Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011 “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 15 dicembre 2011
 Circolare INPS n. 44 del 23.03.2012 
 
 SOMMARIO: Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2012. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche
 
  Variazione al 2,50% del saggio di interesse legale dal 1 gennaio 2012
      Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 291 del 15 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (all. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata fissata al 2,50% la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284 del codice civile.
 
  Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
      L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).
      Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
 In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto delle condizioni di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
      La misura del 2,50%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2012.
      Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
 
  Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche
     Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2012.
      In relazione a ciò la misura dell’interesse del 2,50% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2012.
 A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.
 
 (1) Circolare n.  88 del 9 maggio 2002
 
 Allegati dal sito INPS:
 Allegato N. 1
  Allegato N. 2 
oppure in Tax & Lex Tasso legale e TUR