Scomputo delle perdite nell'ambito  dell'attività di accertamento - Riduzione in dichiarazione delle perdite  utilizzate   	
   	
L'articolo 25 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano per la prima volta il computo in diminuzione delle perdite nei procedimenti di accertamento e, segnatamente:
  	
  	  	§    	  	il quarto comma nell'articolo 42 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (d'ora in poi d.P.R. n.  600 del 1973), che disciplina il computo in diminuzione delle perdite  nell'ambito del procedimento di accertamento ordinario;   	
  	  	§    	  	il comma 1-ternell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (d'ora in  poi d.lgs. n. 218 del 1997), riguardante il computo in diminuzione delle  perdite nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione;   	
  	  	§    	  	il comma 3-bisnell'articolo 36-bis del d.P.R. n.  600 del 1973, ove si prevede la riduzione in dichiarazione delle perdite scomputate  in accertamento.   	
In particolare, l'articolo 42, quarto comma, del  d.P.R. n. 600 del 1973, fatte salve le disposizioni destinate ai soggetti  aderenti al consolidato di cui all'articolo 40-bis dello stesso decreto, prevede:   	
i. per le perdite di periodo, lo scomputo "automatico" da parte dell'ufficio  competente all'emanazione dell'avviso di accertamento con il quale si rettifica  la perdita di periodo; ii. per le perdite pregresse, lo scomputo dal maggior reddito accertato solo su  richiesta del contribuente, dopo l'eventuale scomputo delle perdite di periodo.  	
Il Provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle entrate dell'8 aprile 2016 (nel seguito "Provvedimento  dell'8 aprile 2016"), emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 4, del  d.lgs. n. 158 del 2015, ha approvato il modello   	
IPEA e le relative istruzioni,  prevedendone la presentazione mediante trasmissione via PEC all'indirizzo di  posta elettronica certificata dell'ufficio accertatore.   	
Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 ottobre 2016 (nel seguito "Provvedimento del 12 ottobre 2016" o anche solo "Provvedimento") ha approvato un nuovo Modello IPEA (nel seguito anche solo "Modello" o "IPEA"), attualmente in uso e da presentare all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, sostituendo quello approvato con il Provvedimento dell'8 aprile 2016. Inoltre, come già nel precedente provvedimento, sono individuati l'ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse da parte del contribuente e sono indicati gli adempimenti che l'ufficio competente è tenuto a effettuare a seguito della presentazione dell'istanza. Il medesimo articolo 25 ha introdotto altresì nell'articolo 36-bis del d.P.R.
  	
n. 600 del 1973 il comma 3-bis, ove si prevede la riduzione in  dichiarazione delle perdite computate in diminuzione in accertamento sia in  caso di scomputo automatico delle perdite di periodo sia nelle ipotesi di  computo in diminuzione di quelle pregresse a seguito di presentazione del  Modello IPEA o di trasmissione, con riferimento all'atto unico, del Modello  IPEC da parte dei soggetti aderenti al consolidato nazionale.   	
Il nuovo procedimento di scomputo è applicabile con  decorrenza dal 1° gennaio 2016 con riferimento ai periodi di imposta per i  quali, alla predetta data, erano ancora pendenti i termini per l'accertamento.   	
  		  		2.        		  		Lo scomputo automatico delle  perdite di periodo   	
  Ai sensi del quarto comma dell'articolo 42 del d.P.R.  n. 600 del 1973 e dell'articolo 7, comma 1-ter,del d. lgs. n. 218 del 1997 le perdite di periodo sono scomputate in  "automatico" e con priorità rispetto alle perdite pregresse, dall'ufficio  competente all'emanazione dell'avviso di accertamento o in sede di adesione.   	
Tale previsione mira a ripristinare la situazione che  si sarebbe realizzata qualora il contribuente avesse dichiarato sin da subito  il proprio imponibile nella misura corretta. In tale ipotesi, infatti, il  maggior reddito accertato dall'amministrazione finanziaria, qualora fosse stato  dichiarato ab origine, sarebbe  confluito nell'imponibile e avrebbe trovato, quindi, prioritaria compensazione  con l'eccedenza negativa di periodo realizzata e, solo per l'eventuale quota  residua, con le perdite pregresse.   	
Lo scomputo automatico delle perdite di periodo si  traduce, nella prassi operativa, in un disconoscimento della perdita. Infatti,  tale modalità di scomputo attualmente è già operata mediante la rettifica del quantum dichiarato dal contribuente, che  può consistere nell'accertamento sia di una minor perdita che di un maggior  reddito. In entrambi i casi la perdita di periodo dichiarata risulta essere  "neutra" - in quanto disconosciuta - ai fini della determinazione della  maggiore imposta accertata, calcolata per differenza tra l'imposta accertata e  l'imposta dichiarata, ovvero tra il credito dichiarato e il minor credito  accertato.   	
Pertanto, l'ufficio notifica l'avviso di accertamento  (o predispone l'atto di adesione se non preceduto da avviso di accertamento) in  tutti i casi di rettifica della perdita dichiarata e anche qualora non emerga  una maggiore imposta accertata.    	
Tuttavia, considerato che a seguito della notifica  dell'avviso di accertamento o della definizione in adesione l'ufficio dovrà  procedere alla successiva attività di riduzione delle perdite ai sensi del  nuovo comma 3-bis nell'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (e  declinata al successivo paragrafo 6), è necessario che l'atto sia adeguatamente  motivato in relazione al disconoscimento totale ovvero parziale della perdita  dichiarata.    	
  		  		3.        		  		Lo scomputo delle perdite  richieste con il Modello IPEA   	
  Il quarto comma dell'articolo 42 del d.P.R. n. 600  del 1973 dispone che, fatte salve le disposizioni destinate ai soggetti  aderenti al consolidato di cui all'articolo 40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, mediante la  presentazione del Modello IPEA, può richiedere che siano computate in  diminuzione le perdite pregresse non utilizzate alla data di presentazione  dell'istanza, fino a concorrenza del loro importo. Il contribuente può  presentare l'IPEA solo qualora dalla rettifica emerga un maggior reddito,  quindi solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale  disconoscimento delle perdite di periodo operata dall'ufficio accertatore.   	
Tale facoltà, ai sensi del comma 1-ter nell'articolo 7 del d.lgs. n. 218  del 1997, è riconosciuta anche in sede di accertamento con adesione: il  contribuente può richiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori  imponibili le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro  importo. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del d.lgs. n. 218 del 1997,  applicabili ai soggetti aderenti al consolidato nazionale.   	
Il Modello IPEA  può essere presentato nelle seguenti ipotesi:   	
  	  	§    	  	notifica di avviso di accertamento di cui  all'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973;   	
§ istanza di accertamento con adesione di cui al comma 2 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, a seguito di notifica di avviso di accertamento;
  	
  	  	§    	  	procedimento di accertamento con adesione  avviato su istanza del contribuente ovvero su invito dell'ufficio competente,  anteriormente alla notifica dell'avviso di accertamento (articoli 6, comma 1, e  5, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997).   	
Per le modalità e i termini di presentazione  dell'IPEA, in rapporto alle varie ipotesi di adesione, nonché per i relativi adempimenti  dell'ufficio competente, si rinvia al successivo paragrafo 4.   	
  		  		3.1.      		  		Le perdite oggetto dell'istanza   	
  Il Provvedimento ha specificato, nel dettaglio, quali  perdite possono essere richieste in diminuzione dai maggiori imponibili  derivanti dalle rettifiche operate.   	
In particolare, al punto 2.3. del Provvedimento è  precisato che possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili  accertati le perdite pregresse ossia le perdite maturate anteriormente al  periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di  chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR.    	
Non rilevano, pertanto, le perdite eventualmente  realizzate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica. Per  quanto riguarda le perdite pregresse occorre far riferimento a quelle che hanno  trovato esposizione nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta  oggetto di rettifica, in quanto ancora utilizzabili ai sensi dell'articolo 8 e  84 del TUIR.   	
Per quanto concerne le perdite soggette a scadenza,  di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 101, comma 6, del TUIR, sono  considerate utilizzabili anche quelle perdite per le quali il periodo d'imposta  oggetto di rettifica rappresenti l'ultimo periodo di utilizzabilità delle  stesse, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che dette perdite risultino non  più riportabili nei periodi successivi a quello oggetto di rettifica.    	
