Giovedì 19 dicembre 2024

Termini di decadenza dell’accertamento fiscale

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
PDF
Termini di decadenza dell’accertamento fiscale

Il termine di decadenza ordinario per l’accertamento delle imposte sui redditi è individuato dall’art. 43, D.P.R. n. 600/73, al quale rimanda l’art. 25 del D.Lgs. n. 446/97 in tema di IRAP; per l’IVA, la norma di riferimento è l’art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi/IRAP e all’IVA, devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Quest’anno, a rendere un po’ più articolata la situazione dei termini di decadenza, interessati da continue proroghe, ma anche, in alcuni casi, da riduzioni collegate a regimi “premiali”, è intervenuto da ultimo l’art. 2-quater del D. L. n. 113/24, convertito in L. n. 143/24, che, nel disciplinare il “regime del ravvedimento”, ha introdotto un differimento dei termini di decadenza per l’accertamento degli anni di imposta oggetto della sanatoria.

Per i contribuenti si presentano 3 diverse possibilità:

  1. quella dei termini di decadenza ordinari, prorogati per effetto dell’adesione al CPB e/o al regime del ravvedimento;
  2. quella relativa al caso in cui per uno o più anni di imposta il contribuente abbia conseguito un punteggio almeno pari ad 8 ai fini Isa;
  3. quella relativa al caso in cui il contribuente, avvalendosi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 127/15, abbia comunicato all’Agenzia delle entrate, nel quadro RS della dichiarazione, di aver effettuato sia gli incassi sia i pagamenti di importi superiori a 500 euro esclusivamente con mezzi tracciati.

Al 31 dicembre 2024 quindi scadono i termini di accertamento per:

  • il periodo d’imposta 2018 secondo le regole ordinarie;
  • il periodo d’imposta 2019 per chi ha ottenuto un punteggio ISA maggiore o uguale a 8 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento;
  • il periodo d’imposta 2020 per chi si è avvalso della facoltà ex art. 3 del D.Lgs. n. 127/15 e non ha aderito né al CPB né al regime del ravvedimento.

I termini indicati sono validi per dichiarazioni regolarmente presentate e sono validi alle seguenti quattro condizioni:

  • assenza di dichiarazione integrativa, perché la presentazione comporta un nuovo decorso dei termini, seppure «limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione» (siano essi a favore o a sfavore);
  • assenza dello schema di atto: se il termine assegnato dall’Ufficio per le controdeduzioni (normalmente, 60 giorni) scade oltre il termine di decadenza ordinario, o nei 120 giorni precedenti, il termine di decadenza è posticipato al 120° giorno successivo al termine per l’esercizio del contraddittorio, per effetto del comma 3 dell’art. 6-bis della L. 212/2000;
  • non applicazione della proroga di 85 giorni di cui all’art. 67, comma 1, D. L. n. 18/20; al momento nel panorama giurisprudenziale sembra prevalere la tesi più favorevole al contribuente, ma sul punto si pronuncerà a breve la Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale, sollecitata da un’ordinanza della CGT di I grado di Lecce del 19/11/2024. Diversamente, occorrerebbe aggiungere i detti 85 giorni al 31/12 (ma solo per i termini che ricadono nell’intervallo 8/03/2020 – 31/05/2020, e quindi, in pratica, solo in relazione all’anno d’imposta 2018);
  • inapplicabilità dell’art. 12 del D. L. n. 78/09, che prevede il raddoppio dei termini di accertamento qualora i contribuenti omettano di indicare nel quadro RW le attività detenute nei “paradisi fiscali” e gli Uffici si avvalgano della presunzione secondo cui tali attività sono costituite con redditi non dichiarati in Italia.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Dal gennaio 2026: novità fiscale per gli enti terzo settore

    Dal gennaio 2026: novità fiscale per gli enti terzo settore

    A seguito della comunicazione informale (“comfort letter”) datata 7 marzo 2025, trasmessa dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e conseguentemente alle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 84 del 2025 avente incidenza sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Disciplina dell’impresa sociale), la quasi totalità delle disposizioni fiscali già sottoposte alla preventiva verifica di conformità da parte dell’organo europeo assumono efficacia vincolante a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • ONORARI PROPOSTI COMMERCIALISTI UNGDCEC 2025

    ONORARI PROPOSTI COMMERCIALISTI UNGDCEC 2025

    In occasione del convegno nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori e Commercialisti (UNGDCEC), tenutosi a Cagliari il 3 ottobre 2025, è stato diffuso il documento titolato “ONORARI PROPOSTI PER LE ATTIVITÀ DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL’ESPERTO CONTABILE”.
    Con questo documento l’UNGDCEC ha inteso fornire un insieme di proposte, quali “best practices” da seguire in fase di determinazione del preventivo, tenendo comunque conto che la determinazione del compenso rimane in ogni caso un elemento del contratto, determinabile in contradditorio tra il professionista e il proprio cliente.
    L’UNGDCEC ha sviluppato il documento articolandolo in diverse aree tematiche.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
  • Liquidazione SRL: procedura semplificata senza intervento del notaio

    Liquidazione SRL: procedura semplificata senza intervento del notaio

    La procedura semplificata, limitata alle ipotesi di scioglimento previste dalla Legge (ex art. 2484 n. da 1 a 5) o dallo Statuto e che non comporta modifica dello statuto, si è consolidata ormai tra tutte le Camere di Commercio, che accettano pratiche di messa in liquidazione senza la forma dell’atto pubblico notarile.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Attenzione: la pubblicazione dell'articolo risale ad oltre 180 giorni fa, le informazioni e gli eventuali link contenuti potrebbero non essere aggiornati.

Documenti correlati:

Altri approfondimenti

tutti gli approfondimenti

Gli approfondimenti più letti

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS