Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Sommario: Istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei soggetti affetti da particolari patologie di origine professionale e per il pagamento delle indennità di fine servizio.
Indice:
1.Premessa
2.Destinatari
3.Requisiti sanitari
4.Requisiti amministrativi
5.Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio
6.Monitoraggio
7.Domanda di pensione
8.Modalità di trasmissione delle domande
9.Erogabilità
10.Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall'INAIL
11.Incumulabilità con altri benefici pensionistici
12.Incompatibilità dell'assegno mensile di assistenza
13.Misura
14.Reversibilità della pensione di inabilità
15.Termini di pagamento delle indennità di fine servizio
1. Premessa 
  Nel supplemento ordinario n. 57 della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. 
  La menzionata legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, all'articolo 1, comma 250, ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi demandando ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l'attuazione della normativa in esame (allegato 1). 
  Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo del 31 maggio 2017 nell'ambito della legge 12 giugno 1984, n. 222 (allegato 2). 
  Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla nota n. 9906 del 20 dicembre 2017,  si forniscono le istruzioni in merito all'applicazione della disposizione in oggetto. 
  2. Destinatari  
  Destinatari dell'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 sono i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, in possesso dei requisiti sanitari ed amministrativi di seguito riportati. 
  3. Requisiti sanitari 
  La norma in esame individua le seguenti patologie rilevanti ai fini del diritto alla pensione di inabilità di cui al citato articolo 1, comma 250: mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61). 
  L'elencazione delle affezioni ha carattere tassativo. 
  Si precisa che il diritto alla pensione di inabilità in argomento è subordinato alla condizione che le predette patologie siano riconosciute di origine professionale ovvero come causa di servizio con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente (Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 461/01 istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze; Comitato tecnico per le pensioni privilegiate di cui all'articolo 12 della legge n. 274/91).   
  I riconoscimenti delle suddette amministrazioni sono equivalenti ed hanno pari efficacia. 
  Pertanto l'avvenuto riconoscimento della causa di servizio non comporta per il lavoratore l'obbligo di certificazione da parte dell'INAIL del riconoscimento della patologia di origine professionale ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità in oggetto.  
  Ove ricorra la condizione rappresentata dalla sussistenza di una delle patologie sopra elencate e dal riconoscimento dell'origine professionale ovvero della causa di servizio, come da certificazione rilasciata dall'INAIL o dalle altre suddette amministrazioni competenti, la pensione di inabilità è conseguita anche se il richiedente non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. 
  4. Requisiti amministrativi  
  Al fine del conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 232/2016, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati in favore del richiedente almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. 
  Ne consegue che detto requisito può non essere collocato nel quinquennio anteriore alla data della domanda, fermo restando che non deve essere stato utilizzato per la liquidazione di un trattamento pensionistico, fatta eccezione per l'ipotesi seguente: i titolari di assegno ordinario di invalidità, che non abbiano ricevuto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui alla legge n. 222 del 1984, possono conseguire il trattamento pensionistico di cui al menzionato articolo 1, comma 250.   
  Nell'ambito della pensione di inabilità in parola trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  5. Domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio 
  La norma in esame dispone che il trattamento pensionistico è erogato nei limiti di spesa ivi previsti.   
  Pertanto le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. 
  Al fine di consentire all'Istituto di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge, gli assicurati aventi diritto alla pensione di inabilità in argomento devono presentare all'INPS una domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio. 
  L'Istituto verifica la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 3 del decreto attuativo e più precisamente il riconoscimento, da parte dell'INAIL o di altre amministrazioni competenti come sopra illustrate, di una delle patologie rilevanti di origine professionale ovvero come causa di servizio ed il requisito contributivo. 
  La domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio e la domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità) devono essere presentate in modalità telematica. 
  Al riguardo l'INPS con messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017 ha chiarito che  per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto attuativo, le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017.  
  Pertanto per l'anno 2017 sono prese in esame le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate entro tale data.  
  Dal 2018  le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, come disciplinato dall'articolo 4, comma 1, del già citato decreto attuativo. 
  Contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio o nelle more della relativa istruttoria, i soggetti interessati possono presentare domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione). 
  Le domande di accesso alla prestazione presentate, ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, precedentemente all'emanazione del decreto attuativo non devono essere respinte, ma tenute in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico nel caso in cui i soggetti risultino destinatari delle disposizioni in argomento.  
  Al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio deve sussistere il requisito sanitario certificato dalle amministrazioni competenti. 
  Viceversa il requisito amministrativo può essere maturato entro l'anno di decorrenza della pensione di inabilità in parola. 
  Tenuto conto che le patologie rilevanti sono riconosciute con apposita certificazione rilasciata dall'INAIL o da altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente come sopra indicate, non occorre sottoporre il richiedente ad ulteriori accertamenti medici. 
  Al riguardo si precisa che la sede dovrà verificare la corrispondenza delle patologie certificate dall'INAIL o dalle altre amministrazioni competenti sopra citate con quelle di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016. 
  6. Monitoraggio 
  Ai sensi dell'articolo 4 del decreto attuativo, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l'INPS opera il monitoraggio delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio. 
  Tale monitoraggio viene effettuato sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della maggiore anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, sulla base della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio. 
  Qualora l'onere finanziario accertato, anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell'anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza della pensione di inabilità sulla base dei criteri sopra indicati.  
  Ciò allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore alle predette risorse finanziarie. 
  I possibili esiti sono i seguenti: 
  a)riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile, qualora a tale ultima data sia confermata la sussistenza delle condizioni e sia verificata la relativa copertura finanziaria in esito al monitoraggio; 
  b)riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; 
  c)il rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti. 
  Avverso le comunicazioni inviate dall'INPS all'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio in argomento, gli interessati possono richiedere un riesame alla sede INPS che le ha emanate entro 30 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento. 
  7. Domanda di accesso al beneficio (domanda di pensione di inabilità)   
  La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (domanda di pensione di inabilità) è presentata all'INPS. 
  La pensione è corrisposta, al ricorrere delle condizioni previste, oltreché all'esito del positivo riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.  
  Qualora il richiedente sia iscritto alla gestione esclusiva, la pensione decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. 
  La decorrenza della pensione di cui all'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016 non potrà comunque essere anteriore al 2 gennaio 2017. 
  Relativamente alle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate in attesa dell'esito dell'istruttoria delle domande di riconoscimento delle condizioni, le Sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione, ma tenere le domande stesse in apposita evidenza, al fine di provvedere alla liquidazione del trattamento pensionistico in base alle stesse nel caso in cui, in presenza di tutti i requisiti di legge, il soggetto risulti beneficiario delle disposizioni in parola. 
  8. Modalità di trasmissione delle domande 
  Come sopra detto, le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sia di accesso al beneficio, devono essere presentate in modalità telematica. 
  Le domande sono disponibili sul sito internet e acquisibili attraverso i consueti canali: cittadino in possesso delle credenziali di accesso, patronati, intermediari abilitati (v. messaggio INPS n. 3249 del 4 agosto 2017). 
  9. Erogabilità ed incompatibilità 
  Trovano applicazione i criteri operanti in tema di condizioni di erogabilità e di incompatibilità delle pensioni di inabilità ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 222/1984 (v. circolare n. 139 del 7 maggio 1994 e circolare ex INPDAP n. 57 del 24 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 1997). 
  10. Incumulabilità con la rendita diretta erogata dall'INAIL 
  Il decreto attuativo all'articolo 6 dispone che la pensione di inabilità, liquidata ai sensi del menzionato articolo 1, comma 250, non è cumulabile con la rendita diretta erogata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico approvato con D. P. R. n. 1124 del 30 giugno 1965, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 e relativo decreto attuativo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000. 
  A tal fine, accertati i requisiti, viene verificato dall'INAIL che non sia stata liquidata una rendita diretta per lo stesso evento invalidante, ne' sia stata presentata domanda intesa ad ottenere la rendita medesima.  
  La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita erogata dall'INAIL anche quando è relativa a più eventi lesivi ed almeno uno di essi riguarda una delle patologie elencate nell'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016.  
  La pensione di inabilità è, invece, cumulabile con l'erogazione dell'indennizzo in capitale della menomazione dell'integrità psico-fisica, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, derivante da una delle patologie in questione, per danni compresi tra il 6% e il 15%. 
  Se la rendita viene riconosciuta per lo stesso evento invalidante dopo avere acquisito la titolarità della pensione di inabilità, quest'ultima viene sospesa e devono essere recuperati i ratei di pensione eventualmente pagati nel periodo di erogazione della rendita stessa.    
  11. Incumulabilità con altri benefici pensionistici 
  La pensione in argomento non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente in materia di esposizione all'amianto, né con altri benefici previsti ad altro titolo.  
  12. Incompatibilità dell'assegno mensile di assistenza 
  L'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non è compatibile con il trattamento pensionistico. 
  E' fatta salva l'opzione per il trattamento più favorevole secondo le modalità previste dalla circolare INPS n. 164 del 14 luglio 1993.  
  13. Misura 
  Il trattamento di inabilità è calcolato secondo le disposizioni contenute nella legge 12 luglio 1984, n. 222 e successive modificazioni ed integrazioni.  
  14. Reversibilità della pensione di inabilità 
  La pensione di inabilità in argomento è reversibile in favore dei superstiti del pensionato. 
  Parimenti la pensione di inabilità è reversibile in favore dei superstiti dell'assicurato che, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, deceda durante l'iter facente seguito alla presentazione della domanda di pensione di inabilità. 
  La pensione di reversibilità è cumulabile con la rendita ai superstiti erogata dall' INAIL per una delle patologie elencate nell'articolo 1, comma 250, della legge n. 232 del 2016. 
  Si chiarisce che ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non è prevista la possibilità in favore dei superstiti dell'iscritto di presentare istanza per il riconoscimento della prestazione pensionistica in argomento. 
  15. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate 
  Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi dell'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto legge 28 marzo 1997, n.  79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla  corresponsione  delle  stesse, secondo  le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. 