Ad esempio, in relazione agli avvisi di accertamento  relativi al periodo d'imposta 2012, possono essere richieste con il Modello  IPEA le perdite maturate nei periodi d'imposta antecedenti al 2012, fino a  quelle per le quali il periodo d'imposta 2012 rappresenti l'ultimo periodo di  utilizzabilità.   	
In tal senso si è già espressa la circolare 6 giugno  2011, n. 27 in relazione allo scomputo delle perdite richieste con il Modello  IPEC per i soggetti aderenti al consolidato nazionale, con riferimento alle  perdite di cui all'articolo 84 del TUIR pro  tempore vigente, che prevedeva che le stesse fossero ordinariamente  soggette a scadenza.   	
Il richiamato punto 2.2. del Provvedimento  stabilisce, altresì, che le perdite pregresse che possono essere chieste in  diminuzione sono quelle non utilizzate alla data di presentazione del Modello.  Pertanto, al fine di individuare l'esatto ammontare delle perdite scomputabili,  occorre sottrarre dalle perdite utilizzabili al termine del periodo d'imposta  oggetto di rettifica, quelle utilizzate successivamente fino alla data di  presentazione della predetta istanza.   	
In particolare, secondo quanto disposto dal punto  2.4. del Provvedimento, si considerano utilizzate alla data di presentazione  del Modello IPEA:   	
i. le perdite  scomputate, ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, nelle dichiarazioni dei  redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d'imposta successivi a  quello oggetto di rettifica; ii. le perdite rettificate o scomputate  dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.   	
  		  		3.2.       		  		La  presentazione dell'IPEA    	
  Il Modello è presentato esclusivamente per via  telematica  			  			[1]  			  			direttamente dai contribuenti abilitati a Entratelo Fisconline in relazione ai  requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del predetto  decreto.   	
È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati  della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un  esemplare del Modello predisposto in formato elettronico, nonché copia  dell'attestazione dell'avvenuto ricevimento del Modello da parte dell'Agenzia  delle entrate. Tale attestazione costituisce prova dell'avvenuta presentazione.  	
Si considera validamente presentata l'istanza  trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio  competente mediante il modello approvato con il Provvedimento dell'8 aprile  2016, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  Provvedimento del 12 ottobre 2016.   	
A regime, il Modello IPEA è validamente presentato  esclusivamente se trasmesso per via telematica.   	
Per quanto riguarda i termini di presentazione  dell'istanza de qua, gli stessi sono  distintamente individuati nel Provvedimento e nelle istruzioni del Modello, a  seconda dell'ipotesi per la quale si chiede l'utilizzo in diminuzione delle  perdite. In particolare, il Modello IPEA è presentato dal contribuente nei  seguenti termini:   	
  	  	§    	  	entro il termine per la proposizione del  ricorso, nell'ipotesi di notifica dell'avviso di accertamento di cui all'articolo  42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Si precisa che il contribuente può presentare il  Modello anche successivamente alla presentazione dell'istanza di adesione  presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 ma,  comunque, non oltre il termine per la proposizione del ricorso, tenuto conto  anche del periodo di sospensione previsto dal comma 3 del citato articolo 6;   	
  	  	§    	  	nel corso del contraddittorio instaurato con  l'ufficio, nell'ipotesi di accertamento con adesione ai sensi degli articoli 5,  comma 1, e 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997.   	
In merito al rispetto dei termini di presentazione  sopra elencati, si ritengono applicabili in questa sede le indicazioni fornite  dalla circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - del  24 settembre 1999, n. 195. In base a tale documento di prassi, devono  considerarsi tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma  scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni  lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia  delle entrate, che attesti il motivo dello scarto.   	
  		  		3.3.      		  		Il modello per l'istanza    	
  Il Modello IPEA è composto dal frontespizio, in cui  devono essere riportati gli estremi dell'atto contenente la pretesa fiscale  (avviso di accertamento, invito a comparire o processo verbale di  constatazione) e i dati identificativi del soggetto interessato, e dal quadro  US per l'indicazione dei dati relativi alle perdite disponibili e di cui si  chiede l'utilizzo a scomputo del maggior imponibile accertato/definito.   	
In particolare, nel quadro US le perdite sono distinte per  natura in:   	
  	  	§    	  	perdite utilizzabili in misura limitata, nel  limite dell'80 per cento del maggior imponibile accertato, ma senza limiti  temporali, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR;   	
  	  	§    	  	perdite utilizzabili in misura piena e senza  limiti temporali, perché realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data  di costituzione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività  produttiva, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del TUIR e dell'articolo 8,  comma 3, ultimo periodo;   	
  	  	§    	  	perdite soggette a scadenza, distinte per  periodo di realizzo, quali ad esempio le perdite di cui all'articolo 84 del  TUIR vigente fino al 6 luglio 2011  			  			[2]  			  			,  le perdite di cui all'articolo 8, comma 3, primo e secondo periodo, del TUIR,  le perdite di cui all'articolo 101, comma 6, del TUIR.   	
Non sussiste alcun vincolo di priorità nella scelta  delle perdite da utilizzare in compensazione. Pertanto, qualora il contribuente  possieda perdite utilizzabili sia in misura limitata sia in misura piena, lo  stesso può liberamente individuare quali richiedere in diminuzione dai maggiori  imponibili.   	
Inoltre, il contribuente deve "ricostruire" la  situazione delle perdite pregresse, fornendo un'analitica esposizione nel  quadro US:   	
  	  	i.           	  	delle perdite utilizzabili al termine del  periodo d'imposta oggetto di rettifica (tenendo conto anche di eventuali  rettifiche operate in sede di liquidazione della dichiarazione ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del   	
1973);   	
  	  	ii.         	  	della  parte delle suddette perdite utilizzate fino alla data di presentazione del  Modello IPEA, secondo le modalità elencate nel punto 2.4. del Provvedimento. Si  tratta delle perdite scomputate, ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, nelle  dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi  d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica e delle perdite rettificate  o scomputate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi; iii. delle  perdite disponibili ai presenti fini (pari alla differenza tra l'ammontare  delle perdite di cui al punto i. e  quelle di cui al punto ii.);   	
iv. dell'ammontare  delle perdite richieste a scomputo del maggiore imponibile.   	
  		  		3.4.      		  		Il riscontro delle perdite utilizzabili e  l'indisponibilità delle perdite richieste   	
  A seguito della presentazione del Modello IPEA,  l'ufficio competente è tenuto ad effettuare il riscontro dell'utilizzabilità  delle perdite richieste.   	
Il Provvedimento al punto 5.1. prevede che gli  adempimenti conseguenti alla presentazione dell'IPEA sono posti in essere dagli  uffici competenti per l'accertamento  			  			[3]  			  			.  	
Detto riscontro si articola in una serie di controlli  consecutivi atti a verificare l'esistenza delle suddette perdite nonché i  successivi utilizzi effettuati, sia dal contribuente nelle dichiarazioni dei  redditi presentate relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di  rettifica ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR, sia dagli uffici mediante la  rettifica o lo scomputo a seguito di precedenti atti impositivi.   	
In via  preliminare, l'ufficio verifica la corrispondenza tra le perdite maturate  anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili  alla data di chiusura dello stesso indicate nel Modello IPEA, con quelle  riportate nella dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo  d'imposta, tenendo conto anche di eventuali rettifiche rispetto a quanto  originariamente dichiarato dal contribuente, sia se da questo effettuate (es.  dichiarazione integrativa ai sensi dei commi 8 o 8-bis dell'articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998) sia se operate  dall'amministrazione finanziaria (es. liquidazione della dichiarazione ai sensi  dell'articolo 36-bis del d.P.R. n.  600 del 1973) ovvero tramite precedenti atti impositivi.   	
In linea con le indicazioni della circolare n. 27 del  2011, tale controllo si limita ad un mero riscontro "cartolare" circa  l'effettiva indicazione delle suddette perdite nella dichiarazione, senza  peraltro entrare nel merito in ordine ad ogni valutazione riguardante  l'effettiva spettanza, dal punto di vista sostanziale, delle perdite  dichiarate.    	
