Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2012
 Circolare INPS n. 74 del 25.05.2012 
 
 SOMMARIO: Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti - Riduzione degli oneri sociali - Riduzione del costo del lavoro - Contributi INAIL dal 1 gennaio 2012 - Recupero INAIL danno biologico - Salari medi provinciali - Agevolazioni per zone tariffarie anno 2012 - Tabella aliquote
 
  1) Aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti
      Per l’anno 2012, continuerà a trovare applicazione il disposto dei commi 1 e 2, dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
      Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2012 sono così fissate:
 
 Aliquota dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
 Concedente                                                           Concessionario       Totale
 18,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)          8,84%                27,59%
 
  2) Riduzione degli oneri sociali
      Al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n.388, (Finanziaria 2001), come da circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
      Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
 
 Esoneri aliquote contributive
 
 Assegni familiari        0,43%
 Tutela maternità         0,03%
 Disoccupazione         0,34%
 
  3) Riduzione del costo del lavoro
      L’art. 1, commi 361-362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24, legge 9 marzo 1989, n. 88.
      Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
 Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
 
 Aliquota disoccupazione                                         2,75%
 Esonero ex art. 1 co. 361/362 L. 266/2005          1,00%
 
  4) Contributi INAIL
      I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle misure:
 
 Assistenza Infortuni sul Lavoro        10,125%
 Addizionale Infortuni sul Lavoro         3,1185%
 
  5) Recupero INAIL danno biologico
      Il Decreto del 13 giugno 2011 emanato dal Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2011 (Circolare n. 128 del 4/10/2011) ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli nella seguente misura:
        aumento dell’1,15% dell’aliquota vigente per l’anno 2010.
      Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all’imposizione contributiva relativa all’anno 2012 tramite lo stesso modello F24, come da tabella seguente:
 
 2010
  Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro                    10,125 X 1,15% = 0,1164%
 Addizionale oneri danno biologico sul contributo Addizionale Assistenza Infortuni sul lavoro  3,1185 X 1,15% = 0,0359%
 
  6) Salari medi provinciali
      Il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
 
  7) Agevolazioni per zone tariffarie anno 2012
      L’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2011 prevede che: “ a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2 comma 49 della legge 3 dicembre 2009 n.191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
      Pertanto le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2012 continuano ad essere così quantificate:
 
 
 TERRITORI                 MISURA AGEVOLAZIONE         DOVUTO
 Non svantaggiati                         --                                       100%
 Montani                                      75%                                      25%
 Svantaggiati                              68%                                      32%
 
  8) Tabella aliquote contributive
      In allegato alla presente circolare è riportata la tabella, con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
 
  Allegato N. 1 dal sito INPS: