E' soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25% il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali, in quanto rientra nella categoria dei redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir.
Non si tratta, infatti, di un indennizzo, ma di una remunerazione dell'attività collaborativa del proprietario al perseguimento di pubblici interessi a incentivazione della messa a disposizione dell'autorità preposta alla tutela e alla valorizzazione dei beni.
A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 58 del 3 marzo, relativa al corretto trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi diritto a titolo di premi per i ritrovamenti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Dl n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) e alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV , del 30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che "i premi per i ritrovamenti non rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi dall'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista".
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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