Successivamente, l'ufficio verifica se le perdite  utilizzabili al termine del periodo d'imposta oggetto di rettifica siano state  utilizzate nei periodi d'imposta successivi e fino alla data di presentazione  dell'istanza in commento.   	
In particolare, l'ufficio riscontra la correttezza  dei dati esposti nel Modello IPEA, al fine di individuare l'ammontare delle  perdite che non risultano più disponibili, a seguito degli utilizzi di cui al  punto 2.4. del Provvedimento.   	
   	
Si rammenta che il riscontro delle perdite dovrà  tenere conto delle ordinarie regole di formazione della base imponibile in  relazione alle deduzioni operabili in sede dichiarativa al netto delle perdite  pregresse  			  			[4]  			  			.  	
Riscontrato che le suddette perdite non siano state  utilizzate nei periodi d'imposta successivi e fino alla data di presentazione  dell'IPEA, l'ufficio scomputa dal maggior reddito accertato/definito le perdite  pregresse nel limite del minore tra l'ammontare richiesto con il Modello IPEA e  quello delle perdite effettivamente utilizzabili risultante dai controlli sopra  descritti.   	
Qualora sia stato già notificato l'avviso di  accertamento, l'ufficio ricalcola l'eventuale maggiore imposta dovuta, i  relativi interessi e le sanzioni correlate, commisurate all'imposta ricalcolata  a seguito dello scomputo delle perdite.   	
Come chiarito nella relazione illustrativa, il  computo in diminuzione delle perdite pregresse richieste dal contribuente,  pertanto, implica la correlata rideterminazione delle sanzioni, in funzione  della maggiore imposta calcolata sul reddito imponibile accertato al netto  delle perdite riconosciute.   	
Il punto 2.5. del Provvedimento chiarisce che le  perdite richieste in diminuzione mediante la presentazione dell'istanza in  argomento, non sono più nella disponibilità del contribuente per la parte  effettivamente computata in diminuzione.   	
Ne consegue che le suddette perdite non potranno più  essere usate ad alcun fine dal contribuente; in particolare, le stesse non  potranno essere portate in diminuzione del reddito dichiarato, né essere  ulteriormente richieste mediante presentazione dell'IPEA.   	
L'indisponibilità delle perdite richieste con il  Modello IPEA è limitata alle perdite di fatto scomputate dai maggiori  imponibili accertati/definiti, qualora queste risultino di ammontare inferiore  rispetto a quelle richieste tramite l'istanza de qua.    	
L'indisponibilità  per il contribuente delle perdite richieste con l'IPEA sussiste anche  nell'ipotesi in cui venga proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento.   	
  		  		4.        		  		La presentazione del Modello  IPEA e gli adempimenti degli uffici   	
  Come già evidenziato al paragrafo precedente, la  struttura deputata alla lavorazione dell'istanza di computo in diminuzione  delle perdite IPEA è lo stesso ufficio che emette l'avviso di accertamento  (punto 5.1. del Provvedimento).   	
All'atto della presentazione dell'istanza,  esclusivamente per via telematica, l'ufficio verifica, dapprima,  l'utilizzabilità delle perdite richieste, con le modalità evidenziate al  precedente paragrafo 3.4., e, successivamente, scomputa le stesse dai maggiori  imponibili.   	
Nei paragrafi che seguono si riportano le indicazioni  relative agli adempimenti cui sono tenuti gli uffici nell'ipotesi di  presentazione del Modello IPEA, distinguendo i vari casi a seconda che lo  stesso sia presentato in relazione a:    	
  	  	1)         	  	notifica  dell'avviso di accertamento (sub 4.1.);  	
  	  	2)         	  	procedimento  di accertamento con adesione a seguito di notifica dell'avviso di accertamento  (sub 4.2.);   	
  	  	3)         	  	procedimento  di adesione anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento (sub 4.3.).   	
In ultimo, si riassumono i termini entro i quali  l'ufficio provvede ai diversi adempimenti relativi al riscontro delle perdite,  dettagliatamente descritti nei paragrafi successivi:    	
  	  	?         	  	comunicazione  dell'esito del ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli  interessi e delle sanzioni correlate, entro sessanta giorni dalla trasmissione  telematica del Modello IPEA, se questo è presentato a seguito di notifica di  avviso di accertamento (articolo 6 del Provvedimento);    	
  	  	?         	  	predisposizione  dell'atto di accertamento con adesione, contenente la determinazione dei  maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili, se il Modello IPEA è  presentato nel corso del contraddittorio instaurato ai sensi dell'articolo 5,  comma 1, o dell'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, ovvero se lo stesso  è presentato, a seguito di notifica di avviso di accertamento, nell'ipotesi di  istanza di accertamento con adesione di cui all'articolo 6, comma 2, del  medesimo decreto legislativo (articoli 7 e 8 del Provvedimento).   	
  		  		4.1.      		  		Il procedimento a seguito di notifica  dell'avviso di accertamento   	
  In ipotesi di avvenuta notifica dell'avviso di  accertamento di cui all'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente  può esercitare la facoltà di chiedere il computo in diminuzione delle perdite  pregresse dall'imponibile accertato nell'atto stesso.   	
A tal fine, il contribuente presenta in via  telematica il Modello IPEA entro il termine per la proposizione del ricorso di  cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e pertanto entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento  (fatto salvo l'eventuale periodo di sospensione feriale previsto dalla legge 7  ottobre 1969, n. 742).   	
La presentazione del Modello IPEA sospende il  predetto termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo  di sessanta giorni.   	
L'ufficio competente riscontra l'utilizzabilità delle  perdite richieste in diminuzione dal maggior imponibile accertato, con le  modalità descritte nel paragrafo 3.4.   	
In esito al suddetto riscontro, l'ufficio scomputa le  perdite dall'imponibile accertato e ricalcola l'eventuale maggiore imposta  dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate. L'ufficio, quindi, comunica  l'esito del ricalcolo al contribuente, entro sessanta giorni dalla  presentazione del Modello IPEA.   	
Ai sensi di quanto previsto nel punto 6.5. del  Provvedimento, l'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto  all'avviso di accertamento notificato.   	
A tale riguardo, si evidenzia che l'atto impugnabile  è l'avviso di accertamento, anche nell'ipotesi in cui le perdite riconosciute e  computate in diminuzione siano inferiori alle perdite richieste e questo  costituisca l'unico motivo di impugnazione dell'atto.   	
In ogni caso, la presentazione del Modello IPEA a  seguito della notifica dell'avviso di accertamento non preclude la possibilità  di presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6,  comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 (punto 6.6. del Provvedimento). Tale  fattispecie è descritta nel sottoparagrafo successivo.   	
4.2. Il procedimento di adesione a seguito della notifica dell'avviso di accertamento
A seguito di notifica dell'avviso di accertamento,  non preceduto dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 218  del 1997, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione  entro i termini previsti per l'impugnazione dell'atto medesimo, ai sensi del  comma 2 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997.   	
Il procedimento di accertamento con adesione,  attivato a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, può dar luogo a  due distinte ipotesi con riferimento alla presentazione del Modello IPEA:   	
ipotesi 1 il contribuente presenta il Modello IPEA e,  successivamente, presenta   	
istanza di  accertamento con adesione;   	
ipotesi 2 il contribuente presenta istanza di accertamento con  adesione e, nel   	
corso del  contraddittorio, presenta il Modello IPEA.   	
Nel seguito sono descritti, per ciascuna delle due  ipotesi, gli effetti sulla sospensione dei termini di impugnazione dell'avviso  di accertamento, senza tener conto dell'eventuale periodo di sospensione  feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, che ove del caso dovrà  essere computato in aumento.   	
Nell'ipotesi 1,  il contribuente presenta il Modello IPEA entro il termine di proposizione del  ricorso, cioè entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.  La presentazione del Modello IPEA sospende per un periodo di sessanta giorni il  termine per l'impugnazione dell'atto, ai sensi del quarto comma dell'articolo  42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Entro il suddetto termine, ovvero in questa  ipotesi entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto, il contribuente può  presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi del comma 2  dell'articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997. La presentazione dell'istanza di  adesione sospende il termine dell'impugnazione dell'atto per ulteriori novanta  giorni, come previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo 6.   	
