  					 Massimali assegno emergenziale 2015  |  			||
|  					 Retribuzione tabellare annua lorda (euro)  |  				 					 Importo al lordo della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)  |  				 					 Importo al netto della riduzione 5,84 (art. 26, L. 41/1986) (euro)  |  			
|  					 Inferiore a 40.720,45  |  				 					 2.378,58  |  				 					 2.239,67  |  			
|  					 Compresa tra 40.720,45 ? 53.578,73  |  				 					 2.679,45  |  			|
|  					 Superiore a 53.578,73  |  				 					 3.750,21  |  			|