Con Comunicato Stampa dell'11 ottobre 2022 il CNDCEC ha espresso alcune perplessità in merito alla formazione del nuovo elenco dei professionisti delegati alle vendite nelle esecuzioni e chiede di apportare modifiche, in particolare sui nuovi criteri di formazione del nuovo elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita e in tema di formazione specialistica, allo schema di decreto legislativo su processo civile, revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e esecuzione forzata.
In particolare il legislatore delegato, nel prevedere i nuovi criteri di formazione e tenuta dell'elenco, sembra aver trascurato le prerogative degli Ordini professionali, enti pubblici vigilati dal Ministero della giustizia e abilitati a certificare la regolarità delle posizioni dei propri iscritti e l’assenza anche di provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti.
Le perplessità, inoltre, scaturiscono anche dalla scelta effettuata dal legislatore delegato nello schema, dove l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ma è formato da un comitato presieduto dal presidente stesso o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco.
Le funzioni di segretario, poi, devono essere esercitate dal cancelliere del tribunale. Coloro che aspirano a essere inclusi nell’elenco, vale a dire i professionisti, devono farne domanda al presidente del tribunale.
I Commercialisti non riscontrano effettive necessità di modificare il sistema di reclutamento dei professionisti, in considerazione della efficiente collaborazione finora prestata al presidente del tribunale da parte degli Ordini territoriali che, ogni triennio, raccolgono le disponibilità presso i propri iscritti e le inoltrano tempestivamente al presidente stesso.
Ulteriori perplessità vengono segnalate in merito:
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Calcolo ravvedimento operoso versamenti (vers. 2025)
Nuova versione con la gestione dei codici tributo relativi alle maggiorazioni per acconti CPB.
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La redazione di un ricorso tributario, oggi più che mai, richiede un'attenzione particolare alle continue evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali. La riforma della giustizia tributaria, entrata in vigore in diverse fasi tra fine 2022 e inizio 2024, ha trasformato profondamente il panorama.
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