Il punto 6.6. del Provvedimento prevede che, in caso  di presentazione del Modello IPEA anteriormente all'istanza di accertamento con  adesione (ipotesi 1), si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4 e  seguenti e che, pertanto, non si applica l'ulteriore periodo di sospensione di  sessanta giorni di cui al punto 7.3.    	
Infatti, in tale ipotesi la sospensione di sessanta  giorni conseguente alla presentazione del Modello IPEA è stata già applicata  per effetto delle previsioni di cui al punto 6.3. del Provvedimento, mentre il  periodo di sospensione di cui al 7.3. è previsto a seguito della presentazione  del Modello IPEA successivamente all'istanza di accertamento con adesione ed è  attinente quindi a una diversa ipotesi procedimentale (ipotesi 2, nel seguito  delineata).    	
Nell'ipotesi 2,  il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione, ai sensi del  citato comma 2 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dalla notifica  dell'avviso di accertamento. In tal caso, il termine dell'impugnazione  dell'atto si sospende per novanta giorni (ai sensi del successivo comma 3).  Entro il suddetto termine, ovvero in questa ipotesi entro centocinquanta giorni  dalla notifica dell'atto, il contribuente può presentare il Modello IPEA.   	
Il Provvedimento prevede, al punto 7.3., che in tale  ultima circostanza la presentazione del Modello IPEA sospende il termine per  l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di sessanta giorni  ulteriore a quello di novanta giorni previsto a seguito della presentazione  dell'istanza di adesione. La ratio di  tale previsione risiede nel fatto che, diversamente, si manifesterebbe una  disparità di trattamento tra il soggetto che presenta il Modello IPEA prima  dell'istanza di adesione rispetto a quello che dovesse presentarlo  successivamente.   	
In entrambi i casi, pertanto, il contribuente  usufruisce di un periodo di sospensione complessivo di centocinquanta giorni.   	
In sintesi, i termini di impugnazione dell'avviso di  accertamento, tenendo conto dei diversi periodi di sospensione nelle due  ipotesi sopra delineate, sono schematizzati nella tabella che segue.   	
Termini di impugnazione dell'avviso di accertamento   	
|     				    					  |     			    				 Termine ordinario   					  |     			    				 Periodi    di sospensione   					  |     			    				 Termine totale   					  |    		|
|     				 ipotesi    1   					  |     			    				 60 giorni   					  |     			    				 Modello IPEA + 60 giorni   					  |     			    				 Istanza adesione + 90 giorni   					  |     			    				 210 giorni   					  |    		
|     				 ipotesi    2   					  |     			    				 60 giorni   					  |     			    				 Istanza adesione + 90    giorni   					  |     			    				 Modello IPEA + 60 giorni   					  |     			    				 210 giorni   					  |    		
N.B.: Fatto salvo il  computo in aumento dell'eventuale periodo di sospensione feriale   	
   	
In entrambe le ipotesi, il Provvedimento, al punto  7.4. (cui fa rinvio anche il punto 6.6.), prevede che l'ufficio, previo  riscontro dell'utilizzabilità delle perdite, predispone l'atto di accertamento  con adesione, contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite  utilizzabili, senza tenere conto del termine di sessanta giorni per la  comunicazione dell'esito del ricalcolo di cui al penultimo periodo del quarto  comma dell'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. La ratio della previsione sopra descritta è ravvisabile nella  circostanza che, una volta presentata istanza di adesione, il ricalcolo della  maggiore imposta dovuta ha quale termine naturale quello del procedimento di  adesione.   	
Nel caso di mancato perfezionamento dell'adesione,  l'avviso di accertamento originariamente notificato conserva la sua efficacia e  l'ufficio che lo ha emesso, sulla base del Modello IPEA presentato nel corso  del contraddittorio, ricalcola, comunque, l'eventuale maggiore imposta dovuta,  gli interessi e le sanzioni correlate, computando in diminuzione dai maggiori  imponibili accertati le perdite delle quali ha riscontrato l'utilizzabilità.   	
L'ufficio, quindi, comunica al contribuente l'esito  del ricalcolo: come già chiarito, detta comunicazione non costituisce atto  autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.   	
4.3. Il procedimento di adesione anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento
Il procedimento di accertamento con adesione può  essere attivato su iniziativa del contribuente (articolo 6, comma 1, del d.lgs.  n. 218 del 1997) o dell'ufficio competente (articolo 5, comma 1, del d.lgs. n.  218 del 1997).   	
Anche nelle ipotesi di accertamento con adesione  antecedente alla notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente ha  facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili  le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.   	
Il Provvedimento al punto 8 prevede che il Modello  IPEA sia presentato in via telematica nel corso del contraddittorio, avendo  quale termine naturale la conclusione dello stesso.   	
Secondo le modalità dettagliate nel paragrafo 3.4.  della presente circolare, l'ufficio riscontra l'utilizzabilità delle perdite  richieste a scomputo del maggiore imponibile oggetto di definizione e  predispone l'atto di adesione contenente i maggiori imponibili definiti, al  netto delle eventuali perdite utilizzabili.   	
Ai sensi del punto 8.5. del Provvedimento, in caso di  mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio, previo riscontro  dell'utilizzabilità delle perdite, emette l'avviso di accertamento tenendo  comunque conto delle perdite richieste con il Modello IPEA presentato.   	
  		  		5.        		  		Lo scomputo delle perdite  richieste dai soggetti aderenti al consolidato   	
  Resta ferma, per i soggetti aderenti al consolidato  nazionale, l'applicazione dell'articolo 40-bis,  comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997, nei quali si prevede che  sia concessa alla consolidante la facoltà di chiedere, mediante la  presentazione telematica del Modello IPEC, il computo in diminuzione dai  maggiori imponibili accertati con l'atto unico, ovvero definiti nell'ambito dei  relativi procedimenti di adesione, delle perdite del consolidato non  utilizzate, fino a concorrenza del loro importo (sub. 5.1.).   	
Tuttavia, i soggetti aderenti al consolidato hanno la possibilità di presentare il Modello IPEA in determinate ipotesi nel seguito dettagliate (sub 5.2.).
  	
  		  		5.1.      		  		Le perdite richieste con il Modello IPEC   	
  Mediante la presentazione del Modello IPEC, la  consolidante può richiedere in diminuzione dei maggiori imponibili accertati  con l'atto unico sia le perdite di periodo sia le perdite pregresse del  consolidato che, in costanza di regime, sono nell'esclusiva disponibilità della  consolidante. La consolidata, infatti, avendo trasferito il proprio reddito sia  negativo che positivo alla fiscal unit,  si presenta, al momento dell'emissione dell'atto unico per la rettifica dei  redditi propri, con un imponibile pari a zero.   	
La richiesta di scomputo avviene, con le modalità e i termini  stabiliti nei   	
Provvedimenti del Direttore  dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2010 e del 20 ottobre 2014 e nella  circolare n. 27 del 2011, cui si fa rinvio.   	
Si rammenta che le perdite che possono essere  richieste con il Modello IPEC sono distinte per natura in:   	
  	  	?       	  	utilizzabili  in misura limitata, nel limite dell'80 per cento del maggior imponibile  accertato (comma 1 dell'articolo 84 del TUIR);   	
  	  	?       	  	utilizzabili  in misura piena, perché realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data  di costituzione, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività  produttiva (comma 2 dell'articolo 84 del TUIR);   	
  	  	?       	  	soggette  a scadenza, in quanto maturate nei periodi d'imposta anteriori al quinto periodo  d'imposta antecedente a quello in corso al 6 luglio 2011.   	
Nel Modello IPEC resta ferma l'ulteriore distinzione  tra perdite di periodo e non, con la separata indicazione, nell'ambito di  ciascuna tipologia di perdite, di quelle riferite al periodo d'imposta oggetto  di rettifica.   	
Inoltre, le istruzioni del modello IPEC chiariscono  che le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica, oltre che  prioritariamente, sono scomputate in misura intera.   	
