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Giovedì 16 ottobre 2025

PEC amministratori: qualche legittimo dubbio sulla privacy

a cura di: Studio Valter Franco
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PEC amministratori: qualche legittimo dubbio sulla privacy

L’obbligo di comunicare la PEC personale al Registro delle Imprese solleva interrogativi sulla tutela della privacy degli amministratori, specie quando si utilizza l’indirizzo della società.

Com’è noto entro il 31 dicembre 2025 (termine originario “contestato” il 30.06.2025) sussiste l’obbligo, peraltro non sanzionato, per gli amministratori di società costituite ante 1.1.2025 (incluse quelle di persone) di comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC personale, mediante una pratica Comunica, esente da bolli e diritti; per le società costituite dall’1.1.2025 l’obbligo viene assolto in sede di iscrizione della società al Registro Imprese.

Come confermato tra l’altro dalla Camera di Commercio della Romagna “Tuttavia, non essendo attualmente previsto dalla norma un espresso divieto, l'Ufficio del registro delle imprese non disporrà il rifiuto della pratica, qualora venga indicato un indirizzo PEC di immediata disponibilità dell’interessato, compreso il domicilio digitale della società amministrata.”: ergo per l’amministratore Mario ROSSI si presenta la pratica dove viene indicato l’indirizzo ‘PEC della società, ipotesi la ALFABETA s.r.l.

Fin qui tutto semplice e chiaro, nella visura della ALFABETA s.r.l. risulterà l’indirizzo ‘PEC  della società, alfabeta@pec.it, e nella stessa visura nei dati relativi all’amministratore Mario ROSSI risulterà l’indirizzo ‘PEC alfabeta@pec.it.: in pratica la società e l’amministratore avranno il medesimo indirizzo ‘PEC. 

Il problema nasce alla ricezione di un messaggio PEC all’indirizzo alfabeta@pec.it :  è della società o di Mario ROSSI?  Se è di Mario ROSSI questi ha autorizzato per iscritto il personale di ALFABETA s.r.l. ad aprire i messaggi a lui destinati che potenzialmente potrebbero contenere dati “riservati” o anche “dati sensibili”?
Meglio quindi, ad evitare qualsiasi complicazione, che Mario ROSSI si procuri un indirizzo PEC “personale”.

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    La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità, per le società, di assegnare e/o cedere ai soci gli immobili non strumentali per destinazione (oltre ai beni mobili registrati).
    Viene inoltre prevista la possibilità di trasformazione in società semplice delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni.

    In particolare, è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi 2022/2023/2024) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro.
    In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
    Altro vantaggio dell’operazione consiste nel fatto che, in caso di applicazione di imposta di registro proporzionale le aliquote applicate siano ridotte della metà.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali

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