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Martedì 4 luglio 2023

Indicazioni dell’Agenzia Entrate in caso di distruzione involontaria di documenti e/o merci a seguito di calamità naturali

a cura di: Meli e Associati
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Indicazioni dell’Agenzia Entrate in caso di distruzione involontaria di documenti e/o merci a seguito di calamità naturali

A seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia Entrate ha diffuso una nota (Documento_AGE.AGEDREMR.REGISTRO UFFICIALE.0044311.27-06-2023-U), per fornire le indicazioni in relazione ai possibili comportamenti da adottare nelle fattispecie di perdita della contabilità e/o delle merci nel caso specifico o, in generale, per causa di forza maggiore; la nota fornisce, in particolare, le indicazioni che i contribuenti debbono adottare, in tali circostanze, per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.

In particolare, segnaliamo che la nota dispone che:

  • la perdita involontaria di beni può essere provata attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (ad es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti.
  • per la perdita involontaria dei documenti contabili, il contribuente dovrà invece presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza, trasmettendone una copia alla Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del soggetto.

L’Agenzia precisa che comunque la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente non esonera quest’ultimo dall’onere della prova, ma gli consente di superare le ordinarie limitazioni per ricostruire le scritture contabili andate distrutte (detenzione delle fatture, annotazione nei registri, dichiarazione annuale).

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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    A partire dal 1° gennaio 2026, per la maggior parte degli Enti del Terzo Settore (ETS), diventerà obbligatorio il nuovo regime fiscale introdotto dalla riforma. È quindi opportuno che ogni ente inizi a prepararsi in anticipo per questa importante novità.
    Il cambiamento principale consiste nell'introduzione del "Test di Commercialità", un'analisi fondamentale per determinare se un ETS sia da considerarsi "commerciale" o "non commerciale" ai fini delle imposte.

    La data di decorrenza è stata fissata dal Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84. Fino a quel momento, continuano ad applicarsi le normative fiscali precedenti (es. per ONLUS, APS, ODV).
    Comprendere fin da ora le regole del test è il primo passo per arrivare preparati.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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