In merito la circolare n. 53 del 2011 chiarisce che  il nuovo regime del riporto delle perdite, non produce effetti "in ordine alle perdite di periodo realizzate  dalle società consolidate nell'ambito del gruppo, le quali vengono trasferite  in misura integrale alla fiscal unit". Parimenti, nell'ambito del  procedimento di accertamento, nell'ottica del ripristino della situazione che  si sarebbe realizzata qualora la società partecipante al consolidato avesse  dichiarato sin da subito il proprio imponibile in misura corretta, le perdite  relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica, richieste con il Modello  IPEC, sono scomputate in misura piena, senza subire, pertanto, il limite  dell'utilizzo nella misura dell'80 per cento del maggior imponibile accertato.   	
Tale limite si applica, invece, all'utilizzo delle  perdite diverse da quelle relative al periodo d'imposta oggetto di  accertamento, salvo che si tratti di quelle formate nei primi tre periodi  d'imposta dalla data di costituzione della società che le ha prodotte,  anch'esse scomputabili in misura piena a condizione che si riferiscano ad una  nuova attività produttiva.   	
Fatto salvo l'utilizzo delle perdite di periodo, che  devono essere prioritariamente e interamente scomputate, non sussiste alcun  vincolo di priorità nella scelta delle perdite da utilizzare in compensazione.  Pertanto, qualora la consolidante possieda perdite utilizzabili sia in misura  limitata sia in misura piena, la stessa può liberamente individuare quali  richiedere in diminuzione dai maggiori imponibili.   	
Le perdite possono essere richieste con il Modello  IPEC solo se non utilizzate alla data di presentazione dell'istanza de qua  			  			[5]  			  			,  ai sensi del punto 2.3. e   	
2.4 del  Provvedimento del 29 ottobre 2010.   	
In particolare, tra le perdite che si considerano  utilizzate alla data di presentazione del Modello IPEC, vi sono quelle  attribuite alle società che le hanno prodotte, in ipotesi di revoca  			  			[6]  			  			o interruzione parziale dell'opzione per il consolidato, ovvero attribuite alle  società che le hanno prodotte o rimaste in capo alla consolidante, in caso di  revoca o interruzione totale della tassazione di gruppo, ai sensi degli  articoli 124 e 125 del TUIR.   	
In merito a quest'ultima ipotesi, la circolare n. 27  del 2011 chiarisce che in caso di interruzione o revoca dell'opzione riguardante  l'intero perimetro di consolidamento, la procedura di scomputo delle perdite  mediante modello IPEC non potrà trovare applicazione, in quanto in tale  eventualità tutte le perdite prodotte in costanza di consolidato sono  attribuite alle società che le hanno prodotte ovvero permangono nella esclusiva  disponibilità della ex consolidante, secondo gli accordi di consolidamento  all'uopo pattuiti.   	
Pertanto, in caso di revoca o  interruzione totale della tassazione di gruppo, essendosi verificata una causa  interruttiva del consolidato nel suo complesso, di fatto non è più possibile la  presentazione del Modello IPEC. Le perdite   	
(ri)attribuite alle società che le  hanno prodotte e le perdite attribuite alla exconsolidante  non sono più nella disponibilità del consolidato, ma sono da considerarsi  perdite proprie del soggetto destinatario delle stesse.   	
Per quanto riguarda tali perdite, si evidenzia che  le stesse continuano ad essere relative al periodo d'imposta di propria  formazione e mantengono l'originaria natura (utilizzabili senza limiti o all'80  per cento), anche se non risultano evidenziate nella corrispondente  dichiarazione dei redditi della singola società, allora partecipante al  consolidato.    	
  		  		5.2.      		  		Le perdite richieste con il Modello IPEA   	
  In determinate ipotesi, i soggetti aderenti al  consolidato possono richiedere con il Modello IPEA il computo in diminuzione  delle perdite:   	
  	  	a)    	  	anteriori  al regime di tassazione di gruppo (sub.  5.2.1.);   	
  	  	b)    	  	riattribuite  a seguito di interruzione o revoca dell'opzione per il consolidato (sub. 5.2.2.);   	
  	  	c)     	  	del  consolidato in relazione alla rettifica del Modello CNM (sub. 5.2.3.).   	
  		  		5.2.1.       		  		Le  perdite anteriori al regime di tassazione di gruppo   	
  Ai fini della determinazione del reddito complessivo  globale i soggetti aderenti al consolidato trasferiscono il proprio reddito o  la propria perdita di periodo alla fiscal  unit.    	
Il trasferimento del reddito di periodo alla fiscal unit avviene previa eventuale  compensazione, da parte di ogni soggetto aderente al consolidato, sia in  qualità di consolidata che di consolidante, del proprio imponibile positivo  conseguito in uno degli esercizi in cui è valida l'opzione, con le proprie  perdite pregresse all'esercizio dell'opzione. Nel caso in cui le perdite  pregresse all'esercizio dell'opzione risultino eccedenti rispetto  all'imponibile positivo di periodo, sarà riportata nella dichiarazione  successiva la perdita pregressa residua senza possibilità di trasferirla al  consolidato (articolo 118, comma 2, del TUIR).   	
Tanto premesso, qualora vi sia un maggior reddito  proprio accertato mediante l'atto unico per i periodi d'imposta in corso di  opzione, la consolidata (oppure consolidante per i redditi propri) destinataria  della rettifica può richiedere il computo in diminuzione delle perdite proprie  anteriori all'esercizio dell'opzione, purché ancora utilizzabili alla data di  presentazione dell'IPEA. Infatti, se il soggetto destinatario della rettifica  avesse correttamente dichiarato il proprio reddito, questo avrebbe trovato compensazione  con le perdite pregresse all'esercizio dell'opzione, prima del trasferimento  del risultato d'esercizio alla fiscal  unit.   	
Si evidenzia che, trattandosi di atto unico  notificato sia alla consolidata destinataria della rettifica che alla  consolidante, resta ferma la possibilità per la consolidante di presentare il  Modello IPEC per richiedere l'utilizzo delle perdite del consolidato, fino a  concorrenza dell'importo accertato, anche in alternativa al Modello IPEA della  consolidata.   	
In tale ipotesi, in cui a fronte del medesimo atto  unico siano presentati sia il Modello IPEC che il Modello IPEA, trattandosi di  un unico procedimento di accertamento posto in essere ai sensi dell'articolo  40-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, il  termine di impugnazione dell'atto unico è sospeso per sessanta giorni. Infatti,  la ratio della sospensione del  termine di impugnazione è di consentire, da un lato, al contribuente di  richiedere il computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili  accertati nell'atto e, dall'altro, all'ufficio di operare conseguentemente lo  scomputo di tutte le perdite a tal fine ritenute utilizzabili,  indipendentemente dalla modalità (IPEC o IPEA) con la quale sono richieste.   	
Le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione  possono essere richieste con l'IPEA anche per le rettifiche relative ai periodi  d'imposta precedenti o successivi alla tassazione di gruppo, purché ancora  utilizzabili alla data di presentazione dell'istanza.   	
  		  		5.2.2.       		  		Le  perdite riattribuite a seguito di interruzione o revoca dell'opzione per   	
  il consolidato   	
  Come già evidenziato al paragrafo 5.1., in caso di  revoca o interruzione totale della tassazione di gruppo ai sensi degli articoli  124 e 125 del TUIR, le perdite riattribuite alle società che le hanno prodotte  o rimaste in capo alla consolidante, sulla base della scelta operata in sede di  opzione per il consolidato, non possono essere richieste mediante la  presentazione del Modello IPEC di cui all'articolo 40-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto in tale  eventualità le perdite divengono perdite proprie delle società cui sono  riattribuite.   	
Tali perdite, riportabili secondo  i criteri e i limiti previsti dall'articolo 84 del TUIR dal soggetto cui sono  state riattribuite, sono relative al periodo d'imposta di relativa formazione,  anche se non risultano evidenziate nella dichiarazione dei redditi della  singola società allora partecipante al consolidato.   	
