Lunedì 21 novembre 2022

LIPE 2022: in scadenza il prossimo 30 novembre la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al terzo trimestre 2022

a cura di: Dott. Alessandro Manno
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LIPE 2022: in scadenza il prossimo 30 novembre la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al terzo trimestre 2022

A decorrere dal periodo d’imposta 2017, così come previsto dall’articolo 21-bis del D.L. 31/05/2010 n. 78, i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Tale comunicazione deve essere effettuata con cadenza trimestrale, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia versata su:

  • base mensile, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del d.P.R. 633/1972;
  • base trimestrale, sia per opzione (ex articolo 7 del d.P.R. 542/99) che in base a specifiche disposizioni (articolo 73, comma 1 lett. e) e articolo 74, comma 4 del d.P.R. 633/72).

Si precisa che i contribuenti trimestrali per opzione devono presentare la comunicazione per il quarto trimestre solare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio, anche se il relativo versamento viene effettuato in coincidenza con il saldo IVA (i.e. 16 marzo).

I soggetti obbligati, pertanto, devono presentare la comunicazione delle liquidazioni IVA trimestrali avvalendosi del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 62214 del 21/03/2018. Il modello da utilizzate è composto da un frontespizio (composto di due facciate) e da un modulo composto dal quadro VP.

In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ogni anno. Si ricorda, però, che la comunicazione trimestrale IVA relativa al quarto trimestre può essere effettuata all’interno della stessa dichiarazione IVA mediante la compilazione del quadro VP. Qualora il soggetto passivo IVA decidesse di optare per tale procedura, deve presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio dell’anno successivo al trimestre di riferimento.

La comunicazione trimestrale, che interessa i dati delle liquidazioni IVA effettuate a decorrere dal 2017, deve essere trasmessa telematicamente tramite file xml entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento. I dati relativi al secondo trimestre, invece, dovevano essere trasmessi originariamente entro il 16 Settembre, ma l'art. 3, comma 1 del D.L. 73/2022 ha prorogato tale data al 30 settembre.

L’obbligo si estende a tutti i soggetti passivi IVA ad esclusione dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Inoltre, tra gli altri, risultano esonerati anche:

  • i soggetti passivi IVA che per l’anno d’imposta abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
  • i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui all'art. 27, co. 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • gli enti (i.e. associazioni sportive) che operano in regime ex L. 398/91;
  • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6 del d.P.R. 633/72.

Per completezza delle informazioni, di seguito i quadri riportati all’interno del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e le informazioni da comunicare:

  • VP1: Periodo di riferimento (mese o trimestre); segnalazione di situazioni particolari (subforniture, agevolazioni in caso di eventi eccezionali o operazioni straordinarie);
  • VP2: Totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA (imponibili, non imponibili, esenti e quelle non soggette ad IVA per le quali è obbligatoria la fatturazione); sono incluse anche le operazioni ad esigibilità differita e quelle soggette a reverse charge;
  • VP3: Totale delle operazioni passive, al netto dell'IVA; sono inclusi gli acquisti intracomunitari, le importazioni, gli acquisti ad esigibilità differita, gli acquisti con IVA indetraibile;
  • VP4: IVA esigibile;
  • VP5: IVA detratta;
  • VP6: IVA dovuta o a credito (quale differenza tra l'IVA esigibile e l'IVA detratta);
  • VP7: Debito IVA risultante dal periodo precedente non superiore a 25,82 euro;
  • VP8: Credito IVA del periodo precedente;
  • VP9: Credito IVA dell’anno precedente;
  • VP10: Versamenti effettuati per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;
  • VP11: Eventuali crediti d’imposta;
  • VP12: Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;
  • VP13: Importo dell’acconto IVA e metodo calcolato;
  • VP14: IVA da versare o a credito.

I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente, dovranno compilare e trasmettere telematicamente tre moduli (un modulo per ogni mese). I soggetti passivi IVA, invece, che liquidano l’imposta trimestralmente, dovranno compilare e trasmettere telematicamente un unico modulo relativo al trimestre oggetto di comunicazione.

Inoltre, i soggetti passivi IVA che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione rilevante ai fini IVA (né attiva né passiva) non hanno l'obbligo di trasmettere la relativa comunicazione, a condizione che non siano presenti crediti IVA da riportare dal mese/trimestre precedente.

Con riferimento alle operazioni in reverse charge, è doveroso ricordare che l'imponibile dovrà essere riportato tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo solo se detraibile).

L'eventuale invio di una seconda comunicazione successiva alla prima, al fine di correggere errori od omissioni, sostituisce la comunicazione precedentemente trasmessa.

L'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. 471/97).
La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:

  • effettui la trasmissione della comunicazione in precedenza non effettuata;
  • oppure effettui la trasmissione corretta della comunicazione in precedenza errata.

Infine, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97.)
 

Le opinioni espresse nel presente contributo sono da ritenersi proprie dell’autore e non si riferiscono in alcun modo alla società di riferimento.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott. Alessandro Manno

Dott. Alessandro Manno

Dottore Commercialista e Revisore Legale - Roma

Dottore Commercialista, Revisore Legale, classe 1989, si è laureato in Management Aziendale presso l’Università del Salento nel 2015. Ha lavorato tra le principali società...

di revisione e di consulenza aziendale in Italia e nel mondo. Attualmente, invece, lavora presso l'ufficio fiscale di un importante Istituto di Credito.

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