Lunedì 27 giugno 2022

Il Decreto "Semplificazioni fiscali": proroghe e altre modifiche al calendario fiscale

a cura di: Meli e Associati
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Il Decreto

Il decreto “Semplificazioni fiscali”, approdato nella GU n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dall’erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi, dall’ampliamento del principio di “derivazione rafforzata”, alla semplificazione in materia di dichiarazione Irap.

Prossimamente affronteremo i diversi punti; in questa occasione ci dedichiamo a quelli ritenuti più “urgenti”:

  • Proroga dei termini in materia di registrazione e comunicazione degli aiuti di Stato Covid-19 

In relazione agli aiuti di Stato non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati – i termini di cui all’art. 10, comma 1, secondo periodo, Dm n. 115/2017, in scadenza:

– dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

– dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 anche il termine entro il quale l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi.

Per effetto di questa disposizione, con il Provvedimento Prot. n. 233822/2022 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha già prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.
  • “Semplificazioni” in materia di dichiarazione Irap

Il Decreto, con decorrenza dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi dal 2021), semplifica le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

Purtroppo la semplificazione che si voleva ottenere non è stata tempestiva. A pochi giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell’IRAP si dovranno rielaborare le dichiarazioni delle imprese con dipendenti a tempo indeterminato.

Le novità impattano infatti sulla dichiarazione IRAP di quest’anno (da presentare nel 2022 per il periodo d’imposta 2021). Il tempo a disposizione per ri-elaborare i calcoli tenendo conto delle nuove regole è davvero poco ed il rischio di commettere qualche errore non è un’ipotesi remota. Invitiamo a contattare tempestivamente il Consulente del lavoro per valutare l’impatto della novità ed eventualmente i tempi necessari per avere i dati ri-elaborati.

  • Proroga della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d’imposta, è prorogato al 31 dicembre 2022 per l’anno d’importa 2021.

  • Decorrenza sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere

Il nuovo trattamento sanzionatorio, meno clemente di quello previgente, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applicherà dal 1° luglio 2022, e non più dal 1° gennaio 2022. Il nuovo sistema prevede la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (anziché di 1.000 euro trimestrali). La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili (anziché di 500 euro a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

  • Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

La scadenza per registrare gli atti che vi sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione non sarà più di 20 giorni (come previsto dal Dpr 131/1986) ma di 30 giorni.

  • Altre modifiche al calendario fiscale

Per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE), l’adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata entro il 30 settembre e non più entro il 16 settembre.

In relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, con decreto del Mef sono adesso indicate le sole modalità (e non più i termini), per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, tenendo conto delle richieste formulate dall’Istat. Detti elenchi, inoltre, sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.
Gli elenchi riepilogativi non devono essere più presentati all’Agenzia delle dogane, per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Viene modificata la norma che disciplina l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro.
Il pagamento dell’imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro.

Infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

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    A seguito della comunicazione informale (“comfort letter”) datata 7 marzo 2025, trasmessa dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e conseguentemente alle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 84 del 2025 avente incidenza sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche “Codice del Terzo settore” o “CTS”) e sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Disciplina dell’impresa sociale), la quasi totalità delle disposizioni fiscali già sottoposte alla preventiva verifica di conformità da parte dell’organo europeo assumono efficacia vincolante a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    In occasione del convegno nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori e Commercialisti (UNGDCEC), tenutosi a Cagliari il 3 ottobre 2025, è stato diffuso il documento titolato “ONORARI PROPOSTI PER LE ATTIVITÀ DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL’ESPERTO CONTABILE”.
    Con questo documento l’UNGDCEC ha inteso fornire un insieme di proposte, quali “best practices” da seguire in fase di determinazione del preventivo, tenendo comunque conto che la determinazione del compenso rimane in ogni caso un elemento del contratto, determinabile in contradditorio tra il professionista e il proprio cliente.
    L’UNGDCEC ha sviluppato il documento articolandolo in diverse aree tematiche.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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