Le suddette perdite,  configurandosi come perdite proprie, e non più come perdite del consolidato  sono utilizzabili, su richiesta del contribuente, mediante la presentazione del  Modello IPEA. In particolare:    	
  	  	a)        	  	in ipotesi di accertamento per i periodi  d'imposta successivi a quelli in corso di opzione per il consolidato, possono  essere computate in diminuzione dal maggior imponibile accertato le perdite  riattribuite e non utilizzate al momento di presentazione dell'IPEA;   	
  	  	b)        	  	in ipotesi di accertamento per i periodi  d'imposta in corso di opzione, qualora sia rettificato il reddito complessivo  globale del consolidato mediante la notifica dell'atto unico di cui  all'articolo 40-bis, comma 2, del  d.P.R. n. 600 del 1973, la ex consolidante, solidalmente responsabile con la ex  consolidata in relazione alla pretesa tributaria ivi contenuta, può presentare  il Modello IPEA nel limite delle perdite alla stessa attribuite. Parimenti, la  ex consolidata può chiedere con l'IPEA, per il medesimo atto unico, il computo  in diminuzione delle perdite alla medesima riattribuite, fino a concorrenza  dell'importo accertato, anche in alternativa alla ex consolidante. In entrambi  i casi, le perdite riattribuite dovranno essere relative al medesimo o a  precedenti periodi d'imposta rispetto a quello oggetto di accertamento. Tali  perdite non possono, invece, essere richieste dalla ex consolidante con il Modello  IPEC.   	
Qualora le perdite riattribuite di cui si chiede il computo  in diminuzione siano relative al medesimo periodo d'imposta oggetto di  accertamento, le stesse non subiscono il limite di cui all'articolo 84, comma  1, del TUIR in ragione del peculiare meccanismo del consolidato e possono  essere indicate nel campo "perdite utilizzabili in misura piena" del Modello  (anche se non realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di  costituzione). Esse devono essere scomputate prioritariamente rispetto a  eventuali perdite pregresse all'anno oggetto di rettifica e riattribuite al  medesimo soggetto (perdite pregresse che, invece, subiscono il limite dell'80  per cento). Infatti, nell'ottica del ripristino della situazione che si sarebbe  realizzata qualora la società partecipante al consolidato avesse dichiarato sin  da subito il proprio imponibile in misura corretta, le perdite relative al  periodo d'imposta oggetto di rettifica, richieste mediante il Modello IPEA in  quanto perdite proprie riattribuite in ragione dell'interruzione del  consolidato, sono scomputate in misura piena;   	
  	  	c)         	  	in  ipotesi di accertamento in relazione ai periodi d'imposta in corso di opzione,  qualora siano notificati atti diversi dall'atto unico per le rettifiche che  richiedano di procedere distintamente all'accertamento nei confronti della (ex)  consolidata o della (ex) consolidante, la (ex) consolidante può chiedere in  diminuzione le perdite alla stessa attribuite, mediante la presentazione  dell'IPEA.   	
  		  		5.2.3.       		  		Le  perdite in relazione alla rettifica del Modello CNM   	
  In vigenza del regime di tassazione di gruppo, nelle  ipotesi in cui occorre procedere distintamente all'accertamento nei confronti  della consolidata (o della stessa consolidante), che ha trasferito al  consolidato i dati e gli elementi oggetto di contestazione, e conseguentemente  anche all'accertamento nei confronti della consolidante per rettificare il  modello CNM  			  			[7]  			  			,  ovvero si proceda a rettificare il solo Modello CNM  			  			[8]  			  			,  la consolidante può chiedere il computo in diminuzione delle perdite del  consolidato, mediante la presentazione dell'IPEA.   	
  		  		6.        		  		La riduzione delle perdite   	
  Una volta operato il computo in diminuzione delle  perdite in accertamento o in adesione, l'ufficio deve ridurre in dichiarazione  l'importo delle perdite riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del TUIR,  come previsto dall'articolo 36bis,  comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del  1973, al fine di garantire che le perdite scomputate, sia di periodo che  pregresse, non restino nella disponibilità del contribuente e non siano quindi  nuovamente utilizzate. Tali disposizioni, come sopra rammentato, si applicano  anche nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale in ipotesi  di presentazione del Modello IPEC.    	
L'importo delle perdite oggetto di riduzione è pari  all'importo delle perdite effettivamente computate in diminuzione in  accertamento o in adesione.   	
Gli adempimenti dell'ufficio in relazione alla  riduzione in dichiarazione delle perdite scomputate sono differenti a seconda  che lo scomputo attenga alle perdite di periodo (scomputate d'ufficio in  "automatico" in quanto disconosciute) ovvero consegua alla presentazione del  Modello IPEA o del Modello IPEC (su richiesta del contribuente).   	
  		  		6.1.      		  		Riduzione delle  perdite di periodo conseguente  allo scomputo "automatico"   	
  Il medesimo ufficio che ha scomputato in "automatico"  le perdite di periodo, nell'avviso di accertamento ovvero nell'atto di  adesione, provvede altresì a ridurne l'importo nelle dichiarazioni dei redditi  successive a quella oggetto di rettifica, ai sensi del secondo periodo  dell'articolo 36-bis, comma 3bis, del d.P.R. n. 600 del 1973  			  			[9]  			  			.  	
In tale ambito, l'ufficio riscontra se le perdite  di periodo disconosciute in accertamento o in adesione siano state o meno  utilizzate dal contribuente nella dichiarazione di un periodo d'imposta  successivo.   	
  		  		6.1.1.       		  		Perdite  scomputate in "automatico" già utilizzate dal contribuente   	
  Nell'ipotesi in cui le perdite di periodo  disconosciute siano già state utilizzate nella dichiarazione di un periodo d'imposta  successivo l'ufficio riscontra se il contribuente abbia, in tale dichiarazione,  un basket di perdite capienti della  stessa natura di quelle che ha già utilizzato10.   	
In presenza di un basketdi perdite capienti della stessa natura, non emergerà un maggiore imponibile  per effetto della riduzione operata dall'ufficio che sarà limitata alla sola  rettifica del quadro RS nell'ultima dichiarazione presentata, ai sensi  dell'articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.   	
Qualora, invece, siano state utilizzate perdite nella dichiarazione di un periodo d'imposta successivo e per effetto della riduzione delle perdite operata dall'ufficio non residui un basket di perdite capienti della stessa natura di quelle utilizzate, emergerà un maggiore imponibile. In tali circostanze, l'ufficio procede alla rettifica ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 oppure, qualora sia mutata la competenza sul contribuente rispetto al periodo d'imposta oggetto dello scomputo in automatico (ad esempio per variazione del domicilio fiscale o perché divenuto "grande contribuente"), effettua una segnalazione al nuovo ufficio competente affinché operi la suddetta rettifica.
  		  		6.1.2.       		  		Perdite  scomputate in "automatico" non utilizzate dal contribuente   	
  Nell'ipotesi in cui, invece, le perdite di periodo  disconosciute siano riportate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto  di rettifica e non siano state utilizzate dal contribuente, la riduzione delle  perdite è operata, nell'ultima dichiarazione presentata, dall'ufficio che ha  effettuato lo scomputo delle perdite, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973.   	
6.2. Riduzione delle perdite conseguente allo scomputo da Modello IPEA e da Modello IPEC
Il medesimo ufficio che ha operato lo scomputo delle  perdite pregresse richiesto con la presentazione del Modello IPEA, riduce  altresì l'importo delle perdite riportabili ai sensi degli articoli 8 e 84 del  TUIR, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, sulla base di quanto  previsto dal primo periodo dell'articolo 36-bis,  comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del  1973  			  			[10]  			  			.  	
Per esplicita previsione normativa la disposizione di  cui all'articolo 36bis, comma 3-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 è  applicabile anche ai soggetti aderenti al consolidato nazionale.   	
Pertanto, il medesimo ufficio che ha operato il  computo in diminuzione in accertamento o in adesione delle perdite, sia di  periodo che pregresse, richieste dalla consolidante mediante la presentazione  del Modello IPEC, riduce altresì l'importo delle perdite riportabili ai sensi  dell'articolo 84 del TUIR, nell'ultima dichiarazione di gruppo presentata  (Modello CNM), ai sensi del primo periodo dell'articolo 36-bis, comma 3-bis, del  d.P.R. n. 600 del 1973  			  			[11]  			  			.  	