  Allegato 1 
  Articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
  A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive 
  della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorchè non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende  perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a  domanda, nel  limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di  scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con  criteri di  priorità  in  ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della  domanda,  allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di  cui  all'articolo 1, comma  2,  e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165, nonchè per il personale degli enti pubblici di ricerca,  che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28  maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo  24  del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le 
  disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. 
  Allegato 2 
  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
  DECRETO 31 maggio 2017   
  Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie,  di  origine professionale,  derivanti  da  esposizioni  all'amianto,   ai   sensi dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre  2016,  n.  232  (legge  di bilancio 2017). (17A05045)  
  (GU n.166 del 18-7-2017)  
                         IL MINISTRO DEL LAVORO  
                        E DELLE POLITICHE SOCIALI  
                             di concerto con  
                        IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
                             E DELLE FINANZE  
    Visto l'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di diritto al conseguimento di una pensione di inabilità per il  lavoratore   affetto   da   malattie   connesse   all'esposizione all'amianto, il quale prevede  che,  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  siano  emanate   le   disposizioni necessarie per l'attuazione di cui al comma medesimo;    Vista la legge 12 giugno 1984, n.  222,  recante  «Revisione  della disciplina dell'invalidità pensionabile»;  
                                Decreta:    
                                 Art. 1  
                           Oggetto e finalità  
    1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità  per  la concessione, ai sensi all'art. 1, comma 250, della legge 11  dicembre 2016, n. 232, di una pensione di inabilità  al  lavoratore  iscritto all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e sostitutive della medesima.  
      Art. 2  
                          Soggetti destinatari  
    1. I soggetti destinatari del presente decreto  sono  i  lavoratori individuati dall'art. 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016,  n. 232, affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1),  mesotelioma  della  tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (j61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale  causa  di servizio.  
      Art. 3  
                                Requisiti  
    1. La pensione di inabilità di cui all'art. 1,  comma  250,  della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta  a  coloro  i  quali  sono  in possesso:  
  a)del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati  o  accreditati  a  favore  dell'assicurato  almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;  
  b)del  riconoscimento,  da  parte   dell'INAIL   o   di   altre amministrazioni  competenti  secondo  la  normativa  vigente,   delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa  di  servizio, di  cui  all'art.  2,  anche  qualora  l'assicurato  non   si   trovi nell'assoluta  e  permanente  impossibilità  a  svolgere   qualsiasi attività lavorativa.  
                                 Art. 4  
                     Domanda di accesso al beneficio  
  1.Le domande di  accesso  al  beneficio  di  cui  all'art.  1,  da presentare all'INPS entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, fatto salvo quanto indicato all'art. 7, comma  1,  sono  accolte  entro  il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 previsto dall'art. 1,  comma  250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  
  2.Al  fine  di  verificare  il  raggiungimento,  anche   in   via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS procede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio.  
  3.Qualora dal monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via  prospettica,  del numero  di  domande  rispetto  ai  limiti  annuali   di   spesa,   il riconoscimento   del   beneficio   è   differito    tenendo    conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della  data  di  presentazione  della domanda.  
                                 Art. 5  
                        Comunicazione dell'esito  
                  della domanda di accesso al beneficio  
    1. L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande di cui all'art. 4, comunica all'interessato:  
  a)l'accesso  al  beneficio,  accertata  la  sussistenza   della relativa copertura finanziaria;  
  b)l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione  di  inabilità  di  cui  al  presente  decreto, differita in ragione  dello  scostamento  del  numero  delle  domande rispetto ai limiti annuali di spesa;  
  c)il rigetto della  domanda  di  accesso  al  beneficio  qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti.  
                                 Art. 6  
                   Incompatibilità e incumulabilità  
    1. La pensione di inabilità di cui al presente decreto:  
  a)è incompatibile con lo svolgimento da parte del  titolare  di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma;  
  b)è incumulabile con la  rendita  vitalizia  liquidata  per  lo stesso evento invalidante, a norma  del  testo  unico  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;      c) è incumulabile  con  altri  benefici  pensionistici  previsti dalla normativa vigente.  
     Art. 7  
                    Disposizioni transitorie e finali  
  1.Per l'anno 2017, le domande  di  accesso  al  beneficio  di  cui all'art. 1 devono essere presentate all'INPS entro  e  non  oltre  il sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.  
  2.Per quanto non espressamente previsto dall'art.  1,  comma  250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal  presente  decreto,  alla pensione di inabilità di cui all'art. 1  si  applica  la  disciplina generale sulla pensione di inabilità di cui  alla  legge  12  giugno 1984, n. 222.  
  3.L'INPS, d'intesa con l'INAIL e con  le  amministrazioni  di  cui all'art. 3, comma 1, lettera b),  provvede  alla  predisposizione  di istruzioni  operative  volte  a  definire  gli  aspetti   tecnici   e procedurali per l'accesso alla  pensione  di  inabilità  di  cui  al presente decreto nell'ambito di quanto ivi previsto.  
  4.Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza alcun maggiore onere.    Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di  controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
      Roma, 31 maggio 2017