Con Risoluzione n. 29 dell'11 aprile l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari.
L'adesione contestuale a più forme pensionistiche complementari, ha spiegato l'Agenzia, comporta che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche, debba essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.
Quindi, nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.
Relativamente alla documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione per far valere l'anzianità maturata presso altra forma pensionistica per la riduzione dell'aliquota, le Entrate hanno chiarito che quest'ultima potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.
Questo permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato al 9 giugno 2025.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 e fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
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