  		  		7.        		  		Esempi sullo scomputo delle  perdite   	
  Esempio 1  		
Alfa S.r.l., costituita nel 2000,  dichiara, nel periodo d'imposta 2012, una perdita d'esercizio di 20.000 euro.  Tale perdita non è stata utilizzata nei periodi d'imposta successivi ed è stata  riportata nelle relative dichiarazioni dei redditi.    		
L'Ufficio competente, nel 2016,  contesta un maggior imponibile di 30.000 euro per il periodo d'imposta 2012.   		
L'Ufficio emette, nel 2016, un avviso di accertamento  in cui procede al disconoscimento della perdita di periodo per 20.000 euro e  alla contestazione di un maggior imponibile pari a 10.000 euro e della relativa  imposta, sulla quale sono determinati gli interessi e le sanzioni correlate.   	
Tenuto conto che la perdita di 20.000 euro  dell'esercizio 2012 non è stata utilizzata dal contribuente nei periodi  d'imposta successivi (nei quali quindi deve riscontarsi se sussiste tale  capienza), né a scomputo di precedenti atti impositivi, le perdite sono ridotte  d'ufficio nell'ultima dichiarazione presentata.   	
Esempio 2  		
Beta S.r.l., costituita nel 2002,  dichiara, per il periodo d'imposta 2012, una perdita di esercizio di 50.000  euro.    		
Tale perdita non è stata  utilizzata nei periodi d'imposta successivi ed è stata riportata nelle relative  dichiarazioni dei redditi.    		
L'ufficio nel 2016 contesta un  maggior imponibile di 30.000 euro per il periodo d'imposta 2012.   		
L'ufficio nel 2016 disconosce la perdita di periodo  per l'ammontare di 30.000 euro e notifica alla società un avviso di  accertamento da cui non emerge un maggior imponibile e contenente le  motivazioni della contestazione.   	
Tenuto conto che la perdita di 30.000 euro non è  stata utilizzata dal contribuente nei periodi d'imposta successivi (nei quali  quindi deve riscontarsi la sussistenza di tale capienza), né a scomputo di  precedenti atti impositivi, viene operata la riduzione d'ufficio nell'ultima  dichiarazione presentata.   	
Esempio 3  		
Gamma S.r.l., costituita nel 2003,  dichiara, nel quadro RS della dichiarazione del periodo d'imposta:    		
  		  		?            		  		2012 perdite pregresse per 100.000 euro;   		
  		  		?            		  		2013 perdite pregresse per 20.000 euro;   		
  		  		?            		  		2014 perdite pregresse per 20.000 euro e perdite  di periodo per 50.000 euro;   		
  		  		?            		  		2015 (ultima dichiarazione presentata) perdite  pregresse per 60.000 euro.   		
L'ufficio nel 2016 contesta un  maggior imponibile di 30.000 euro per il periodo d'imposta 2013. La società non  ha altri atti impositivi.   		
La società potrà richiedere con il Modello IPEA le  perdite pregresse, presenti nel periodo d'imposta oggetto di rettifica e non  utilizzate alla data di presentazione dell'IPEA.    	
Le perdite pregresse potranno essere scomputate nel  limite dell'80 per cento del maggior imponibile accertato: 30.000 x 80% =  24.000 euro. Il contribuente potrà utilizzare, però, solo 20.000 euro,  indicandole in IPEA nel campo delle perdite utilizzabili in misura limitata. Le  perdite presenti nell'ultima dichiarazione eccedenti i 20.000 euro, infatti, si  sono formate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica e  non possono essere richieste (nel 2013 le perdite riportabili erano di 20.000  euro). Sul maggior imponibile che residua dopo lo scomputo delle perdite, pari  a 10.000 euro, è (ri)calcolata la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni  correlate.   	
A seguito della riduzione delle perdite nell'ultima  dichiarazione presentata, anno d'imposta 2015, residua una perdita riportabile  pari a 40.000 euro.   	
Esempio 4  		
Delta S.r.l., costituita nel 2004,  dichiara, nel quadro RS della dichiarazione del periodo d'imposta:   		
  		  		?            		  		2012 perdite di periodo per 10.000 euro e  perdite pregresse per 100.000 euro;   		
  		  		?            		  		2013 perdite pregresse per 20.000 euro;   		
  		  		?            		  		2014 perdite pregresse per 20.000 euro e perdite  di periodo per 50.000 euro;   		
  		  		?            		  		2015 (ultima dichiarazione presentata) perdite  pregresse per 60.000 euro.   		
L'ufficio nel 2016 rileva un  maggior imponibile di 50.000 euro per il periodo d'imposta 2012. La società non  ha altri atti impositivi.   		
L'ufficio disconosce la perdita di periodo di 10.000  euro dichiarata nel 2012, scomputandola in automatico dal maggior imponibile e  notifica al contribuente un avviso di accertamento con un maggior imponibile di  40.000 euro, sul quale sono calcolati imposta, interessi e sanzioni correlate.   	
La perdita di periodo di 10.000 euro dichiarata nel  2012 si considera non utilizzata dal contribuente nei periodi d'imposta  successivi (nei quali c'è sempre tale capienza). Non essendo la stessa  utilizzata neanche a scomputo di precedenti atti impositivi, viene ridotta  d'ufficio nell'ultima dichiarazione presentata, anno d'imposta 2015, in cui  l'ammontare delle perdite riportabili si riduce a 50.000 euro.   	
La società può chiedere il computo in diminuzione  delle perdite pregresse per abbattere l'imponibile residuo accertato nel 2012  di 40.000 euro, mediante presentazione dell'IPEA. Le perdite pregresse potranno  essere scomputate nel limite dell'80 per cento del maggior imponibile  accertato: 40.000 x 80% = 32.000 euro. Il contribuente potrà utilizzare solo  10.000 euro di perdite. Nel periodo d'imposta 2013, infatti, riportava in  dichiarazione esclusivamente 20.000 euro di perdite e l'ammontare di 10.000  euro è stato già scomputato come perdita di periodo.   	
Le ulteriori perdite presenti nell'ultima  dichiarazione si sono formate nei periodi d'imposta successivi a quello oggetto  di rettifica e non possono essere richieste. Sul maggior imponibile pari a  30.000 euro, è (ri)calcolata la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni  correlate.   	
A seguito della riduzione delle perdite nell'ultima  dichiarazione presentata, anno d'imposta 2015, residua una perdita  riportabile  pari a 40.000 euro.   	
Esempio 5  		
Una persona fisica nell'esercizio  di impresa commerciale in regime di contabilità ordinaria dichiara per il  periodo d'imposta 2012:   		
  		  		?            		  		perdite del quinto periodo d'imposta precedente  per 10.000 euro,   		
  		  		?            		  		perdite del quarto periodo d'imposta precedente  per 5.000 euro, riportate nella dichiarazione del periodo d'imposta 2013,    		
  		  		?            		  		perdite di periodo per 8.000 euro, riportate  negli anni successivi e esposte nella dichiarazione del periodo d'imposta 2015.  		
L'ufficio nel 2016 contesta un  maggior imponibile di 20.000 euro per il periodo d'imposta 2012.   		
L'ufficio disconosce la perdita di periodo per 8.000  euro scomputandola  in automatico dal maggior imponibile e notifica al contribuente un avviso di  accertamento con un maggior imponibile di 12.000 euro, sul quale sono calcolati  interessi e sanzioni correlate.   	
La perdita di 8.000 euro viene quindi ridotta  nell'ultima dichiarazione presentata, anno d'imposta 2015.   	
Il contribuente decide di computare in diminuzione le  perdite pregresse per abbattere l'imponibile accertato di 12.000 euro, mediante  presentazione dell'IPEA con la quale chiede le perdite, esposte nella  dichiarazione periodo d'imposta 2012, del quinto periodo d'imposta precedente  per 10.000 euro, e del quarto periodo d'imposta precedente per 2.000 euro. Viene  quindi comunicato al contribuente l'esito del ricalcolo nel quale non emerge  maggior imponibile né, di conseguenza, maggior imposta, interessi e sanzioni.   	
Esempio 6  		
Una fiscal unit avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare  dichiara nel quadro CS del Modello CNM per il periodo d'imposta:    		
  		  		?            		  		2013 perdite di periodo per 100.000 euro,   		
  		  		?            		  		2014 perdite di periodo per 100.000 euro e  perdite pregresse per 100.000 euro,   		
  		  		?            		  		2015 perdite pregresse per 100.000 euro.   		
L'ufficio nel 2016 (il consolidato  è ancora in corso di opzione) contesta alla consolidata ALFA un maggior  imponibile di 100.000 euro per il periodo d'imposta 2013, accertabili mediante  l'atto unico.   		
A seguito della notifica dell'atto unico alla  consolidata ALFA e alla consolidante BETA, quest'ultima presenta il modello  IPEC, chiedendo il computo in diminuzione delle perdite di periodo di 100.000  euro.   	
L'ufficio computa in diminuzione in misura piena tali  perdite di periodo, che si considerano riportate nell'ultima dichiarazione  presentata e quindi non utilizzate.    	
A seguito della riduzione d'ufficio della perdita  scomputata, nell'ultima dichiarazione CNM presentata da Beta, anno d'imposta  2015, non residua alcuna perdita riportabile.   	
Esempio 7  		
In una fiscal unit avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare,  la consolidata Alfa S.p.A. trasferisce al consolidato il proprio risultato  d'esercizio in perdita per 100.000 euro riferito al periodo d'imposta 2012.   		
Nel corso del 2013 il consolidato  si interrompe e alla Alfa S.p.A., sulla base del criterio determinato e  comunicato in sede di esercizio dell'opzione per il consolidato, sono  riattribuite perdite per 100.000 euro, che divengono perdite proprie della  società. Le perdite sono riportate nelle dichiarazioni successive e sono  esposte nell'ultima dichiarazione presentata. Alfa S.p.A. non ha altre perdite  riportabili oltre a quelle riattribuite.   		
L'ufficio nel 2016 rileva un  maggior imponibile di 100.000 euro per il periodo d'imposta 2012 accertabile  mediante l'atto unico, notificato alla ex consolidata e alla ex consolidante.   		
La Alfa S.p.A. chiede il computo in diminuzione delle  perdite di periodo di 100.000 euro mediante la presentazione del modello IPEA;  tali perdite sono scomputate dall'ufficio in misura intera.   	
A seguito della riduzione d'ufficio della perdita  scomputata, nell'ultima dichiarazione presentata da Alfa S.p.A., anno d'imposta  2015, non residua alcuna perdita riportabile.   	
Esempio 8  		
Una fiscal unit avente periodo d'imposta coincidente con l'anno solare  dichiara nel quadro CS del Modello CNM per il periodo d'imposta:    		
  		  		?            		  		2013 perdite di periodo per 100.000 euro,    		
  		  		?            		  		2014 perdite di periodo per 100.000 euro e  perdite pregresse per 100.000 euro,   		
  		  		?            		  		2015 perdite pregresse per 20.000 euro.   		
La consolidata Alfa S.p.A.,  costituita nel 2003, ha perdite pregresse all'esercizio dell'opzione (di cui  all'articolo 118, comma 2, del TUIR) per 50.000 euro maturate nel 2012 e  riportate nell'ultima dichiarazione presentata Unico SC.   		
L'ufficio nel 2016 (il consolidato  è ancora in corso di opzione) rileva un maggior imponibile di 100.000 euro per  il periodo d'imposta 2013 accertabile mediante l'atto unico, notificato alla  consolidata e alla consolidante.   		
La consolidata Alfa S.p.A. decide di chiedere il  computo in diminuzione delle perdite proprie, pregresse all'esercizio  dell'opzione, per 50.000 euro per abbattere l'imponibile di 100.000 euro,  indicandole nel modello IPEA nel campo delle perdite utilizzabili in misura  limitata. Le stesse saranno integralmente scomputate in quanto rientranti nel  limite dell'80 per cento del maggior imponibile accertato: 100.000 x 80% =  80.000 euro. Il maggior imponibile che residua dopo lo scomputo delle perdite è  pari a 50.000 euro.   	
Nella dichiarazione CNM sono esposte, per il periodo  d'imposta 2013, perdite di periodo per 100.000 euro, che sono state, tuttavia,  in parte utilizzate in quanto nell'ultima dichiarazione CNM presentata sono  esposte perdite per soli 20.000 euro. La consolidante Beta S.p.A. presenta il  modello IPEC, chiedendo il computo in diminuzione delle perdite di periodo nel  limite dell'importo di 20.000 euro.    	
L'ufficio computa in diminuzione in misura piena le  perdite di periodo e, sul maggior imponibile che residua dopo lo scomputo delle  perdite, pari a 30.000 euro, (ri)calcola la maggiore imposta, gli interessi e  le sanzioni correlate.   	
A seguito della riduzione d'ufficio della perdita  scomputata, nell'ultima dichiarazione CNM presentata dalla consolidante Beta  S.p.A., anno d'imposta 2015, non residua alcuna perdita del consolidato  riportabile.   	
Nell'ultima dichiarazione Unico SC presentata dalla  consolidata Alfa S.p.A., anno d'imposta 2015, non residuano perdite pregresse  all'esercizio dell'opzione riportabili.   	
  					  					[1]  					  					 Punto 4. del  Provvedimento. La trasmissione telematica dei dati contenuti nel Modello è  effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "IPEA", reso  disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.   			
  					  					[2]  					  					 Si tratta delle perdite  maturate nei periodi d'imposta anteriori al quinto periodo d'imposta  antecedente a quello in corso al 6 luglio 2011.   			
  					  					[3]  					  					 Così come individuati ai  sensi dell'articolo 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e, in relazione ai  grandi contribuenti, dell'articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009, n. 2.   			
  					  					[4]  					  					Ad esempio, l'agevolazione ACE opera dopo aver determinato il reddito  complessivo netto che risulta già ridotto di eventuali perdite pregresse e,  laddove l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto,  l'eccedenza può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun  limite quantitativo e temporale (Circolari 23 maggio 2014, n. 12 e 3 giugno  2015, n. 21).   			
  					  					[5]  					  					 Le perdite non utilizzate  alla data di presentazione del Modello devono intendersi sia le perdite  relative al periodo d'imposta oggetto di rettifica, sia quelle ancora  utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi dell'art. 84 del TUIR.  			
  					  					[6]  					  					 Si rammenta che la parola  "revoca" ha sostituito le parole "mancato rinnovo", anche nel prosieguo delle  disposizioni citate nella presente circolare, in ragione delle modifiche  apportate al testo unico delle imposte sui redditi dall'articolo 7-quater, comma 27, del decreto legge 22  ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016, n. 225.   			
  					  					[7]  					  					 Si tratta delle rettifiche  effettuate sia sulla dichiarazione Unico SC della società consolidata (o Unico  SC della consolidante) sia sulla dichiarazione del consolidato (modello CNM),  in ipotesi diverse da quelle per cui è previsto l'atto unico descritte nel  paragrafo 3.5.1. della circolare n. 27 del 2011, per le quali è prevista  l'emissione di due atti distinti.   			
  					  					[8]  					  					 Si tratta delle rettifiche  relative alla sola dichiarazione del consolidato modello CNM descritte nel  paragrafo 3.5.2. della circolare n. 27 del 2011, per le quali si procede  all'emissione di un solo atto nei confronti della consolidante.   			
[9] "A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre
l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto".
[10] Per perdite della stessa natura si intendono: (i) perdite soggette a scadenza maturate in relazione al medesimo periodo d'imposta (perdite di cui all'articolo 8, comma 3, primo e secondo periodo, del TUIR, e perdite di cui all'articolo 101, comma 6, del TUIR); (ii) perdite utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUIR; (iii) perdite utilizzabili in misura piena ai sensi dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo, e dell'articolo 84, comma 2, del TUIR.
Tenuto conto che tale atto impositivo contenente la rettifica "da riduzione" consegue all'avviso di accertamento o di adesione nel quale le perdite sono state disconosciute, è opportuno che i due atti siano il più possibile contestuali.
   			
  					  					[11]  					  					"A seguito dello scomputo delle perdite  dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto  comma dell'articolo 42 del presente decreto, [...], del comma 1-ter dell'articolo  7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, [...], l'amministrazione  finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi  dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata".  			
  					  					[12]  					  					 "A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili  effettuato ai sensi [...], del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto,  [...], del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione  dei redditi presentata".